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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33519/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ciascun ricorso e conseguente annullamento con rinvio.

Conclude per l'inammissibilità nel resto.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'inammissibilità o il rigetto e la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa della parte civile F.A.I.

ANTIRACKET insiste per l'inammissibilità o comunque il rigetto e deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa delle parti civili S.O.S.

IMPRESA e SOLIDARIA insiste per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in sostituzione dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa delle parti civili SICINDUSTRIA e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa della parte civile CONFCOMMERCIO chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese per conto dei difensori che sostituisce.

Deposita, altresì, nomina dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] quale difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insistono per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza di data 24 maggio 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale di Palermo di data 27 aprile 2021 che aveva condannato gli imputati alla pene di legge per distinte e successive ipotesi di estorsione e tentata estorsione commesse rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 e fino al 2008.

La sentenza di appello escludeva la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione della pena nei confronti di costui e conferma della sentenza di primo grado nel resto.

2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi.

Con il primo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.192 cod. proc. pen..

In tal senso, nel ricorso vengono evidenziate una serie di deficienze ricostruttive del fatto (sulla qualità di affiliato del [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con il lavoro esercitato; sul periodo temporale di coinvolgimento dell'imputato; su chi tra i due fratelli Cottone avesse effettivamente pagato il [OSCURATO:PERSONA]).

Con il secondo motivo si lamenta nuovamente la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen..

Vi è inconciliabilità tra le versioni rese dai due fratelli su chi abbia effettuato il pagamento che ciascuno di loro riferisce all'altro.

Con il risultato che il reato non è stato commesso, o è rimasto a livello di tentativo, poiché nessuno dei due fratelli ebbe ad effettuare il pagamento.

Pure il terzo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità "L della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.99 e 133 cod. pen..

La Corte, dopo aver correttamente escluso la recidiva, ha erroneamente rideterminato la pena in misura eccessiva.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Con il primo motivo egli denuncia illogicità della motivazione ed erronea interpretazione di una prova testimoniale fondamentale.

Si evidenziano le discrasie tra le deposizioni dei due fratelli Cottone aggiungendo che, a differenza del Nioso, nessuna conferma della versione accusatoria possa derivare dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che si riferisce solamente al correo ma non al [OSCURATO:PERSONA].

Dubbi vi sono anche in ordine all'effettività del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'errore di ricalcolo della pena da parte della Corte di Appello che, in violazione del divieto di reformatio in peius è partita dalla pena base di sei anni, inserendovi inopinatamente la circostanza aggravante dell'art. 628 comnna 3 cod. pen. con ulteriore aumento della recidiva, in spregio all'art.63 comma 4 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni.

Va innanzi tutto considerato che la sentenza di appello ha riformato quella di primo grado solamente in punto di trattamento sanzionatorio e solamente nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avendo escluso la recidiva originariamente contestata in imputazione ed applicata in primo grado per la sostanziale insignificanza dell'unico precedente rispetto alla vicenda estorsiva oggi contestata.

La sentenza di primo grado è stata nel resto confermata, in particolare con riferimento alla affermazione di responsabilità.

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una c.d.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Nel caso concreto, !ungi dal delineare vizi di legittimità, le doglianze articolate nei due ricorsi finiscono prevalentemente per contestare il giudizio di responsabilità cioè il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

In altre parole le impugnazioni confondono (consapevolmente o meno) il piano del merito con quello della legittimità senza considerare che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa, cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione.

Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Prospettare una rilettura della vicenda o degli aspetti circostanziali rappresenta solamente il tentativo di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità quanto appartiene al primo e secondo grado di giudizio, nella speranza di ottenerne un terzo.

Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto.

A tale incongruenza prospettica va aggiunta la imprecisa formulazione dei motivi, senza specifico riferimento al vizio di legittimità che si vuole evocare ovvero con erroneo riferimento.

Così, ad esempio, nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] tutti i motivi fanno riferimento generico e promiscuo a tutte le categorie di vizi motivazionali indicati nell'art.606 lett. e) cod. proc. pen..

Così facendo, essi divengono il paradigma di motivi che scadono nel merito, chiedendo alla Cassazione "un terzo grado".

Infatti, il vizio motivazionale denunciato cumulativamente si pone in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui <<i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità>> (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

Non si può attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi le norme suscettibili di un utile scrutinio.

Tale funzione spetta alla parte che non può sottrarvisi, pena la violazione dell'obbligo di specificità previsto dall'art.581 lett.d) cod. proc. pen. che richiede tra l'altro l'indicazione delle ragioni di diritto a sostegno di ogni richiesta Ma ancor di più, il difetto concettuale della formulazione dei motivi del ricorso Niosa emerge dal richiamo alla lamentata violazione dell'art.192 cod. proc. pen. (peraltro, incongruamente associata alla lettera b) dell'art.606 c.p.p., che riguarda la violazione di norme sostanziali) per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima „- disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U. n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04).

Nemmeno il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si sottrae ad analoghe critiche relative alla formulazione dei motivi.

Sia sufficiente evidenziare, in relazione al primo di essi, che ci si limita a denunciare la illogicità della motivazione e l'erronea interpretazione della prova testimoniale, senza considerare che tra i vizi motivazionali deducibili ex art. 606 lett. e) c.p.p. vi è (accanto alla mancanza ed alla contraddittorietà della motivazione) la manifesta illogicità (non la semplice illogicità) cioè la radicale contrarietà dell'apparato motivazionale ai criteri gnoseologici comuni, in primo luogo la corretta applicazione del rapporto causa-effetto, o del principio di non contraddizione.

In mancanza di categorie precise, che facciano riferimento a quei soli parametri in grado di elevare il ragionamento sulla motivazione al livello della legittimità, il motivo di ricorso è insufficiente a scardinare la forza persuasiva della motivazione della sentenza, sia essa 'conforme' (nel caso in cui l'appello abbia confermato il primo grado) ovvero 'rafforzata' (nell'ipotesi in cui l'appello abbia riformato la decisione assunta in primo grado in senso sfavorevole all'imputato).

3. Peraltro, pur volendo superare le segnalate carenze strutturali dei ricorsi, occorre rilevare che la sentenza di appello ha dato risposta puntuale, logica e congruente a tutti i punti che vengono sollevati nei motivi dei due ricorsi relativi alla affermazione di responsabilità.

Ancor prima di analizzarli, va però sottolineato che né il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], né quello di [OSCURATO:PERSONA]; pur criticando l'interpretazione fornita dalla sentenza d'appello della lettura delle deposizioni dei germani Cottone, affrontano e si confrontano con il tema fondamentale, posto quasi a premessa della motivazione, che è quello della credibilità soggettiva dei due principali accusatori (i due fratelli, appunto) e della assenza (o quanto meno della impossibilità di identificare) un potenziale intento calunnioso.

Si tratta di profili che già erano stati valutati in primo grado (l'uno -la credibilità- in senso positivo, l'altro -l'intento calunniatorio- in senso negativo) e che già gli appelli avevano omesso di considerare.

Disancorate da tale fondamentale criterio ermeneutico, le interpretazioni delle deposizioni proposte dalle difese si risolvono in un tentativo di parcellizzazione valutativa che non considera il significato complessivo delle testimonianze. 3.1 Incominciando dal ricorso [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo lamenta la mancanza di riscontri al racconto dei due fratelli Cottone, così obliterando quello che era stato identificato dalla Corte come un convincente argomento di conferma della tesi accusatoria, vale a dire le deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (pg.10 della motivazione) che, una volta arrestato, aveva iniziato un percorso di collaborazione nel corso del quale aveva pure menzionato il ruolo dell'imputato nella esazione del pizzo dai due fratelli gestori della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]".

La sentenza d'appello resiste inoltre alle critiche inerenti al ruolo ed alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul territorio palermitano.

In particolare, il ricorso evidenzia l'erroneità del richiamo cronologico a fatti (l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per vicende legate alla sua partecipazione al locale consesso malavitoso di stampo mafioso) che erano avvenuti successivamente all'indicata epoca dell'estorsione e che quindi non potevano logicamente spiegare per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per vedere risolti i propri problemi di pizzo.

La giustificazione fornita dalla sentenza (pg.10) è quanto mai logica nel ricordare che lo stesso imputato aveva ammesso i frequenti viaggi a Palermo da Roma (escludendo quindi una presenza costante in Roma) e che, d'altro canto, a prescindere da notizie giornalistiche in ordine all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] "per fatti di mafia", la sua fama di referente malavitoso locale avesse verosimilmente preceduto l'arresto, cosicché non era precluso a [OSCURATO:PERSONA] rivolgersi a lui avendone conosciuto anteriormente la contiguità ad ambienti legati a [OSCURATO:PERSONA].

La lettura della sentenza di primo grado torna poi utile per smentire un'ulteriore affermazione del primo motivo di ricorso, quella per cui (pg.7) il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione, secondo l'auto ed etero accusa del [OSCURATO:PERSONA], risalirebbe al 2015/2016, epoca in cui si sarebbe verificato quello spezzone di condotta estorsiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto fin dal primo grado.

La circostanza non pare correttamente riferita nel ricorso in cassazione, giacché a pg.14 della sentenza di primo grado Eli legge che secondo il [OSCURATO:PERSONA] (soggetto qualificato, in quanto capo mandamento di Resuttana) il Niosci si era occupato del "pizzo" presso ila pizzeria "la i Braciera" in passato e non in epoca recente, cioè prossima all'arresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Anche in relazione al secondo motivo di ricorso valgono le osservazioni svolte in premessa.

Si tratta di una illustrazione di argomenti difensivi che fin dalla tecnica espositiva, ripetitiva dell'atto di appello e priva di peculiari riferimenti a specifici vizi di legittimità (quelli indicati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p.) è votata alla genericità.

Il motivo infatti non si confronta correttamente con la sentenza né in relazione al numero dei pagamenti effettuati al [OSCURATO:PERSONA] dai Cottone (dettaglio risolto chiaramente a pg.9 nel senso che [OSCURATO:PERSONA] si occupò di entrambi i pagamenti, l'uno personalmente e l'altro mediante consegna ad un artiere presso l'ippodromo palermitano, frequentato tanto dall'imputato quanto dai due fratelli) né in relazione alla qualificazione del fatto come tentativo (richiesta difensiva che aveva in appello causato la reazione perplessa del redattore della sentenza, essendo indubbio che i pagamenti delle somme estorte risultassero effettuati con certezza a favore dell'imputato). 3.3 Infine, il terzo ed ultimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Si lamenta l'errata determinazione della pena a seguito della esclusione della recidiva.

Tuttavia, il calcolo è corretto.

La Corte d'appello ha preso atto che nel confronto tra aggravante ex art.416 bis.1 c.p. e recidiva il Tribunale aveva considerato la recidiva 'recessiva' ai fini dell'art.63 comma 4 c.p..

Pertanto la pena per la seconda aggravante (la recidiva) era stata dal Tribunale aggiunta 'in coda' nella misura di quattro mesi (così si legge a pg. 16 della sentenza di primo grado, alla riga 4) giungendo alla pena finale ( di 7 anni di reclusione (oltre a € 1.000,00 di multa).

Correttamente la Corte, esclusa la recidiva, è tornata alla pena (con un solo aumento) così come determinata in primo grado.

L'esclusione della aggravante non comporta l'automatica riduzione della pena base, tanto meno nel caso in cui, come avviene nel presente caso, non vi sia una effettiva contestazione della stessa nel merito, essendo stata determinata nel minimo. 3.4 Anche il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

Se nel caso del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] i motivi erano (quanto meno a leggere la relativa rubrica) caratterizzati da un 'eccesso' di contestazione, con riferimento a tutti i vizi della lettera e) dell'art.606 c.p.p. nonché alla lettera b), nel caso del ricorso [OSCURATO:PERSONA] si riscontra il difetto opposto mancando qualsivoglia indicazione specifica.

Diviene pertanto difficile persino identificare l'oggetto della critica alla sentenza, al di la della generica insoddisfazione per l'interpretazione dei fatti fornita dai giudici.

A ciò si aggiunge un iniziale fraintendimento espresso nel ricorso.

Si sostiene (pg.4 del ricorso) che la Corte d'appello non abbia fornito risposta all'eccezione difensiva secondo la quale la narrazione dei fratelli Cottone a proposito dell'episodio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] non trovi riscontro alcuno nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha menzionato [OSCURATO:PERSONA] ma non [OSCURATO:PERSONA].

Non si vede tuttavia per quale ragione la Corte si sarebbe dovuta esprimere sul punto, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse menzionato solamente [OSCURATO:PERSONA] come esattore del pizzo presso "[OSCURATO:PERSONA]".

Nella sentenza (pg.10) le dichiarazioni del collaboratore vengono utilizzate come riscontro solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Quando tratta la posizione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non viene mai menzionato.

Le contraddizioni tra le dichiarazioni dei due fratelli Cottone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicate nel primo motivo di ricorso, erano già state evidenziate nell'atto di appello.

Ad esse la Corte ha dato adeguata risposta (pg.13) sottolineando "la lettura assai parziale delle dichiarazioni delle persone offese" ed indicando, per contro, quale dovesse essere il percorso di lettura da seguire per giungere alla soluzione delle apparenti antinomie ed all'unità interpretativa.

Avverso tale lettura delle deposizioni dei Cottone, il motivo nulla oppone, limitandosi a ripetere la versione primigenia senza confrontarsi realmente con la sentenza e quindi condannandosi alla aspecificità.

Infatti, proporre una lettura alternativa, come si è detto all'inizio, non è sufficiente per scardinare la tenuta logica e la validità dimostrativa della motivazione contestata.

In particolare, a pg.14 e 15 della motivazione vengono specificamente affrontate, e risolte, le divergenze tra risposte fornite da [OSCURATO:PERSONA] e si indica la ragione della confusione in cui è incorso il testimone, armonizzandone infine la testimonianza con quella del fratello Antonio. 3.5 Il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la carenza motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico.

Nella sentenza (pg.17 e 18) si trovano infatti illustrate con ampiezza e chiarezza le ragioni per cui il beneficio richiesto non possa essere accordato.

Si fa riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, onerato da rilevanti precedenti e destinatario di successive condanne per delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata.

Si aggiunge l'insignificanza (per mera assertività) dei parametri addotti dalla difesa.

Con questo complesso motivazionale, ancora una volta, la difesa non si confronta, parlando acriticamente di assenza di motivazione. 3.6 Infine, anche il terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico e non perspicuo, non essendosi confrontato con la motivazione.

La Corte d'appello ha semplicemente proceduto ad esplicitare il calcolo sanzionatorio, in linea con quanto richiesto nell'atto di appello.

Nel fare ciò, ha espressamente escluso l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale, ulteriore rispetto a quella applicata, ed ha espressamente indicato di partire, per determinare la pena base dalla <<estorsione "semplice"» (virgolettato nell'originale).

L'assunto difensivo secondo cui la pena base indicata in anni 6 di reclusione (oltre ad C 1.200,00 di multa) implichi ineludibilmente la violazione del divieto di reformatio in peius viene pertanto smentito.

4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

Infine, dall'inammissibilità deriva altresì la condanna degli imputati alla rifusione alle parti civili costituite delle spese sostenute nel presente giudizio che per brevità sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cottone htarcelio che liquida in complessivi euro seimila, oltre accessori di legge.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comitato addio pizzo, Sicindustria, [OSCURATO:PERSONA] ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo, Solidaria sc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ciascun ricorso e conseguente annullamento con rinvio. Conclude per l'inammissibilità nel resto. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'inammissibilità o il rigetto e la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa della parte civile F.A.I. ANTIRACKET insiste per l'inammissibilità o comunque il rigetto e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa delle parti civili S.O.S. IMPRESA e SOLIDARIA insiste per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in sostituzione dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa delle parti civili SICINDUSTRIA e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa della parte civile CONFCOMMERCIO chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese per conto dei difensori che sostituisce. Deposita, altresì, nomina dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] quale difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insistono per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza di data 24 maggio 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale di Palermo di data 27 aprile 2021 che aveva condannato gli imputati alla pene di legge per distinte e successive ipotesi di estorsione e tentata estorsione commesse rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 e fino al 2008. La sentenza di appello escludeva la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione della pena nei confronti di costui e conferma della sentenza di primo grado nel resto. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi. Con il primo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.192 cod. proc. pen.. In tal senso, nel ricorso vengono evidenziate una serie di deficienze ricostruttive del fatto (sulla qualità di affiliato del [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con il lavoro esercitato; sul periodo temporale di coinvolgimento dell'imputato; su chi tra i due fratelli Cottone avesse effettivamente pagato il [OSCURATO:PERSONA]). Con il secondo motivo si lamenta nuovamente la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.. Vi è inconciliabilità tra le versioni rese dai due fratelli su chi abbia effettuato il pagamento che ciascuno di loro riferisce all'altro. Con il risultato che il reato non è stato commesso, o è rimasto a livello di tentativo, poiché nessuno dei due fratelli ebbe ad effettuare il pagamento. Pure il terzo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità "L della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.99 e 133 cod. pen.. La Corte, dopo aver correttamente escluso la recidiva, ha erroneamente rideterminato la pena in misura eccessiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo egli denuncia illogicità della motivazione ed erronea interpretazione di una prova testimoniale fondamentale. Si evidenziano le discrasie tra le deposizioni dei due fratelli Cottone aggiungendo che, a differenza del Nioso, nessuna conferma della versione accusatoria possa derivare dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che si riferisce solamente al correo ma non al [OSCURATO:PERSONA]. Dubbi vi sono anche in ordine all'effettività del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'errore di ricalcolo della pena da parte della Corte di Appello che, in violazione del divieto di reformatio in peius è partita dalla pena base di sei anni, inserendovi inopinatamente la circostanza aggravante dell'art. 628 comnna 3 cod. pen. con ulteriore aumento della recidiva, in spregio all'art.63 comma 4 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni. Va innanzi tutto considerato che la sentenza di appello ha riformato quella di primo grado solamente in punto di trattamento sanzionatorio e solamente nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avendo escluso la recidiva originariamente contestata in imputazione ed applicata in primo grado per la sostanziale insignificanza dell'unico precedente rispetto alla vicenda estorsiva oggi contestata. La sentenza di primo grado è stata nel resto confermata, in particolare con riferimento alla affermazione di responsabilità. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Nel caso concreto, !ungi dal delineare vizi di legittimità, le doglianze articolate nei due ricorsi finiscono prevalentemente per contestare il giudizio di responsabilità cioè il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. In altre parole le impugnazioni confondono (consapevolmente o meno) il piano del merito con quello della legittimità senza considerare che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa, cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Prospettare una rilettura della vicenda o degli aspetti circostanziali rappresenta solamente il tentativo di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità quanto appartiene al primo e secondo grado di giudizio, nella speranza di ottenerne un terzo. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. A tale incongruenza prospettica va aggiunta la imprecisa formulazione dei motivi, senza specifico riferimento al vizio di legittimità che si vuole evocare ovvero con erroneo riferimento. Così, ad esempio, nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] tutti i motivi fanno riferimento generico e promiscuo a tutte le categorie di vizi motivazionali indicati nell'art.606 lett. e) cod. proc. pen.. Così facendo, essi divengono il paradigma di motivi che scadono nel merito, chiedendo alla Cassazione "un terzo grado". Infatti, il vizio motivazionale denunciato cumulativamente si pone in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui <<i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità>> (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). Non si può attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi le norme suscettibili di un utile scrutinio. Tale funzione spetta alla parte che non può sottrarvisi, pena la violazione dell'obbligo di specificità previsto dall'art.581 lett.d) cod. proc. pen. che richiede tra l'altro l'indicazione delle ragioni di diritto a sostegno di ogni richiesta Ma ancor di più, il difetto concettuale della formulazione dei motivi del ricorso Niosa emerge dal richiamo alla lamentata violazione dell'art.192 cod. proc. pen. (peraltro, incongruamente associata alla lettera b) dell'art.606 c.p.p., che riguarda la violazione di norme sostanziali) per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima „- disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04). Nemmeno il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si sottrae ad analoghe critiche relative alla formulazione dei motivi. Sia sufficiente evidenziare, in relazione al primo di essi, che ci si limita a denunciare la illogicità della motivazione e l'erronea interpretazione della prova testimoniale, senza considerare che tra i vizi motivazionali deducibili ex art. 606 lett. e) c.p.p. vi è (accanto alla mancanza ed alla contraddittorietà della motivazione) la manifesta illogicità (non la semplice illogicità) cioè la radicale contrarietà dell'apparato motivazionale ai criteri gnoseologici comuni, in primo luogo la corretta applicazione del rapporto causa-effetto, o del principio di non contraddizione. In mancanza di categorie precise, che facciano riferimento a quei soli parametri in grado di elevare il ragionamento sulla motivazione al livello della legittimità, il motivo di ricorso è insufficiente a scardinare la forza persuasiva della motivazione della sentenza, sia essa 'conforme' (nel caso in cui l'appello abbia confermato il primo grado) ovvero 'rafforzata' (nell'ipotesi in cui l'appello abbia riformato la decisione assunta in primo grado in senso sfavorevole all'imputato). 3. Peraltro, pur volendo superare le segnalate carenze strutturali dei ricorsi, occorre rilevare che la sentenza di appello ha dato risposta puntuale, logica e congruente a tutti i punti che vengono sollevati nei motivi dei due ricorsi relativi alla affermazione di responsabilità. Ancor prima di analizzarli, va però sottolineato che né il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], né quello di [OSCURATO:PERSONA]; pur criticando l'interpretazione fornita dalla sentenza d'appello della lettura delle deposizioni dei germani Cottone, affrontano e si confrontano con il tema fondamentale, posto quasi a premessa della motivazione, che è quello della credibilità soggettiva dei due principali accusatori (i due fratelli, appunto) e della assenza (o quanto meno della impossibilità di identificare) un potenziale intento calunnioso. Si tratta di profili che già erano stati valutati in primo grado (l'uno -la credibilità- in senso positivo, l'altro -l'intento calunniatorio- in senso negativo) e che già gli appelli avevano omesso di considerare. Disancorate da tale fondamentale criterio ermeneutico, le interpretazioni delle deposizioni proposte dalle difese si risolvono in un tentativo di parcellizzazione valutativa che non considera il significato complessivo delle testimonianze. 3.1 Incominciando dal ricorso [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo lamenta la mancanza di riscontri al racconto dei due fratelli Cottone, così obliterando quello che era stato identificato dalla Corte come un convincente argomento di conferma della tesi accusatoria, vale a dire le deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (pg.10 della motivazione) che, una volta arrestato, aveva iniziato un percorso di collaborazione nel corso del quale aveva pure menzionato il ruolo dell'imputato nella esazione del pizzo dai due fratelli gestori della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]". La sentenza d'appello resiste inoltre alle critiche inerenti al ruolo ed alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul territorio palermitano. In particolare, il ricorso evidenzia l'erroneità del richiamo cronologico a fatti (l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per vicende legate alla sua partecipazione al locale consesso malavitoso di stampo mafioso) che erano avvenuti successivamente all'indicata epoca dell'estorsione e che quindi non potevano logicamente spiegare per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per vedere risolti i propri problemi di pizzo. La giustificazione fornita dalla sentenza (pg.10) è quanto mai logica nel ricordare che lo stesso imputato aveva ammesso i frequenti viaggi a Palermo da Roma (escludendo quindi una presenza costante in Roma) e che, d'altro canto, a prescindere da notizie giornalistiche in ordine all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] "per fatti di mafia", la sua fama di referente malavitoso locale avesse verosimilmente preceduto l'arresto, cosicché non era precluso a [OSCURATO:PERSONA] rivolgersi a lui avendone conosciuto anteriormente la contiguità ad ambienti legati a [OSCURATO:PERSONA]. La lettura della sentenza di primo grado torna poi utile per smentire un'ulteriore affermazione del primo motivo di ricorso, quella per cui (pg.7) il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione, secondo l'auto ed etero accusa del [OSCURATO:PERSONA], risalirebbe al 2015/2016, epoca in cui si sarebbe verificato quello spezzone di condotta estorsiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto fin dal primo grado. La circostanza non pare correttamente riferita nel ricorso in cassazione, giacché a pg.14 della sentenza di primo grado Eli legge che secondo il [OSCURATO:PERSONA] (soggetto qualificato, in quanto capo mandamento di Resuttana) il Niosci si era occupato del "pizzo" presso ila pizzeria "la i Braciera" in passato e non in epoca recente, cioè prossima all'arresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Anche in relazione al secondo motivo di ricorso valgono le osservazioni svolte in premessa. Si tratta di una illustrazione di argomenti difensivi che fin dalla tecnica espositiva, ripetitiva dell'atto di appello e priva di peculiari riferimenti a specifici vizi di legittimità (quelli indicati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p.) è votata alla genericità. Il motivo infatti non si confronta correttamente con la sentenza né in relazione al numero dei pagamenti effettuati al [OSCURATO:PERSONA] dai Cottone (dettaglio risolto chiaramente a pg.9 nel senso che [OSCURATO:PERSONA] si occupò di entrambi i pagamenti, l'uno personalmente e l'altro mediante consegna ad un artiere presso l'ippodromo palermitano, frequentato tanto dall'imputato quanto dai due fratelli) né in relazione alla qualificazione del fatto come tentativo (richiesta difensiva che aveva in appello causato la reazione perplessa del redattore della sentenza, essendo indubbio che i pagamenti delle somme estorte risultassero effettuati con certezza a favore dell'imputato). 3.3 Infine, il terzo ed ultimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Si lamenta l'errata determinazione della pena a seguito della esclusione della recidiva. Tuttavia, il calcolo è corretto. La Corte d'appello ha preso atto che nel confronto tra aggravante ex art.416 bis.1 c.p. e recidiva il Tribunale aveva considerato la recidiva 'recessiva' ai fini dell'art.63 comma 4 c.p.. Pertanto la pena per la seconda aggravante (la recidiva) era stata dal Tribunale aggiunta 'in coda' nella misura di quattro mesi (così si legge a pg. 16 della sentenza di primo grado, alla riga 4) giungendo alla pena finale ( di 7 anni di reclusione (oltre a € 1.000,00 di multa). Correttamente la Corte, esclusa la recidiva, è tornata alla pena (con un solo aumento) così come determinata in primo grado. L'esclusione della aggravante non comporta l'automatica riduzione della pena base, tanto meno nel caso in cui, come avviene nel presente caso, non vi sia una effettiva contestazione della stessa nel merito, essendo stata determinata nel minimo. 3.4 Anche il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Se nel caso del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] i motivi erano (quanto meno a leggere la relativa rubrica) caratterizzati da un 'eccesso' di contestazione, con riferimento a tutti i vizi della lettera e) dell'art.606 c.p.p. nonché alla lettera b), nel caso del ricorso [OSCURATO:PERSONA] si riscontra il difetto opposto mancando qualsivoglia indicazione specifica. Diviene pertanto difficile persino identificare l'oggetto della critica alla sentenza, al di la della generica insoddisfazione per l'interpretazione dei fatti fornita dai giudici. A ciò si aggiunge un iniziale fraintendimento espresso nel ricorso. Si sostiene (pg.4 del ricorso) che la Corte d'appello non abbia fornito risposta all'eccezione difensiva secondo la quale la narrazione dei fratelli Cottone a proposito dell'episodio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] non trovi riscontro alcuno nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha menzionato [OSCURATO:PERSONA] ma non [OSCURATO:PERSONA]. Non si vede tuttavia per quale ragione la Corte si sarebbe dovuta esprimere sul punto, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse menzionato solamente [OSCURATO:PERSONA] come esattore del pizzo presso "[OSCURATO:PERSONA]". Nella sentenza (pg.10) le dichiarazioni del collaboratore vengono utilizzate come riscontro solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Quando tratta la posizione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non viene mai menzionato. Le contraddizioni tra le dichiarazioni dei due fratelli Cottone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicate nel primo motivo di ricorso, erano già state evidenziate nell'atto di appello. Ad esse la Corte ha dato adeguata risposta (pg.13) sottolineando "la lettura assai parziale delle dichiarazioni delle persone offese" ed indicando, per contro, quale dovesse essere il percorso di lettura da seguire per giungere alla soluzione delle apparenti antinomie ed all'unità interpretativa. Avverso tale lettura delle deposizioni dei Cottone, il motivo nulla oppone, limitandosi a ripetere la versione primigenia senza confrontarsi realmente con la sentenza e quindi condannandosi alla aspecificità. Infatti, proporre una lettura alternativa, come si è detto all'inizio, non è sufficiente per scardinare la tenuta logica e la validità dimostrativa della motivazione contestata. In particolare, a pg.14 e 15 della motivazione vengono specificamente affrontate, e risolte, le divergenze tra risposte fornite da [OSCURATO:PERSONA] e si indica la ragione della confusione in cui è incorso il testimone, armonizzandone infine la testimonianza con quella del fratello Antonio. 3.5 Il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la carenza motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico. Nella sentenza (pg.17 e 18) si trovano infatti illustrate con ampiezza e chiarezza le ragioni per cui il beneficio richiesto non possa essere accordato. Si fa riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, onerato da rilevanti precedenti e destinatario di successive condanne per delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Si aggiunge l'insignificanza (per mera assertività) dei parametri addotti dalla difesa. Con questo complesso motivazionale, ancora una volta, la difesa non si confronta, parlando acriticamente di assenza di motivazione. 3.6 Infine, anche il terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico e non perspicuo, non essendosi confrontato con la motivazione. La Corte d'appello ha semplicemente proceduto ad esplicitare il calcolo sanzionatorio, in linea con quanto richiesto nell'atto di appello. Nel fare ciò, ha espressamente escluso l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale, ulteriore rispetto a quella applicata, ed ha espressamente indicato di partire, per determinare la pena base dalla <<estorsione "semplice"» (virgolettato nell'originale). L'assunto difensivo secondo cui la pena base indicata in anni 6 di reclusione (oltre ad C 1.200,00 di multa) implichi ineludibilmente la violazione del divieto di reformatio in peius viene pertanto smentito. 4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. Infine, dall'inammissibilità deriva altresì la condanna degli imputati alla rifusione alle parti civili costituite delle spese sostenute nel presente giudizio che per brevità sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cottone htarcelio che liquida in complessivi euro seimila, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comitato addio pizzo, Sicindustria, [OSCURATO:PERSONA] ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo, Solidaria sc
Sentenza Cassazione n. 33519/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris