CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1961
Cassazione n. 01238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1988 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti di impugnativa, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 25 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei loro confronti pronunciata, riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi degli artt. 217, comma 2, e 244 L.F., ha rideterminato la pena loro inflitta anche per il delitto di cui al capo B) (bancarotta fraudolenta documentale); - considerato che con il motivo da ciascuno proposto, di contenuto del tutto sovrapponibile, essendo stati sviluppati rilievi che attengono al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, vengono articolate censure non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, generiche, avuto riguardo all'insegnamento impartito dal diritto vivente, che ha affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]#Jre estensore [OSCURATO:PERSONA]