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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 25574/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 19/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) processuale emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] tedesca (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) il 29 marzo 2022, in relazione a plurimi reati di furto in abitazione con effrazione, commessi in concorso con altri dal 10 al 16 gennaio 2020, puniti dal codice tedesco con la pena massima edittale di dieci anni di reclusione.

L'arresto del Cojocari, avvenuto in data 4 maggio 2022, è stato convalidato dal Presidente della Corte di appello di Firenze, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in seguito sostituita con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il consegnando, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo qui di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Eccepisce, in particolare, illegittimità costituzionale dell'art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14, d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, per contrasto con l'art. 76 Cost.

Per effetto della novella, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l'art. 18 non contempla il rifiuto della consegna nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare dell'Autorità straniera sia sprovvisto di motivazione, come invece prevedeva la previgente formulazione della norma, e tale disciplina eccede la delega contenuta nell'art. 6, legge 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. legge di delegazione europea), di cui il d.lgs. n. 10 del 2021 costituisce attuazione.

La questione è rilevante, ad avviso del ricorrente, giacché nel fascicolo processuale della Corte di appello non è confluita copia del provvedimento cautelare che ha dato corso all'emissione del mandato e tale mancanza - peraltro conforme al contenuto tipizzato del MAE e relativi allegati nella procedura passiva di consegna che si rinviene nell'art. 6 della stessa legge n. 69 del 2005 - non consente di avere contezza dei contenuti del detto titolo cautelare.

Nel dettaglio si evidenzia che la legge delega n. 117 del 2019, all'art. 6, comma 3, lett. a), aveva previsto, quale criterio e principio specifico, l' armonizzazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione, che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo, quelli indicati dall'articolo 4 della decisione-quadro 2002/584/GAI.La medesima legge di delegazione europea, all'art. 6, comma 5, aveva disposto una complessiva revisione dell'art. 18, inerente ai casi di rifiuto obbligatorio della consegna, nonché l'introduzione dell'art. 18-bis, relativo ai motivi di rifiuto facoltativo, consentendo, nell'ambito della delega, una necessaria attività di coordinamento tra le disposizioni introdotte e la disciplina novellata (art. 6, comma 4, della legge delega n. 117 del 2019).

L'aver mantenuto inalterata la previsione di rifiuto obbligatorio nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare dell'Autorità straniera sia mancante di motivazione - vds. art. 18 lett. q), nella formulazione introdotta con la legge n. 117 del 2019, in precedenza contemplato dalla lett. t) dell'art. 18) - è un inequivoco segno della voluntas legis di preservare l'operatività di tale causa ostativa alla consegna; onde l'art. 14 del d.

Igs. n. 10 del 2021, lì dove ha riscritto i casi di rifiuto obbligatorio, restringendoli sensibilmente, e sopprimendo quello relativo alla mancanza di motivazione del titolo cautelare, ha ecceduto i limiti della delega.

La difesa sottolinea il rigore della giurisprudenza costituzionale nel sanzionare ogni esondazione del potere esecutivo rispetto al mandato ricevuto dalla assemblea parlamentare, argomentando che, quando l'oggetto della delega consista in un potere di coordinamento e di riassetto normativo, la disciplina attuativa deve limitarsi a colmare le lacune e risolvere le disarmonie, mantenendo un contenuto necessariamente minimale, non essendo consentita l'introduzione di nuovi principi e la limitazione di diritti (Corte cost. n. 132 del 2018; Corte cost. n. 94 del 2014).

In applicazione di tali ineludibili coordinate ermeneutiche, l'art. 18 non avrebbe potuto essere innovato dal d.

Igs. n. 10 del 2021 nei detti termini.

3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.

I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto tale questione si risolve pur sempre in una censura di violazione di legge, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa possa conseguire un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (ex multis Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961).

La precisazione è necessaria poiché, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. n. 10 del 2021, all'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi inerenti alla motivazione avverso i provvedimenti in materia di mandato di arresto europeo, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (in termini, Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rafa, Rv. 282911).

2. Tuttavia la questione di costituzionalità posta non può essere recepita.

2.1. Il ricorrente prospetta che l'art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14, d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 - nella parte relativa alla soppressione del motivo obbligatorio di rifiuto della consegna nella procedura di mandato di arresto processuale passivo, quando il titolo cautelare posto a base del mandato sia privo di motivazione - contrasti con il parametro di cui all'art. 76 Cost. e sia dunque viziato per eccesso di delega in rapporto alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. legge di delegazione europea).

Il tema attiene alla legittimazione a normare in parte qua e prescinde dal merito della modifica normativa apportata.

Tuttavia, non pare inopportuno precisare - avendo il ricorrente posto una questione di interpretazione della normativa secondo la voluntas legis - che la novella risulta del tutto coerente con la Decisione-quadro e, dunque, con la ratio della legge-delega, che è quella di implementare il mutuo riconoscimento, come forma di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione, con salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando 12 della Decisione-quadro, sulla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e nel rispetto di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale.

Del resto, già a ridosso dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2005 e con riferimento alla sua originaria formulazione, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235349 Rv. 23534), osservarono che il requisito della motivazione del provvedimento cautelare sulla base del quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, la quale richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio valutato, posto che obiettivo dell'Unione era, ed è, quello di creare uno spazio unitario di libertà, sicurezza e giustizia tra paesi che, pur nella diversità e varietà di discipline, modellate dalla storia e dalla rispettive tradizioni culturali e giuridiche, si riconoscono tuttavia in un nucleo di valori condivisi ed evidenziano un elevato "livello di fiducia" reciproca.

Sotto altro profilo, si tratterebbe di una interpretazione convenzionalmente "non conforme", posto che la fonte convenzionale programmava l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per l'esercizio dell'azione penale, che permettesse di superare i potenziali ritardi correlati al sistema estradizionale.

In altri termini, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite ricordata si ritiene sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato conto del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.

Ne deriva che, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in sede di decisione su mandato di arresto europeo, il giudice deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto "seriamente evocativo" di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

Pertanto, così ricostruita la norma in chiave teleologica, la specifica questione dell'eccesso di delega risulta infondata.

Il confine tra l'oggetto della delega e i principi direttivi che essa enuncia può talvolta risultare non netto, sicchè va desunto dalla lettura complessiva della legge delegante e dalla individuazione della sua ratio, che perimetra l'ambito applicativo della discrezionalità del governo delegato, non consentendo soluzioni sostanzialmente innovative (Corte cost. 24 giugno 2010, n. 230; Corte cost. n. 26 giugno 2018, n. 132 ), mentre le eventuali disposizioni di immediata portata precettiva vincolano il legislatore delegato.

Nel caso in esame, comunque deve registrarsi che la stessa legge delegante ha prefigurato una possibile rivisitazione dei suoi contenuti precettivi.

Infatti, la legge n. 117 del 2019 ha previsto, all'art. 6, comma 3, che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo fosse tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i principi e criteri direttivi specifici enumerati dallo stesso articolo; e ha poi consentito espressamente, sub comma 4, che, in sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), potessero essere "apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo".

Dunque, è espressamente indicato come suscettibile di modifica il disposto del successivo comma 5, lì dove stabiliva che: "Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). -

1. La Corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: (...) q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione; (...)».

La possibilità di intervenire sull'art. 18, nella formulazione introdotta dal comma 5 dell'art. 6 della legge delega n. 117 del 2019, che aveva valorizzato la mancanza di motivazione del provvedimento posto a base del mandato quale fatto ostativo alla consegna (lett. q), è stata, dunque, espressamente contemplata dalla stessa legge-delega.

Pertanto non vi è stato eccesso di delega, nè la norma attuativa della delega presenta profili di eccentricità rispetto alle finalità di riassetto e ricomposizione sistematica avute di mira.

2.2. Sotto altro profilo vale osservare che anche nella eventualità di un accoglimento della questione di legittimità, il connesso ripristino della fattispecie di rifiuto obbligatorio di consegna per mancanza di motivazione del provvedimento posto a base del mandato di arresto non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame perché, non essendo confluito nel fascicolo processuale il provvedimento presupposto - del tutto legittimamente, in base al disposto dell'art. 6 della stessa legge 69 del 2005, che non ne prevede l'acquisizione - non sarebbe possibile verificare se esso sia carente o meno della esposizione della ragioni che lo sostengono.

Esse, comunque, traspaiono dalla parte informativa di quanto trasmesso dalla Autorità richiedente, dove è descritta la vicenda sul piano fattuale (pluralità di furti con scasso in abitazioni private).

3. Sulla base di quanto precede la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14, d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, per contrasto con l'art. 76 Cost. risulta manifestamente infondata e il ricorso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Casse delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 19/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) processuale emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] tedesca (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) il 29 marzo 2022, in relazione a plurimi reati di furto in abitazione con effrazione, commessi in concorso con altri dal 10 al 16 gennaio 2020, puniti dal codice tedesco con la pena massima edittale di dieci anni di reclusione. L'arresto del Cojocari, avvenuto in data 4 maggio 2022, è stato convalidato dal Presidente della Corte di appello di Firenze, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in seguito sostituita con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il consegnando, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo qui di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Eccepisce, in particolare, illegittimità costituzionale dell'art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14, d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, per contrasto con l'art. 76 Cost. Per effetto della novella, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l'art. 18 non contempla il rifiuto della consegna nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare dell'Autorità straniera sia sprovvisto di motivazione, come invece prevedeva la previgente formulazione della norma, e tale disciplina eccede la delega contenuta nell'art. 6, legge 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. legge di delegazione europea), di cui il d.lgs. n. 10 del 2021 costituisce attuazione. La questione è rilevante, ad avviso del ricorrente, giacché nel fascicolo processuale della Corte di appello non è confluita copia del provvedimento cautelare che ha dato corso all'emissione del mandato e tale mancanza - peraltro conforme al contenuto tipizzato del MAE e relativi allegati nella procedura passiva di consegna che si rinviene nell'art. 6 della stessa legge n. 69 del 2005 - non consente di avere contezza dei contenuti del detto titolo cautelare. Nel dettaglio si evidenzia che la legge delega n. 117 del 2019, all'art. 6, comma 3, lett. a), aveva previsto, quale criterio e principio specifico, l' armonizzazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione, che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo, quelli indicati dall'articolo 4 della decisione-quadro 2002/584/GAI.La medesima legge di delegazione europea, all'art. 6, comma 5, aveva disposto una complessiva revisione dell'art. 18, inerente ai casi di rifiuto obbligatorio della consegna, nonché l'introduzione dell'art. 18-bis, relativo ai motivi di rifiuto facoltativo, consentendo, nell'ambito della delega, una necessaria attività di coordinamento tra le disposizioni introdotte e la disciplina novellata (art. 6, comma 4, della legge delega n. 117 del 2019). L'aver mantenuto inalterata la previsione di rifiuto obbligatorio nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare dell'Autorità straniera sia mancante di motivazione - vds. art. 18 lett. q), nella formulazione introdotta con la legge n. 117 del 2019, in precedenza contemplato dalla lett. t) dell'art. 18) - è un inequivoco segno della voluntas legis di preservare l'operatività di tale causa ostativa alla consegna; onde l'art. 14 del d. Igs. n. 10 del 2021, lì dove ha riscritto i casi di rifiuto obbligatorio, restringendoli sensibilmente, e sopprimendo quello relativo alla mancanza di motivazione del titolo cautelare, ha ecceduto i limiti della delega. La difesa sottolinea il rigore della giurisprudenza costituzionale nel sanzionare ogni esondazione del potere esecutivo rispetto al mandato ricevuto dalla assemblea parlamentare, argomentando che, quando l'oggetto della delega consista in un potere di coordinamento e di riassetto normativo, la disciplina attuativa deve limitarsi a colmare le lacune e risolvere le disarmonie, mantenendo un contenuto necessariamente minimale, non essendo consentita l'introduzione di nuovi principi e la limitazione di diritti (Corte cost. n. 132 del 2018; Corte cost. n. 94 del 2014). In applicazione di tali ineludibili coordinate ermeneutiche, l'art. 18 non avrebbe potuto essere innovato dal d. Igs. n. 10 del 2021 nei detti termini. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto tale questione si risolve pur sempre in una censura di violazione di legge, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa possa conseguire un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (ex multis Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961). La precisazione è necessaria poiché, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. n. 10 del 2021, all'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi inerenti alla motivazione avverso i provvedimenti in materia di mandato di arresto europeo, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (in termini, Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rafa, Rv. 282911). 2. Tuttavia la questione di costituzionalità posta non può essere recepita. 2.1. Il ricorrente prospetta che l'art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14, d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 - nella parte relativa alla soppressione del motivo obbligatorio di rifiuto della consegna nella procedura di mandato di arresto processuale passivo, quando il titolo cautelare posto a base del mandato sia privo di motivazione - contrasti con il parametro di cui all'art. 76 Cost. e sia dunque viziato per eccesso di delega in rapporto alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. legge di delegazione europea). Il tema attiene alla legittimazione a normare in parte qua e prescinde dal merito della modifica normativa apportata. Tuttavia, non pare inopportuno precisare - avendo il ricorrente posto una questione di interpretazione della normativa secondo la voluntas legis - che la novella risulta del tutto coerente con la Decisione-quadro e, dunque, con la ratio della legge-delega, che è quella di implementare il mutuo riconoscimento, come forma di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione, con salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando 12 della Decisione-quadro, sulla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e nel rispetto di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale. Del resto, già a ridosso dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2005 e con riferimento alla sua originaria formulazione, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235349 Rv. 23534), osservarono che il requisito della motivazione del provvedimento cautelare sulla base del quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, la quale richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio valutato, posto che obiettivo dell'Unione era, ed è, quello di creare uno spazio unitario di libertà, sicurezza e giustizia tra paesi che, pur nella diversità e varietà di discipline, modellate dalla storia e dalla rispettive tradizioni culturali e giuridiche, si riconoscono tuttavia in un nucleo di valori condivisi ed evidenziano un elevato "livello di fiducia" reciproca. Sotto altro profilo, si tratterebbe di una interpretazione convenzionalmente "non conforme", posto che la fonte convenzionale programmava l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per l'esercizio dell'azione penale, che permettesse di superare i potenziali ritardi correlati al sistema estradizionale. In altri termini, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite ricordata si ritiene sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato conto del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. Ne deriva che, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in sede di decisione su mandato di arresto europeo, il giudice deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto "seriamente evocativo" di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Pertanto, così ricostruita la norma in chiave teleologica, la specifica questione dell'eccesso di delega risulta infondata. Il confine tra l'oggetto della delega e i principi direttivi che essa enuncia può talvolta risultare non netto, sicchè va desunto dalla lettura complessiva della legge delegante e dalla individuazione della sua ratio, che perimetra l'ambito applicativo della discrezionalità del governo delegato, non consentendo soluzioni sostanzialmente innovative (Corte cost. 24 giugno 2010, n. 230; Corte cost. n. 26 giugno 2018, n. 132 ), mentre le eventuali disposizioni di immediata portata precettiva vincolano il legislatore delegato. Nel caso in esame, comunque deve registrarsi che la stessa legge delegante ha prefigurato una possibile rivisitazione dei suoi contenuti precettivi. Infatti, la legge n. 117 del 2019 ha previsto, all'art. 6, comma 3, che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo fosse tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i principi e criteri direttivi specifici enumerati dallo stesso articolo; e ha poi consentito espressamente, sub comma 4, che, in sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), potessero essere "apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo". Dunque, è espressamente indicato come suscettibile di modifica il disposto del successivo comma 5, lì dove stabiliva che: "Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1. La Corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: (...) q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione; (...)». La possibilità di intervenire sull'art. 18, nella formulazione introdotta dal comma 5 dell'art. 6 della legge delega n. 117 del 2019, che aveva valorizzato la mancanza di motivazione del provvedimento posto a base del mandato quale fatto ostativo alla consegna (lett. q), è stata, dunque, espressamente contemplata dalla stessa legge-delega. Pertanto non vi è stato eccesso di delega, nè la norma attuativa della delega presenta profili di eccentricità rispetto alle finalità di riassetto e ricomposizione sistematica avute di mira. 2.2. Sotto altro profilo vale osservare che anche nella eventualità di un accoglimento della questione di legittimità, il connesso ripristino della fattispecie di rifiuto obbligatorio di consegna per mancanza di motivazione del provvedimento posto a base del mandato di arresto non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame perché, non essendo confluito nel fascicolo processuale il provvedimento presupposto - del tutto legittimamente, in base al disposto dell'art. 6 della stessa legge 69 del 2005, che non ne prevede l'acquisizione - non sarebbe possibile verificare se esso sia carente o meno della esposizione della ragioni che lo sostengono. Esse, comunque, traspaiono dalla parte informativa di quanto trasmesso dalla Autorità richiedente, dove è descritta la vicenda sul piano fattuale (pluralità di furti con scasso in abitazioni private). 3. Sulla base di quanto precede la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14, d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, per contrasto con l'art. 76 Cost. risulta manifestamente infondata e il ricorso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Casse delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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