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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 20317/2022

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[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 33676/2019 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 33676 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P50 C770J) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B16 C070Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E16 A760K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56S24 H501K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 499/2019, pubblicata in data 29 agosto 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in forza di decreto ingiuntivo esecutivo, ha pro- mosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme dell’espropriazione di beni mobili presso il debitore.

La debitrice ha proposto opposizione, chiedendo altresì la con- Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 danna del creditore opposto ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c..

Il Tribunale di Fermo ha qualificato l’opposizione come opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e l’ha accol- ta, rigettando però la domanda di condanna dell’opposto ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c..

Ricorre la Bruni, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 n. 3 : violazione o falsa applicazionedell’art. 96 comma II c.p.c.».

La ricorrente censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria da lei avanzata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., lamentando altresì, sul punto, la mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile.

La domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggra- vata avanzata dall’opponente ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., è stata rigettata sulla base di una duplice ratio deci- dendi.

Il tribunale, infatti: a) in primo luogo, ha osservato che, con- trariamente a quanto previsto dalla disposizione invocata dalla debitrice, il diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’opposto in realtà nella specie sussisteva, essendo stato da quest’ultimo violato esclusivamente il termine di sospensione disposto dalla legge per l’inizio dell’esecuzione, questione rela- tiva alle corrette modalità di esercizio dell’azione esecutiva; b) ha escluso, comunque, che sussistesse il danno dedotto dall’opponente, da questa indicato nell’esito negativo delle Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 trattative in corso per la cessione della propria azienda in con- seguenza dell’illegittimo pignoramento dei beni aziendali. 1.1 Con riguardo alla prima ratio decidendi , la ricorrente non ha contestato la espressa qualificazione della propria opposi- zione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., operata dal tribunale, né ha contestato in modo specifico l’argomentazione in diritto per cui la responsa- bilità di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., non è predicabile in caso di contestazioni relative al solo quomodo exequendi, limi- tandosi a sostenere, genericamente – e, per la verità, anche in modo apodittico –che l’esecuzione nei propri confronti ave- va avuto luogo in mala fede o, quanto meno, senza la normale prudenza.

Essa ha, dunque, fatto riferimento non al presupposto della invocata responsabilità processuale aggravata ritenuto insus- sistente dal tribunale (vale a dire l’inesistenza del diritto so- stanziale azionato in via esecutiva), ma ad un ulteriore e di- verso presupposto necessario ai fini della responsabilità in questione, che il tribunale però, in realtà, non ha affatto preso in considerazione ai fini del rigetto della sua domanda (vale a dire la normale prudenza nel promuovere l’esecuzione forza- ta), avendo considerato assorbente il difetto del primo pre- supposto.

Con riguardo al profilo in esame, non è dunque colta adegua- tamente la effettiva ratio decidendidella statuizione impugna- ta. 1.2 In ogni caso, anche la censura relativa all’ulteriore ratio decidendi alla base della statuizione impugnata, cioè quella relativa alla mancata prova del danno dedotto, è formulata in termini non sufficientemente specifici.

In primo luogo, si osserva che, benché nel ricorso vengano ri- chiamate e trascritte anche massime tratte da decisioni di questa Corte in cui si riconosce la possibilità di una liquidazio- Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 ne equitativa del danno, tale specifico profilo di censura non risulta adeguatamente dedotto e sviluppato nella parte esposi- tiva del motivo di ricorso in esame, con il quale la ricorrente contesta esclusivamente il mancato riconoscimento del danno per il fallimento delle trattative avviate in funzione della ces- sione dell’azienda, cioè lo specifico danno che era stato dedot- to nel giudizio di merito.

Sotto tale ultimo aspetto, il tribunale ha peraltro escluso che fosse stata fornita prova sufficiente del nesso di causa tra il pignoramento illegittimo ed il fallimento delle trattative per la cessione dell’azienda dell’opponente; quest’ultima lamenta la mancata ammissione delle prove per testi articolate sul punto, ma non richiama in modo puntuale il contenuto dei singoli ca- pitoli di prova articolati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il che impedisce in radice a questa Corte di acce- dere al merito della censura.

In ogni caso, va altresì osservato che il tribunale ha espres- samente affermato, nella motivazione della decisione impu- gnata, che le prove per testi richieste dall’opponente non era- no state ammesse, non solo perché non rilevanti ai fini della decisione, ma anche perché comunque «generiche e a conte- nuto valutativo».

Orbene, con riguardo a questi ultimi profili (vale a dire la ge- nericità ed il contenuto valutativo dei capitoli di prova articola- ti) non sono state formulate specifiche contestazioni nel ricor- so,il che rafforza ulteriormente la conclusione già esposta di inammissibilità della censura, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Art. 360 n. 3 : violazio- ne o falsa applicazionedell’art. 92 comma II c.p.c.».

La ricorrente contesta la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo e unico grado, nonostante l’accoglimento della propria opposizione.

Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Il motivo è fondato.

La compensazione delle spese di lite è stata giustificata dal tribunale sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ritenuta sussistente in virtù del rigetto della domanda risarci- toria avanzata dall’opponente, vittoriosa nel merito, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c..

La decisione non è però conforme, in diritto, al più recente in- dirizzo di questa Corte (dal quale non sono prospettati nel presente giudizio motivi idonei a discostarsi), secondo il quale il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità pro- cessuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n . 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).

La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, venga rivalutata la questione relativa alla regola- mentazione delle spese processuali del giudizio di merito (pro- cedendosi al riconoscimento delle stesse in favore della parte opponente, integralmente vittoriosa o, al più, alla loro com- pensazione, ma esclusivamente sulla base della eventuale sussistenza di eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018 n. 77). 3.Il primo motivo del ricorso è dichiarato inammissibile; è ac- colto il secondo motivo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accol- to, con rinvio al Tribunale di Fermo, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, acco- glie il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazio- ne al motivo accolto, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 33676/2019 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 33676 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P50 C770J) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B16 C070Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E16 A760K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56S24 H501K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 499/2019, pubblicata in data 29 agosto 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in forza di decreto ingiuntivo esecutivo, ha pro- mosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme dell’espropriazione di beni mobili presso il debitore. La debitrice ha proposto opposizione, chiedendo altresì la con- Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 danna del creditore opposto ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.. Il Tribunale di Fermo ha qualificato l’opposizione come opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e l’ha accol- ta, rigettando però la domanda di condanna dell’opposto ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.. Ricorre la Bruni, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 n. 3 : violazione o falsa applicazionedell’art. 96 comma II c.p.c.». La ricorrente censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria da lei avanzata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., lamentando altresì, sul punto, la mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie. Il motivo è inammissibile. La domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggra- vata avanzata dall’opponente ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., è stata rigettata sulla base di una duplice ratio deci- dendi. Il tribunale, infatti: a) in primo luogo, ha osservato che, con- trariamente a quanto previsto dalla disposizione invocata dalla debitrice, il diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’opposto in realtà nella specie sussisteva, essendo stato da quest’ultimo violato esclusivamente il termine di sospensione disposto dalla legge per l’inizio dell’esecuzione, questione rela- tiva alle corrette modalità di esercizio dell’azione esecutiva; b) ha escluso, comunque, che sussistesse il danno dedotto dall’opponente, da questa indicato nell’esito negativo delle Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 trattative in corso per la cessione della propria azienda in con- seguenza dell’illegittimo pignoramento dei beni aziendali. 1.1 Con riguardo alla prima ratio decidendi , la ricorrente non ha contestato la espressa qualificazione della propria opposi- zione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., operata dal tribunale, né ha contestato in modo specifico l’argomentazione in diritto per cui la responsa- bilità di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., non è predicabile in caso di contestazioni relative al solo quomodo exequendi, limi- tandosi a sostenere, genericamente – e, per la verità, anche in modo apodittico –che l’esecuzione nei propri confronti ave- va avuto luogo in mala fede o, quanto meno, senza la normale prudenza. Essa ha, dunque, fatto riferimento non al presupposto della invocata responsabilità processuale aggravata ritenuto insus- sistente dal tribunale (vale a dire l’inesistenza del diritto so- stanziale azionato in via esecutiva), ma ad un ulteriore e di- verso presupposto necessario ai fini della responsabilità in questione, che il tribunale però, in realtà, non ha affatto preso in considerazione ai fini del rigetto della sua domanda (vale a dire la normale prudenza nel promuovere l’esecuzione forza- ta), avendo considerato assorbente il difetto del primo pre- supposto. Con riguardo al profilo in esame, non è dunque colta adegua- tamente la effettiva ratio decidendidella statuizione impugna- ta. 1.2 In ogni caso, anche la censura relativa all’ulteriore ratio decidendi alla base della statuizione impugnata, cioè quella relativa alla mancata prova del danno dedotto, è formulata in termini non sufficientemente specifici. In primo luogo, si osserva che, benché nel ricorso vengano ri- chiamate e trascritte anche massime tratte da decisioni di questa Corte in cui si riconosce la possibilità di una liquidazio- Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 ne equitativa del danno, tale specifico profilo di censura non risulta adeguatamente dedotto e sviluppato nella parte esposi- tiva del motivo di ricorso in esame, con il quale la ricorrente contesta esclusivamente il mancato riconoscimento del danno per il fallimento delle trattative avviate in funzione della ces- sione dell’azienda, cioè lo specifico danno che era stato dedot- to nel giudizio di merito. Sotto tale ultimo aspetto, il tribunale ha peraltro escluso che fosse stata fornita prova sufficiente del nesso di causa tra il pignoramento illegittimo ed il fallimento delle trattative per la cessione dell’azienda dell’opponente; quest’ultima lamenta la mancata ammissione delle prove per testi articolate sul punto, ma non richiama in modo puntuale il contenuto dei singoli ca- pitoli di prova articolati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il che impedisce in radice a questa Corte di acce- dere al merito della censura. In ogni caso, va altresì osservato che il tribunale ha espres- samente affermato, nella motivazione della decisione impu- gnata, che le prove per testi richieste dall’opponente non era- no state ammesse, non solo perché non rilevanti ai fini della decisione, ma anche perché comunque «generiche e a conte- nuto valutativo». Orbene, con riguardo a questi ultimi profili (vale a dire la ge- nericità ed il contenuto valutativo dei capitoli di prova articola- ti) non sono state formulate specifiche contestazioni nel ricor- so,il che rafforza ulteriormente la conclusione già esposta di inammissibilità della censura, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Art. 360 n. 3 : violazio- ne o falsa applicazionedell’art. 92 comma II c.p.c.». La ricorrente contesta la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo e unico grado, nonostante l’accoglimento della propria opposizione. Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Il motivo è fondato. La compensazione delle spese di lite è stata giustificata dal tribunale sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ritenuta sussistente in virtù del rigetto della domanda risarci- toria avanzata dall’opponente, vittoriosa nel merito, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.. La decisione non è però conforme, in diritto, al più recente in- dirizzo di questa Corte (dal quale non sono prospettati nel presente giudizio motivi idonei a discostarsi), secondo il quale il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità pro- cessuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n . 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01). La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, venga rivalutata la questione relativa alla regola- mentazione delle spese processuali del giudizio di merito (pro- cedendosi al riconoscimento delle stesse in favore della parte opponente, integralmente vittoriosa o, al più, alla loro com- pensazione, ma esclusivamente sulla base della eventuale sussistenza di eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018 n. 77). 3.Il primo motivo del ricorso è dichiarato inammissibile; è ac- colto il secondo motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accol- to, con rinvio al Tribunale di Fermo, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 33676/2019 –Sez. 3 –Ad. 9 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, acco- glie il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazio- ne al motivo accolto, c
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