CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto come reato udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che l'ha condannata alla pena di euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver osservato l'ordinanza emessa dal Comune di Frignano (CE) che intimava la pulizia e disinfezione dell'area di sua proprietà, previa rimozione e smaltimento di tutti i materiali derivanti da operazioni di potatura e pulizia del fondo. 2. Avverso tale sentenza la ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 650 cod. pen., all'art. 16, legge n. 689 del 1981, nonché dell'art. 649 cod. proc. pen., illogicità e mancanza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze svolte dalla difesa. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 650 cod. pen. nonostante che l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare che la trasgressione all'ordinanza comunale era già stata sanzionata in via amministrativa, ai sensi della legge n. 689 del 1981. In tal modo sarebbe stato ignorato il carattere sussidiario della disposizione penale, e sarebbe stato violato il principio del bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. La ricorrente ha richiamato, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe escluso l'applicazione di tale istituto senza addurre alcuna motivazione e senza svolgere una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie al fine di verificare l'entità del danno e del pericolo conseguenti alla condotta posta in essere dalla ricorrente. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la sentenza impugnata limitata ad affermare che non sussistevano elementi per il loro riconoscimento. 3. L'Avvocato generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto, in accoglimento del primo motivo, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore (Sez. 3, n. 20417 del 21/02/2018, Delicato, Rv. 273223 - 01; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, 2013, Napoli, Rv. 254247 - 01; Sez. 1, n. 7893 del 08/02/2007, Nigro, Rv. 236244 - 01; Sez. 1, n. 43202 del 08/11/2002, Romanisio, Rv. 222945 - 01). Nella specie, deve escludersi il carattere contingibile e urgente dell'ordinanza n. 27 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Comune di Frignano. Essa, invero, risulta emessa per ragioni di igiene e pubblica sicurezza, connesse ai danni causati dalla vegetazione che fuoriusciva dall'immobile di proprietà della ricorrente, e la sua inottemperanza è sanzionata - come effettivamente avvenuto nel caso in esame - da specifiche norme amministrative (dal T.U. delle leggi sanitarie e dalla legge n. 689 del 1981) e non già dall'art. 650 cod. pen. 3. Consegue che la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marz