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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04038/2022

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, adottata sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., dal detenuto [OSCURATO:PERSONA].

Il primo giudice: - aveva dichiarato inammissibile l'istanza, per il periodo sino al 27 luglio 2015, trascorso presso la casa circondariale di Cuneo, perché coperto da anteriore giudicato, in quanto già valutato dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con provvedimento del 27 febbraio 2019; - aveva concesso l'indennizzo, per il periodo dal 22 luglio 2017 al 9 gennaio 2018, trascorso presso la casa circondariale di Spoleto, in relazione alla protratta mancata erogazione, in tale arco temporale, dell'acqua calda; - aveva negato l'indennizzo, per i rimanenti periodi di carcerazione, ossia dal 27 luglio 2015 al 22 luglio 2017, e dal 9 gennaio 2018 al 10 gennaio 2020, sempre trascorsi presso la casa circondariale di Spoleto, reputando che i denunciati disservizi nell'erogazione dell'acqua calda avessero avuto, nei medesimi periodi, carattere occasionale, e non constatando ulteriori profili rilevanti di lesione.

2. Avverso l'ordinanza resa in sede di gravame il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando - mediante unico motivo - la violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. e l'insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorrente: - quanto al periodo di detenzione trascorso presso la casa circondariale di Cuneo, deduce l'esistenza di un fatto nuovo, che avrebbe legittimato la rivisitazione del decisum, costituito dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, relativo ad altro detenuto, interamente satisfattivo della pretesa risarcitoria, avanzata sul comune presupposto dell'inefficiente funzionamento dell'impianto di riscaldamento; provvedimento adottato il 30 gennaio 2019, ma dall'interessato conosciuto solo dopo l'emissione del provvedimento a sé relativo; - quanto ai periodi di detenzione trascorsi presso la casa circondariale di Spoleto, oggetto di decisione sfavorevole, deduce il contrasto di valutazione rispetto al provvedimento, adottato dal medesimo giudice a quo in data 19 febbraio 2018, nei confronti di altro detenuto avente posizione sovrapponibile, in cui sarebbe stata accertata l'assenza continuativa di acqua calda sino a tutto il 21 agosto 2018; - quanto ai periodi di detenzione da ultimo menzionati, sostiene che l'impianto idrico sarebbe stato riparato solo il 10 gennaio 2020, e tanto risulterebbe da una nota informativa richiamata in altro provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 16 dicembre 2020, totalmente ignorato dall'ordinanza impugnata; - sempre in relazione alla carcerazione presso la casa circondariale di Spoleto, lamenta la presenza dello spioncino di controllo sul muro, che permetterebbe di ispezionare l'interno del bagno, ledendo il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 3 CEDU. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza s'incentra su una pretesa violazione di legge, in realtà manifestamente insussistente.

E' canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso (da ultimo, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01).

La preclusione del giudicato esecutivo resta inoperante solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice già pronunciatosi (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358-01).

Nel caso di specie, il ricorrente adduce, quale fatto nuovo rispetto al giudicato, la decisione sopraggiunta, riguardante un soggetto terzo che si troverebbe in posizione analoga a quella incisa dal giudicato medesimo.

E' agevole obiettare che tale decisione è solo indirettamente rilevante ai fini in discorso.

Quel che rileva è semmai l'accertamento in essa contenuto.La decisione sopraggiunta, però, non accerta fatti accaduti dopo l'emissione della decisione che si dovrebbe rivedere, né fatti da quest'ultima mai considerati.

Essa - rispetto a fatti già considerati - si limita ad offrire una lettura e una interpretazione divergenti da quelle fatte proprie dalla decisione pregressa, che si sarebbe dovuto, se sotto tali aspetti sgradita, impugnare.

In difetto d'impugnazione, la decisione pregressa è irrimediabilmente passata in giudicato, in quanto la contestazione del suo contenuto valutativo si pone fuori del perimetro della rivisitazione consentita in executivis.

3. Le doglianze ulteriori si risolvono essenzialmente in censure di tipo motivazionale, non consentite in questa sede.

Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., il sindacato di legittimità è infatti circoscritto ai profili di violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262356-01), comprendenti solo l'inesistenza, o la mera apparenza, della motivazione, e non già lo scrutinio di completezza e coerenza logica della stessa.

Senza contare che non integra, di per sé, un vizio del provvedimento impugnato il fatto che esso si fondi su divergenti ricostruzioni, o sposi differenti soluzioni, rispetto a provvedimenti resi su casi analoghi, ove non si deducano elementi specifici idonei a dimostrare la bontà di questi ultimi e/o, al raffronto, le deficienze logico-argomentative del primo.

Sul punto l'odierno ricorso appare carente.

Il guasto dell'impianto idrico, protratto sino al 10 gennaio 2020, è inoltre dedotto in modo non autosufficiente, in quanto il ricorso, pur richiamando sul punto atti specificamente indicati, non li allega, né contiene la loro integrale trascrizione (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01).

4. Generica infine, e priva di qualsivoglia sviluppo argomentativo, appare la censura di violazione dell'art. 3 CEDU, in rapporto allo spioncino di controllo sul muro.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, adottata sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Il primo giudice: - aveva dichiarato inammissibile l'istanza, per il periodo sino al 27 luglio 2015, trascorso presso la casa circondariale di Cuneo, perché coperto da anteriore giudicato, in quanto già valutato dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con provvedimento del 27 febbraio 2019; - aveva concesso l'indennizzo, per il periodo dal 22 luglio 2017 al 9 gennaio 2018, trascorso presso la casa circondariale di Spoleto, in relazione alla protratta mancata erogazione, in tale arco temporale, dell'acqua calda; - aveva negato l'indennizzo, per i rimanenti periodi di carcerazione, ossia dal 27 luglio 2015 al 22 luglio 2017, e dal 9 gennaio 2018 al 10 gennaio 2020, sempre trascorsi presso la casa circondariale di Spoleto, reputando che i denunciati disservizi nell'erogazione dell'acqua calda avessero avuto, nei medesimi periodi, carattere occasionale, e non constatando ulteriori profili rilevanti di lesione. 2. Avverso l'ordinanza resa in sede di gravame il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando - mediante unico motivo - la violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. e l'insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente: - quanto al periodo di detenzione trascorso presso la casa circondariale di Cuneo, deduce l'esistenza di un fatto nuovo, che avrebbe legittimato la rivisitazione del decisum, costituito dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, relativo ad altro detenuto, interamente satisfattivo della pretesa risarcitoria, avanzata sul comune presupposto dell'inefficiente funzionamento dell'impianto di riscaldamento; provvedimento adottato il 30 gennaio 2019, ma dall'interessato conosciuto solo dopo l'emissione del provvedimento a sé relativo; - quanto ai periodi di detenzione trascorsi presso la casa circondariale di Spoleto, oggetto di decisione sfavorevole, deduce il contrasto di valutazione rispetto al provvedimento, adottato dal medesimo giudice a quo in data 19 febbraio 2018, nei confronti di altro detenuto avente posizione sovrapponibile, in cui sarebbe stata accertata l'assenza continuativa di acqua calda sino a tutto il 21 agosto 2018; - quanto ai periodi di detenzione da ultimo menzionati, sostiene che l'impianto idrico sarebbe stato riparato solo il 10 gennaio 2020, e tanto risulterebbe da una nota informativa richiamata in altro provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 16 dicembre 2020, totalmente ignorato dall'ordinanza impugnata; - sempre in relazione alla carcerazione presso la casa circondariale di Spoleto, lamenta la presenza dello spioncino di controllo sul muro, che permetterebbe di ispezionare l'interno del bagno, ledendo il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 3 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima doglianza s'incentra su una pretesa violazione di legge, in realtà manifestamente insussistente. E' canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso (da ultimo, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01). La preclusione del giudicato esecutivo resta inoperante solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice già pronunciatosi (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358-01). Nel caso di specie, il ricorrente adduce, quale fatto nuovo rispetto al giudicato, la decisione sopraggiunta, riguardante un soggetto terzo che si troverebbe in posizione analoga a quella incisa dal giudicato medesimo. E' agevole obiettare che tale decisione è solo indirettamente rilevante ai fini in discorso. Quel che rileva è semmai l'accertamento in essa contenuto.La decisione sopraggiunta, però, non accerta fatti accaduti dopo l'emissione della decisione che si dovrebbe rivedere, né fatti da quest'ultima mai considerati. Essa - rispetto a fatti già considerati - si limita ad offrire una lettura e una interpretazione divergenti da quelle fatte proprie dalla decisione pregressa, che si sarebbe dovuto, se sotto tali aspetti sgradita, impugnare. In difetto d'impugnazione, la decisione pregressa è irrimediabilmente passata in giudicato, in quanto la contestazione del suo contenuto valutativo si pone fuori del perimetro della rivisitazione consentita in executivis. 3. Le doglianze ulteriori si risolvono essenzialmente in censure di tipo motivazionale, non consentite in questa sede. Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., il sindacato di legittimità è infatti circoscritto ai profili di violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262356-01), comprendenti solo l'inesistenza, o la mera apparenza, della motivazione, e non già lo scrutinio di completezza e coerenza logica della stessa. Senza contare che non integra, di per sé, un vizio del provvedimento impugnato il fatto che esso si fondi su divergenti ricostruzioni, o sposi differenti soluzioni, rispetto a provvedimenti resi su casi analoghi, ove non si deducano elementi specifici idonei a dimostrare la bontà di questi ultimi e/o, al raffronto, le deficienze logico-argomentative del primo. Sul punto l'odierno ricorso appare carente. Il guasto dell'impianto idrico, protratto sino al 10 gennaio 2020, è inoltre dedotto in modo non autosufficiente, in quanto il ricorso, pur richiamando sul punto atti specificamente indicati, non li allega, né contiene la loro integrale trascrizione (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01). 4. Generica infine, e priva di qualsivoglia sviluppo argomentativo, appare la censura di violazione dell'art. 3 CEDU, in rapporto allo spioncino di controllo sul muro. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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