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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 35681/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31902-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio Oggetto R.G.N. 31902/2019 Cron.

Rep.

Ud. 05/10/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 3044/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2019 R.G.N. 3896/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 agosto 2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato in data 31.10.2014 a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale ed accertando il medesimo obbligo, in via solidale, in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.

2. La Corte di Appello ha respinto i reclami proposti distintamente da entrambe le società.

3. In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione della mancata comparazione della Scarpato con il personale avente ad oggetto la qualifica di tecnici di contabilità, avendo svolto in passato la dipendente mansioni di “fatturazione attiva e passiva, riconciliazione delle scritture contabili attinenti Iva, gestione degli incassi e pagamenti di cassa, predisposizione del fabbisogno di cassa, predisposizione degli F24 per i contributi e contabilizzazione”, così come affermato dal Tribunale; gravava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri di scelta applicati e di provare la loro piena applicazione individuale in caso di contestazione da parte del lavoratore; correttamente erano state dichiarate inammissibili le articolate prove orali.

4. Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha ritenuto che la controversia non esulasse dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rilevando che gli effetti ripristinatori del rapporto, ricostituito ex tunc con la cedente C.A.I., dovessero trasferirsi all'impresa cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., non potendo quest’ultima “opporre l'esclusione del nominativo della Scarpato dall’accordo di cessione, essendo pienamente tenuta all’applicazione delle regole di cui all’art. 2112 c.c. e alla reintegra della lavoratrice", pur in presenza di uno stato di crisi aziendale.

In particolare, la Corte ha ritenuto di dover interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione il comma 4 bis dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, così come successivamente modificato, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali; ha precisato che, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] non era stata disposta alcuna pronuncia di condanna, ma solo di accertamento di un obbligo economico. 5.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con quattro motivi, e [OSCURATO:SOCIETA], con quattro motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice ad entrambi i ricorsi.

6. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce l'omessa pronuncia sulla legittima individuazione della Scarpato quale destinataria del licenziamento sulla base del criterio di cui alla lett. g) nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere considerato la Corte territoriale che la lavoratrice, licenziata in base al criterio g) della comunicazione finale, non doveva essere comparata con alcun altro lavoratore e per non essersi pronunciata sul relativo motivo di reclamo.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 legge n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale completamente disatteso il contenuto dell'Accordo del 24 ottobre 2014 con il quale la società CAI e le organizzazioni sindacali avevano determinato negozialmente i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte valutato che la società C.A.I., nel corso delle precedenti fasi del giudizio, aveva dettagliatamente ricostruito la posizione di lavoro della Scarpato e le sue mansioni del tutto diverse da quelle degli altri lavoratori e che era onere della dipendente dimostrare di potere svolgere mansioni fungibili con quelle degli altri lavoratori con i quali avrebbe voluto essere comparata.

5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3,.1. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c.

Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sulla lavoratrice che ha invocato la violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stata licenziata.

6. I suddetti motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte nella sentenza n. 10414 del 2020 (nonché nelle successive conformi: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020; e recentemente, Cass. nn. 20379, 20531, 20688, 25055 del 2022), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

7. In particolare, in punto di diritto, la sentenza impugnata è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf.

Cass. n. 9856 del 2001, Cass.n. 7169 del 2003).

La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017).

8. In punto di fatto, va osservato che la Corte ha, in sostanza, valutato l'asserito criterio g) (riguardante la collocazione in mobilità di risorse assegnate a posizioni di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori) e lo ha ritenuto non applicabile alla posizione di lavoro della Scarpato che, invece, per la sua pregressa storia lavorativa, avrebbe dovuto essere comparata con altre risorse fungibili, senza che fossero ostative unicamente le sue ultime mansioni svolte che avrebbero impedito un raffronto con altri dipendenti.

9. I giudici di seconde cure sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.

10. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per la Scarpato, né che sia stato violato l'art. 2697 cc, in tema di onere della prova, in quanto giustamente è stato precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000).

E sotto questo profilo deve sottolinearsi che, nella fattispecie, la Scarpato ha indicato specificamente i lavoratori con cui avrebbe dovuto essere comparata e su cui avrebbe prevalso.

11. Passando al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 47, legge n. 92/2012, per avere i giudici d'appello ritenuto applicabile il rito cd.

"Fornero" ad una controversia in cui occorreva accertare anche la continuità del rapporto di lavoro con una cessionaria d'azienda.

12. Il motivo non può trovare accoglimento atteso che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016).

La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012.

13. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione innanzi richiamata.

Il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa dell'art. 47, comma 4-bis, legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 19-quater del dl. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), conv. in legge 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 111 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con i commi 5 e 6 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE.

14. La censura è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario".

15. Invero, la Corte di Giustizia (sentenza 11.6.2009, C-561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione.

La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata).

Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".

16. In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4.

17. Dunque, l'unica lettura coerente dell'art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni.

Insomma, il comma 4-bis dell'art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius , all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.

18. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione.

19. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse.

20. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc per motivazione per relationem, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito richiamato i propri precedenti specifici senza fornite adeguata motivazione per l’adesione agli stessi.

21. Il motivo è infondato.

22. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

23. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019; n. 28139 del 2018);

24. Nella fattispecie di causa, il richiamo fatto dalla Corte di merito ai propri precedenti relativi al medesimo contenzioso non ha precluso l’esame delle censure oggetto dei motivi di impugnazione e le repliche alle stesse attraverso valutazioni del materiale probatorio e considerazioni in diritto che certamente soddisfano l’obbligo motivazione, come delimitato dalle S.U. di questa Corte (v. sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014).

Lo stesso motivo di ricorso, d’altra parte, non mette in evidenza alcuna specifica censura o questione pretermessa dai giudici di secondo grado, rivelando la propria assoluta genericità.

25. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942, in combinato disposto con gli artt.409 e 433 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro anche nei confronti, di fatto, di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I. nonostante fosse "pacifico" che la stessa fosse sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per cui tali domande di risarcimento economico erano da ritenere "improcedibili".

26. Esso non è fondato.

27. In via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l'improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l'amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l'accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.Ig. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss.

I. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461).

28. Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l'ipotesi dell'accertamento (e di esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del "radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele ... anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame" (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964).

29. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta ai superiori principi di diritto, confermando la pronuncia di primo grado che si era limitata ad una pronuncia di mero accertamento, senza accedere a quella di condanna richiesta dal lavoratore, nella competenza cognitoria del giudice concorsuale.

30. Alla stregua di quanto esposto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] spa e quello di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] spa - devono essere respinti.

31. Al rigetto segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

32. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] spa e da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria e condanna ciascuna società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31902-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio Oggetto R.G.N. 31902/2019 Cron. Rep. Ud. 05/10/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 3044/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2019 R.G.N. 3896/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 agosto 2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato in data 31.10.2014 a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale ed accertando il medesimo obbligo, in via solidale, in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. 2. La Corte di Appello ha respinto i reclami proposti distintamente da entrambe le società. 3. In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione della mancata comparazione della Scarpato con il personale avente ad oggetto la qualifica di tecnici di contabilità, avendo svolto in passato la dipendente mansioni di “fatturazione attiva e passiva, riconciliazione delle scritture contabili attinenti Iva, gestione degli incassi e pagamenti di cassa, predisposizione del fabbisogno di cassa, predisposizione degli F24 per i contributi e contabilizzazione”, così come affermato dal Tribunale; gravava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri di scelta applicati e di provare la loro piena applicazione individuale in caso di contestazione da parte del lavoratore; correttamente erano state dichiarate inammissibili le articolate prove orali. 4. Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha ritenuto che la controversia non esulasse dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rilevando che gli effetti ripristinatori del rapporto, ricostituito ex tunc con la cedente C.A.I., dovessero trasferirsi all'impresa cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., non potendo quest’ultima “opporre l'esclusione del nominativo della Scarpato dall’accordo di cessione, essendo pienamente tenuta all’applicazione delle regole di cui all’art. 2112 c.c. e alla reintegra della lavoratrice", pur in presenza di uno stato di crisi aziendale. In particolare, la Corte ha ritenuto di dover interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione il comma 4 bis dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, così come successivamente modificato, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali; ha precisato che, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] non era stata disposta alcuna pronuncia di condanna, ma solo di accertamento di un obbligo economico. 5. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con quattro motivi, e [OSCURATO:SOCIETA], con quattro motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice ad entrambi i ricorsi. 6. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce l'omessa pronuncia sulla legittima individuazione della Scarpato quale destinataria del licenziamento sulla base del criterio di cui alla lett. g) nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere considerato la Corte territoriale che la lavoratrice, licenziata in base al criterio g) della comunicazione finale, non doveva essere comparata con alcun altro lavoratore e per non essersi pronunciata sul relativo motivo di reclamo. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 legge n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale completamente disatteso il contenuto dell'Accordo del 24 ottobre 2014 con il quale la società CAI e le organizzazioni sindacali avevano determinato negozialmente i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. 4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte valutato che la società C.A.I., nel corso delle precedenti fasi del giudizio, aveva dettagliatamente ricostruito la posizione di lavoro della Scarpato e le sue mansioni del tutto diverse da quelle degli altri lavoratori e che era onere della dipendente dimostrare di potere svolgere mansioni fungibili con quelle degli altri lavoratori con i quali avrebbe voluto essere comparata. 5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3,.1. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sulla lavoratrice che ha invocato la violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stata licenziata. 6. I suddetti motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte nella sentenza n. 10414 del 2020 (nonché nelle successive conformi: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020; e recentemente, Cass. nn. 20379, 20531, 20688, 25055 del 2022), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. 7. In particolare, in punto di diritto, la sentenza impugnata è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass. n. 9856 del 2001, Cass.n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017). 8. In punto di fatto, va osservato che la Corte ha, in sostanza, valutato l'asserito criterio g) (riguardante la collocazione in mobilità di risorse assegnate a posizioni di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori) e lo ha ritenuto non applicabile alla posizione di lavoro della Scarpato che, invece, per la sua pregressa storia lavorativa, avrebbe dovuto essere comparata con altre risorse fungibili, senza che fossero ostative unicamente le sue ultime mansioni svolte che avrebbero impedito un raffronto con altri dipendenti. 9. I giudici di seconde cure sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. 10. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per la Scarpato, né che sia stato violato l'art. 2697 cc, in tema di onere della prova, in quanto giustamente è stato precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000). E sotto questo profilo deve sottolinearsi che, nella fattispecie, la Scarpato ha indicato specificamente i lavoratori con cui avrebbe dovuto essere comparata e su cui avrebbe prevalso. 11. Passando al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 47, legge n. 92/2012, per avere i giudici d'appello ritenuto applicabile il rito cd. "Fornero" ad una controversia in cui occorreva accertare anche la continuità del rapporto di lavoro con una cessionaria d'azienda. 12. Il motivo non può trovare accoglimento atteso che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012. 13. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione innanzi richiamata. Il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa dell'art. 47, comma 4-bis, legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 19-quater del dl. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), conv. in legge 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 111 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con i commi 5 e 6 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE. 14. La censura è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario". 15. Invero, la Corte di Giustizia (sentenza 11.6.2009, C-561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23". 16. In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. 17. Dunque, l'unica lettura coerente dell'art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. Insomma, il comma 4-bis dell'art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius , all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. 18. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione. 19. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse. 20. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc per motivazione per relationem, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito richiamato i propri precedenti specifici senza fornite adeguata motivazione per l’adesione agli stessi. 21. Il motivo è infondato. 22. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 23. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019; n. 28139 del 2018); 24. Nella fattispecie di causa, il richiamo fatto dalla Corte di merito ai propri precedenti relativi al medesimo contenzioso non ha precluso l’esame delle censure oggetto dei motivi di impugnazione e le repliche alle stesse attraverso valutazioni del materiale probatorio e considerazioni in diritto che certamente soddisfano l’obbligo motivazione, come delimitato dalle S.U. di questa Corte (v. sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014). Lo stesso motivo di ricorso, d’altra parte, non mette in evidenza alcuna specifica censura o questione pretermessa dai giudici di secondo grado, rivelando la propria assoluta genericità. 25. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942, in combinato disposto con gli artt.409 e 433 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro anche nei confronti, di fatto, di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I. nonostante fosse "pacifico" che la stessa fosse sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per cui tali domande di risarcimento economico erano da ritenere "improcedibili". 26. Esso non è fondato. 27. In via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l'improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l'amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l'accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.Ig. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. I. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461). 28. Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l'ipotesi dell'accertamento (e di esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del "radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele ... anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame" (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964). 29. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta ai superiori principi di diritto, confermando la pronuncia di primo grado che si era limitata ad una pronuncia di mero accertamento, senza accedere a quella di condanna richiesta dal lavoratore, nella competenza cognitoria del giudice concorsuale. 30. Alla stregua di quanto esposto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] spa e quello di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] spa - devono essere respinti. 31. Al rigetto segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 32. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] spa e da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria e condanna ciascuna società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre
Sentenza Cassazione n. 35681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris