CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 17518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dal Tribunale di Cassinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dellasentenza;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025 il Tribunale di Cassino, in composizionemonocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 648 cod. pen.perché il fatto non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA] è accusato della ricettazione delciclomotore provento di furto alla guida del quale è stato sorpreso dalla poliziagiudiziaria il 08/08/2021.2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Roma deducendo, con un unico motivo,mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che il lasentenza di primo grado ha escluso la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] dopoaver dato atto dell'esistenza degli elementi di fatto da cui, secondo la costantegiurisprudenza di legittimità in materia, ben potevano trarsi gli elementicostitutivi del reato di ricettazione.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica (se nonmeramente apparente). Ed invero, il Giudice di merito, dopo aver dato atto che ilTerrezza era stato sorpreso alla guida di un motociclo, che risultava provento difurto e sprovvisto delle chiavi di accensione e della targa, ha affermato, senzaspiegarne le ragioni, che le condotte ascrivibili ai due soggetti che erano a bordodel mezzo (vale a dire lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale conducente e il coimputato qualetrasportato) non erano state adeguatamente ricostruite. Il Tribunale ha inoltreassolto i due occupanti del mezzo con la formula “perché il fatto non costituiscereato”, evidentemente ritenendo che non vi fosse la prova dell'elementosoggettivo della ricettazione. La motivazione è quindi palesemente illogica (percontrasto tra premessa e conclusioni) ed è altresì apparente in quanto non èpossibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice emittente in ordine a plurimiprofili quali: a) la disponibilità del veicolo da parte, quanto meno, del [OSCURATO:PERSONA],posto che costui era alla guida del mezzo (e quindi lo aveva necessariamente inprecedenza ricevuto); b) le obiettive condizioni del ciclomotore all'attodell'intervento della polizia (privo di targa e di chiavi di accensione); c) lamancata emersione di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui ilTerrezza era entrato in possesso del motociclo (comportamento questo che, perpacifica e costante giurisprudenza di legittimità in materia, è indicativo dellamancanza di buona fede in capo all'agente).2. La sentenza impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale diCassino, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisioneai principi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Cassino.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente