CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 settembre 1972
Cassazione n. 10978/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:Ministero dell’Economia e delle Finanzenei confronti diRomano Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1972avverso l’ordinanza del 10/07/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnatacon rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10/07/2025 la Corte di appello di Palermo ha accolto larichiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diDomenico Romano, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal01/06/2021 al 09/06/2023, in relazione ai reati di omicidio aggravato edetenzione e porto di arma, dai quali era stato assolto, per non aver commesso ilfatto, con sentenza della Corte di assise di Palermo del 09/06/2023, confermatadalla Corte di assise di appello di Palermo in data 16/07/2024.2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura delloStato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cuideduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., permanifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale hasovrapposto il piano del giudizio di merito con quello della riparazione, avendovalutato la condotta tenuta dal Romano non in funzione dell’accertamento dellacolpa grave, rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ma secondo gli stessiparametri della sentenza assolutoria; che, invero, la presenza nel luogo teatrodel fatto omicidiario andava valutata al fine di accertare l’esistenza di uncomportamento gravemente colposo, ostativo alla riparazione, piuttosto cheesaminata in chiave causale rispetto al compimento dell’omicidio, profiloquest’ultimo rilevante nel giudizio di merito, ma non per valutare la sussistenzadel diritto alla riparazione; che, dunque, doveva essere considerata gravementecolposa la condotta del Romano, che si accompagnava ai due autoridell’omicidio, anche alla luce dell’esito degli accertamenti relativi alla titolarità edal possesso dei veicoli utilizzati, al contenuto delle conversazioni intercettateall’interno dei locali della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Palermo ed alcompendio dichiarativo; che, peraltro, la Corte territoriale, per un verso, riportale condotte ambigue tenute dal Romano, immortalate dalle telecamere e, peraltro verso, esclude che integrino la colpa grave ostativa al riconoscimentodell’indennizzo, evidenziando che si tratta di condotte marginali rispetto a quelledei coimputati, in tal modo confondendo i piani valutativi; che, invece, il giudicedella riparazione deve effettuare una valutazione che si pone su un piano diversoed autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, pur operando sullostesso materiale; che il provvedimento impugnato, pur enunciando in premessa iprincipi che si applicano in materia di ingiusta riparazione, in concreto poiaderisce alle valutazioni effettuate dal giudice dell’assoluzione.3. In data 19/01/2026, sono pervenute note di udienza nell’interesse diDomenico Romano, con le quali la difesa conclude per la declaratoria diinammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se lecondotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiustadetenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altruierrore) rispetto alla produzione dell’evento "detenzione”.1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione;diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione aquelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se nonpositivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si ponecome necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice dellariparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo dicognizione.1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo deiprincipi di diritto sopra sintetizzati, avendo giudicato la condotta tenuta dalRomano, che era presente nel luogo teatro dell’omicidio, materialmentecommesso dal figlio e dal fratello, secondo i criteri valutativi propri del giudizio dimerito, che si utilizzano per l’accertamento della responsabilità penale. Invero, lapresenza del Romano in compagnia dei suoi stretti congiunti autori dell’omicidioè stata ritenuta «assai poco qualificante ai fini in esame», non avendo mostratole immagini delle telecamere che avevano ripreso il fatto delittuoso «alcun segnodi intesa con i predetti congiunti, alcuna condotta evocativa di una suaconsapevolezza circa l’azione delittuosa che da lì a breve questi ultimiavrebbe[ro] posto in essere». Si tratta all’evidenza di un metro di valutazioneproprio del giudice del merito, finalizzato ad accertare il contributo causale delRomano alla realizzazione dell’omicidio, aspetto questo del tutto estraneo algiudizio di riparazione, che mira ad accertare solo se il soggetto (che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione) abbia tenuto una condotta che – avendocreato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale – abbiacontribuito, anche nel concorso dell’altrui errore, a cagionare l’evento"detenzione”, ponendosi, dunque, in rapporto di causa-effetto con quest’ultima.Peraltro, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità,può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passivaquando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno dielementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravidanni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato siaconsumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o laprosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3)risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbeneil connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che eglifosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, SanyangBakary, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi,Rv. 275970 – 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 –01).Con riferimento all’ipotesi sub 1), va innanzitutto premesso che non vi è undovere di impedire il reato, di denunciarlo, né di cooperare spontaneamente alsuo accertamento e che, dunque, la valutazione in termini di colpa della condottadi colui che assista al reato senza parteciparvi non può andare oltre i limitirichiesti dall’ordinamento al comune cittadino, in quanto il suo comportamentoinerte rispetto al delitto ed alla sua punizione – sebbene possa essere idoneo adindurre in errore l’autorità giudiziaria sulla sua partecipazione al reato inrelazione alle circostanze del caso concreto – è considerato di per sé legittimo.Tuttavia, è stato ben evidenziato (Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, Gangi,n.m.) che esistono «regole di condotta il cui adempimento può essere richiestoanche a chi osservi inerte il reato, perché vanno oltre la legittimità della suainerzia e la loro mancata osservanza, sebbene non sia penalmente censurabile,rileva, nondimeno, ai fini della valutazione della condotta in sede di riparazione,in quanto viola comunque una regola di condotta prescritta al cittadino comune,o quantomeno si pone in contraddizione con il comportamento di condivisionesociale che ci si aspetta in quelle determinate circostanze.Dunque, può conclusivamente ribadirsi che la valutazione della connivenzaai fini riparatori va sempre confrontata con la norma di condotta anche dicarattere sociale di cui può essere atteso l’adempimento, che deve essere primaidentificata per consentire poi di vagliare il comportamento tenuto dal conniventein termini di colpa grave, secondo gli ordinari criteri di discostamento.1.4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che dovrà valutare, allaluce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative alriconoscimento del diritto all’indennizzo. Al giudice di rinvio deve esseredemandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presentegiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10978/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 238/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA] - Relatore – R.G.N. …/20244 3738/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Ministero dell’Economia e delle Finanzenei confronti diRomano Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1972avverso l’ordinanza del 10/07/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnatacon rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10/07/2025 la Corte di appello di Palermo ha accolto larichiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diDomenico Romano, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal01/06/2021 al 09/06/2023, in relazione ai reati di omicidio aggravato edetenzione e porto di arma, dai quali era stato assolto, per non aver commesso ilfatto, con sentenza della Corte di assise di Palermo del 09/06/2023, confermatadalla Corte di assise di appello di Palermo in data 16/07/2024.2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura delloStato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cuideduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., permanifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale hasovrapposto il piano del giudizio di merito con quello della riparazione, avendovalutato la condotta tenuta dal Romano non in funzione dell’accertamento dellacolpa grave, rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ma secondo gli stessiparametri della sentenza assolutoria; che, invero, la presenza nel luogo teatrodel fatto omicidiario andava valutata al fine di accertare l’esistenza di uncomportamento gravemente colposo, ostativo alla riparazione, piuttosto cheesaminata in chiave causale rispetto al compimento dell’omicidio, profiloquest’ultimo rilevante nel giudizio di merito, ma non per valutare la sussistenzadel diritto alla riparazione; che, dunque, doveva essere considerata gravementecolposa la condotta del Romano, che si accompagnava ai due autoridell’omicidio, anche alla luce dell’esito degli accertamenti relativi alla titolarità edal possesso dei veicoli utilizzati, al contenuto delle conversazioni intercettateall’interno dei locali della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Palermo ed alcompendio dichiarativo; che, peraltro, la Corte territoriale, per un verso, riportale condotte ambigue tenute dal Romano, immortalate dalle telecamere e, peraltro verso, esclude che integrino la colpa grave ostativa al riconoscimentodell’indennizzo, evidenziando che si tratta di condotte marginali rispetto a quelledei coimputati, in tal modo confondendo i piani valutativi; che, invece, il giudicedella riparazione deve effettuare una valutazione che si pone su un piano diversoed autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, pur operando sullostesso materiale; che il provvedimento impugnato, pur enunciando in premessa iprincipi che si applicano in materia di ingiusta riparazione, in concreto poiaderisce alle valutazioni effettuate dal giudice dell’assoluzione.3. In data 19/01/2026, sono pervenute note di udienza nell’interesse diDomenico Romano, con le quali la difesa conclude per la declaratoria diinammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se lecondotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiustadetenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altruierrore) rispetto alla produzione dell’evento "detenzione”.1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione;diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione aquelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se nonpositivamente affermate. In altri termini, la sentenza di assoluzione si ponecome necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice dellariparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo dicognizione.1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo deiprincipi di diritto sopra sintetizzati, avendo giudicato la condotta tenuta dalRomano, che era presente nel luogo teatro dell’omicidio, materialmentecommesso dal figlio e dal fratello, secondo i criteri valutativi propri del giudizio dimerito, che si utilizzano per l’accertamento della responsabilità penale. Invero, lapresenza del Romano in compagnia dei suoi stretti congiunti autori dell’omicidioè stata ritenuta «assai poco qualificante ai fini in esame», non avendo mostratole immagini delle telecamere che avevano ripreso il fatto delittuoso «alcun segnodi intesa con i predetti congiunti, alcuna condotta evocativa di una suaconsapevolezza circa l’azione delittuosa che da lì a breve questi ultimiavrebbe[ro] posto in essere». Si tratta all’evidenza di un metro di valutazioneproprio del giudice del merito, finalizzato ad accertare il contributo causale delRomano alla realizzazione dell’omicidio, aspetto questo del tutto estraneo algiudizio di riparazione, che mira ad accertare solo se il soggetto (che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione) abbia tenuto una condotta che – avendocreato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale – abbiacontribuito, anche nel concorso dell’altrui errore, a cagionare l’evento"detenzione”, ponendosi, dunque, in rapporto di causa-effetto con quest’ultima.Peraltro, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità,può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passivaquando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno dielementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravidanni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato siaconsumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o laprosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3)risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbeneil connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che eglifosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, SanyangBakary, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi,Rv. 275970 – 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 –01).Con riferimento all’ipotesi sub 1), va innanzitutto premesso che non vi è undovere di impedire il reato, di denunciarlo, né di cooperare spontaneamente alsuo accertamento e che, dunque, la valutazione in termini di colpa della condottadi colui che assista al reato senza parteciparvi non può andare oltre i limitirichiesti dall’ordinamento al comune cittadino, in quanto il suo comportamentoinerte rispetto al delitto ed alla sua punizione – sebbene possa essere idoneo adindurre in errore l’autorità giudiziaria sulla sua partecipazione al reato inrelazione alle circostanze del caso concreto – è considerato di per sé legittimo.Tuttavia, è stato ben evidenziato (Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, Gangi,n.m.) che esistono «regole di condotta il cui adempimento può essere richiestoanche a chi osservi inerte il reato, perché vanno oltre la legittimità della suainerzia e la loro mancata osservanza, sebbene non sia penalmente censurabile,rileva, nondimeno, ai fini della valutazione della condotta in sede di riparazione,in quanto viola comunque una regola di condotta prescritta al cittadino comune,o quantomeno si pone in contraddizione con il comportamento di condivisionesociale che ci si aspetta in quelle determinate circostanze.Dunque, può conclusivamente ribadirsi che la valutazione della connivenzaai fini riparatori va sempre confrontata con la norma di condotta anche dicarattere sociale di cui può essere atteso l’adempimento, che deve essere primaidentificata per consentire poi di vagliare il comportamento tenuto dal conniventein termini di colpa grave, secondo gli ordinari criteri di discostamento.1.4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che dovrà valutare, allaluce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative alriconoscimento del diritto all’indennizzo. Al giudice di rinvio deve esseredemandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte diappello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte diappello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]