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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08191/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riguardo alla finalità della detenzione della sostanza stupefacente, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto immune da aporie logiche, ha ribadito la finalità di cessione dei medicinali rinvenuti, contenenti nandrolone - pacificamente sostanza stupefacente, in quanto rientrante nella Tabella I, come reintrodotta dal d.l. n. 36 del 2014 - sulla scorta di una serie di elementi puntualmente indicati, quali: l'assenza di prescrizioni o certificati medici attestanti patologie per cui fosse necessario assumere detti medicinali da parte del ricorrente; la scritta sulle buste che contenevano i medicinali "x emiliano lo zio", chiaramente indicativa di una destinazione a terze persone dei medicinali; la condotta dell'imputato, che aveva tentato di disfarsi dei medicinali, lanciando le buste oltre il muro di confine della propria abitazione, pochi attimi prima di aprire la porta ai carabinieri, come osservato dagli stessi agenti operanti e come registrato dal sistema di videosorveglianza interno all'abitazione del ric:orrente; considerato che il secondo motivo - che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di merito ravvisato, quale elemento ostativo, l'abitualità della condotta, desunta da due precedenti condanne irrevocabili per reati della stessa indole; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riguardo alla finalità della detenzione della sostanza stupefacente, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto immune da aporie logiche, ha ribadito la finalità di cessione dei medicinali rinvenuti, contenenti nandrolone - pacificamente sostanza stupefacente, in quanto rientrante nella Tabella I, come reintrodotta dal d.l. n. 36 del 2014 - sulla scorta di una serie di elementi puntualmente indicati, quali: l'assenza di prescrizioni o certificati medici attestanti patologie per cui fosse necessario assumere detti medicinali da parte del ricorrente; la scritta sulle buste che contenevano i medicinali "x emiliano lo zio", chiaramente indicativa di una destinazione a terze persone dei medicinali; la condotta dell'imputato, che aveva tentato di disfarsi dei medicinali, lanciando le buste oltre il muro di confine della propria abitazione, pochi attimi prima di aprire la porta ai carabinieri, come osservato dagli stessi agenti operanti e come registrato dal sistema di videosorveglianza interno all'abitazione del ric:orrente; considerato che il secondo motivo - che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di merito ravvisato, quale elemento ostativo, l'abitualità della condotta, desunta da due precedenti condanne irrevocabili per reati della stessa indole; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2
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