CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 28256/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna degli imputati per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen. e abbandono di animali di cui agli artt. 110, 727, comma 2, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente da vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., la Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità dei ricorrenti, trovati in possesso dei cardellini e di un borsone contenente tutto l'occorrente per l'uccellagione, e generiche le argomentazioni difensive volte a sostenere l'assenza di elementi a carico dei suddetti, i quali, inoltre, rimanendo assenti nel corso dell'intero procedimento, non hanno fornito alcuna spiegazione alternativa; Ritenuto che il menzionato motivo è, altresì, generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 'ere estens