CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1978
Cassazione n. 22775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1978 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena C 13.500,00 euro di ammenda, per i reati di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e di cui all'art. 707 cod. pen., commesso in Rimini il 02.10.2019; Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis cod.pen., prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata in realtà evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione del fatto che l'imputato deteneva il coltello a serramanico di 8 cm unitamente ad arnesi idonei allo scasso e si aggirava intorno ad un hotel, mettendo in allarme il portiere, e che tale condotta non poteva considerarsi episodica alla luce dei suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere estenso