CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto del 15 settembre 2020, riqualificato il reato originariamente ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (frode in pubbliche forniture) in quello di cui agli artt.81, 355 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta, con la diminuente per la scelta del rito abbreviato, in mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa e ha confermato nel resto. Si contesta all'imputato, in qualità di comproprietario di alcuni immobili siti in Pulsano, dati in locazione ad [OSCURATO:PERSONA] subfornitore del servizio di accoglienza dei rifugiati rispetto a [OSCURATO:PERSONA] titolare della associazione Babele, di non avere dato esecuzione in concorso con i soggetti sopra indicata agli obblighi contrattuali assunti e, in particolare, di avere alloggiato più cittadini extracomunitari nei suddetti immobili, pur essendo privi di fornitura idrica per uso umano. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Erronea valutazione della prova. Dopo aver ripercorso la giurisprudenza sovranazionale e richiamato quella delle SU di questa Corte in merito al concetto di prova indiziaria e di "prove deboli", assume la difesa che le intercettazioni (elemento di prova sul quale si è basa la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]) rientrano in tale ultima classificazione. Infatti, non sono da sole sufficienti a formare il convincimento del giudice. 2.2. Violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato. [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto un ruolo (né formale né informale) di partecipe all'associazione Babele, ma è soltanto il comproprietario degli immobili locati a detta società, utilizzati per l'accoglienza di rifugiati. Egli, quindi, ha un rapporto di tipo privatistico, non con la Babele, bensì con l'Adinolfi, e non ha stipulato alcun contratto con la pubblica amministrazione. Ritiene, quindi, la difesa che per la configurazione di tale fattispecie sia necessaria la presenza di una parte pubblica e la volontà del soggetto di far mancare cose od opere necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Sul punto evidenzia anche come, dalla lettura del contratto di locazione, emerge chiaramente la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] che ha dato la disponibilità delle case all'Adinolfi "anche" per il progetto con la Prefettura (ma non solo: punto 8 del contratto: "la parte conduttrice potrà continuare ad utilizzare gli appartamenti per uso transitorio turistico"). Si parla, quindi, di un travisamento da parte del giudice penale della lettura delle clausole contrattuali, ritenendole "una vera e propria intromissione nella libera autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322 cod. civ." 2.3. Travisamento della prova da parte del Collegio di appello in merito alla intercettazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Adinolfi, nel corso della quale quest'ultimo lo avvisava del controllo da parte dell'A.S.L. e gli chiedeva delle "fatture false" in merito al rifornimento di acqua potabile.3. Il difensore ha depositato - a mezzo PEC - note di replica alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. • 2. In relazione al primo motivo, deve evidenziarsi che il quadro probatorio evidenziato dalla Corte non si basa solo sulle intercettazioni telefoniche tra l'Adinolfi e il [OSCURATO:PERSONA], ma anche sui contratti di locazione che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari avevano stipulato con Adinolfi, dai quali emerge che il ricorrente non aveva taciuto la circostanza che gli alloggi non erano collegati alla rete pubblica di acque bianche e di acque reflue. La sentenza impugnata, con motivazione puntuale, evidenzia, inoltre, che la quasi totalità dei contratti contiene clausole relative all' attribuzione in capo al locatore delle spese relative al consumo ordinario di acqua (spettando al locatario solo quelle straordinarie). 3. Quanto al secondo e al terzo motivo - che possono trattarsi congiuntamente motivo, deve evidenziarsi come il travisamento della prova -a fronte di una "doppia conforme"- possa trovare ingresso in Cassazione solamente nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 9/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). Nel caso che ci occupa è evidente innanzitutto che ci si trova effettivamente davanti ad una doppia conforme in quanto non è mutato il fatto contestato, ma soltanto la qualificazione giuridica dello stesso; pertanto, gli elementi a fondamento della prima sentenza e la loro valutazione sono rimasti di fatto immutati, seppur con una riqualificazione del fatto in un reato meno grave. Infatti, a fronte delle medesime censure poste in questa sede (il [OSCURATO:PERSONA] non era obbligato con la Prefettura, ma solo l'Adinolfi e il Pilò; il contratto di locazione poneva a carico dell'Adinolfi le spese per l'approvvigionamento dell'acqua; le conversazioni indicate non davano prova della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della situazione che si era venuta a creare ai danni dei cittadini extracomunitari e della Prefettura), la sentenza esamina le prove proprio partendo dai contratti di locazione stipulati tra l'Adinolfi e l'odierno ricorrente. In essi si fa riferimento all'eventualità che fossero utilizzati per alloggiare cittadini stranieri in forza di accordi convenzionali con la Prefettura. La Corte territoriale legge in maniera corretta le clausole di cui ai punti 10. e 11. dei contratti e la ovvia deduzione di non aver adempiuto a tale onere, la si percepisce dalla telefonata tra l'Adinolfi ed il [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Assumere che si tratti soltanto di inadempimento contrattuale, in quanto non vi è alcun rapporto con la pubblica amministrazione da parte dei proprietari dell'appartamento non appare corretto. Invero, il Collegio, sposando la tesi residuale della difesa / ha precisato che non si è trattato di frode nelle pubbliche forniture ove assume decisiva valenza la creazione di una situazione di «apparenza ingannatoria» ai danni della pubblica amministrazione, frutto di una condotta difforme dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod civ.), che impone alle parti di adempiere scrupolosamente i rispettivi obblighi. (ex plurimis: Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267). Qualora ci si trovi di fronte a condotte che non siano frutto di un perseguito proposito fraudolento, secondo il chiaro enunciato dell'art. 355 cod. pen., ai fini dell'incriminazione è richiesto che dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura concluso con lo Stato, con altro ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità sia derivata la mancanza, totale o parziale, di "cose o opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio". Il reato è dunque integrato da una qualunque inosservanza alle obbligazioni contrattuali che si traduca nella mancata fornitura, anche solo parziale, di quanto necessario per il funzionamento e per l'espletamento dell'attività di rilievo pubblicistico del committente pubblico (Sez. 6, n. 19112 del 22/02/2018, Zanotti, Rv. 273785). 3.2.5eppur vero che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva un obbligo contrattuale con la pubblica amministrazione, altrettanto vero che vi era consapevolezza che avrebbe dovuto adempiere e che il bene fosse stato destinato al ricovero degli extracomunitari (come nel contratto previsto tra le ipotesi di destinazione); la consapevolezza è stata dedotta dalla Corte con riferimento alla telefonata dell'Adinolfi, ma in essa, spiega il giudice, non si evince alcuna meraviglia sia per non aver adempiuto che per la chiamata del locatore (vedi pagg. 7/8 della sentenza). L'assenza della condotta fraudolenta successiva, invero, ha impedito che si integrasse il reato di frode nelle pubbliche forniture commesso in concorso con il Pilò e l'Adinolfi.Nessun travisamento della prova, quindi, emerge da tale lettura del dato probatorio, né del contratto, né della conversazione telefonica, supportata dagli altri elementi in atti. Né si comprende in cosa consista l'arbitrarietà denunciata dalla difesa nella interpretazione della telonata tra il ricorrente e l'Adinolfi. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e