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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03949/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6574-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 781/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2005 tra le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, sorse una lite ereditaria.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pose fine a tale lite con sentenza 1190/11.

Tale sentenza accolse la domanda di reintegrazione della quota di legittima proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA], e condannò quest’ultima alla rifusione delle spese di lite.

2. Essendo mancato l’adempimento spontaneo, [OSCURATO:PERSONA] iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le notificò il precetto.

Il debito di [OSCURATO:PERSONA] venne adempiuto da un terzo.

Nel ricevere l’adempimento del terzo la creditrice [OSCURATO:PERSONA] rilasciò a quest’ultimo una quietanza nella quale fu scritto: “ricevo la somma di euro 18.142,02 per conto della sig.a [OSCURATO:PERSONA], a totale soddisfo di quanto richiesto nell’atto di precetto, notificato in forza della sentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] n. 1190/11 e sulla base di quanto in essa stabilito nel procedimento promosso dalla stessa nei confronti della sig. a [OSCURATO:PERSONA].

Dichiaro di non aver più nulla a pretendere e dichiaro altresì espressamente di surrogare il terzo pagatore dei diritti di creditore ai sensi dell’articolo 1202 c.c.”.

3. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] assolse l’imposta di registro dovuta sulla sentenza già ricordata di accoglimento della domanda di reintegra della quota di legittima.

Pagata l’imposta, [OSCURATO:PERSONA] chiese alla sorella [OSCURATO:PERSONA] la rifusione della quota su quest’ultima gravante, secondo i princìpi della solidarietà passiva.

Non avendo ottenuto il pagamento, chiese ed ottenne dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima propose opposizione al decreto, sostenendo che per effetto della quietanza sopra trascritta, con la quale la creditrice aveva dichiarato “di non aver più nulla a pretendere”, [OSCURATO:PERSONA] non poteva ora esigere la rifusione pro quotadell’imposta di registro.

4. Con sentenza 10 giugno 2014 n. 1294 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

5. Con sentenza 9 settembre 2020 n. 781 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò il gravame.

Il Tribunale ragionò così: -) le spese di registrazione della sentenza rientrano ope legis tra le “spese di lite”, anche se di esse non vi sia menzione nel titolo esecutivo giudiziale; -) la parte soccombente e condannata alla rifusione delle spese di lite è tenuta, pertanto, ipso facto a versare alla parte vittoriosa anche le spese di registrazione della sentenza; -) [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di “non avere più nulla a pretendere” da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’adempimento del terzo, aveva liberato quest’ultima dalle obbligazioni scaturenti dalla sentenza 1190/11, ivi compresa l’obbligazione di pagamento delle spese di lite; -) pertanto la creditrice aveva liberato la debitrice dall’obbligazione di pagare sia le spese di lite espressamente indicate nella sentenza, sia le spese di registrazione, che per quanto detto dovevano ritenersi “automaticamente” comprese nella statuizione di condanna.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 111 della Costituzione e 132 c.p.c..

Sostiene che la motivazione adottata dal Tribunale “non è idonea a far comprendere l’iter logico seguito dal giudice” e che di conseguenza la sentenza sarebbe nulla perché fondata su una motivazione apparente.

Nella illustrazione del motivo si sviluppa il seguente ragionamento: -) il Tribunale ha dichiarato che la parte risultata vittoriosa all’esito del giudizio, per ottenere la rifusione delle spese di registrazione, non ha bisogno di un titolo esecutivo, in quanto la sentenza contenente la condanna alle spese della parte soccombente costituisce titolo esecutivo anche per le spese di registrazione, sebbene non espressamente indicate in essa; -) dopo aver compiuto questa affermazione, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto coerentemente dichiarare inammissibile la pretesa azionata da [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria.

Conclude dunque la ricorrente sostenendo che non vi sarebbe coerenza tra la premessa del ragionamento del Tribunale, e la sua conclusione.

1.1. Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che una sentenza può dirsi nulla, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., soltanto in tre casi: quando la motivazione manchi del tutto “sinanche come segno grafico”; quando sia insuperabilmente incomprensibile, ed infine quando contenga affermazioni irriducibilmente contrastanti.

Non è, invece, censurabile in sede di legittimità la semplice “insufficienza” della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie non ricorre nessuna ipotesi di mancanza totale di motivazione, incomprensibilità o insuperabile contraddittorietà.

Il senso della motivazione sottesa dalla sentenza impugnata è infatti ben chiaro: [OSCURATO:PERSONA], ricevendo il pagamento della somma precettata, intese liberare [OSCURATO:PERSONA] da tutti i suoi debiti, ivi compreso quello di rifusione delle spese di registrazione della sentenza.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’articolo 276 c.p.c.

Nella illustrazione del motivo espone una tesi giuridica così riassumibile: -) non è consentito al creditore duplicare i titoli esecutivi; -) [OSCURATO:PERSONA], in virtù della sentenza 1490/11 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], già aveva un titolo esecutivo per esigere coattivamente la rifusione dell’imposta di registro; di conseguenza, allorché depositò il ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la rifusione della suddetta imposta, quel ricorso si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile; -) il Tribunale, pertanto , non avrebbe potuto decidere il merito dell’opposizione, ma avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda, anche d’ufficio ed anche in grado di appello, perché l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse è questione sulla quale, in assenza di pronuncia espressa del giudice di primo grado, non poteva formarsi il giudicato.

2.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente è nel vero quando ricorda che la mancanza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza di quell’interesse fa venir meno “l’oggetto del giudizio”, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (così Sez.

U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008, Rv. 604949 -01 la quale, nei termini che precedono, ha completato e chiarito il senso della precedente decisione pronunciata da Sez.

U, Sentenza n. 24883 del 9/10/2008, Rv. 604576 - 01; nello stesso senso, con riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni semplici, Sez. 3- , Sentenza n. 20170 del 30/07/2018, Rv. 6 50182 - 01; Sez. 3- , Sentenza n. 19268 del 29/09/2016, Rv. 642113 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3330 del 7/03/2002, Rv. 552887 -01).

Questo principio non può venire tuttavia in rilievo nel presente giudizio, per tre indipendenti ragioni.

2.2. La prima ragione è che nel presente giudizio il giudice di merito era chiamato a decidere sia sulla domanda attorea (la richiesta di pagamento dell’imposta di registro, azionata in via monitoria), sia sulla eccezione riconvenzionale dell’opponente (e cioè l’avvenuta remissione del debito, per effetto del rilascio della quietanza liberatoria sopra trascritta).

E’ noto che l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto non solo e non più la legittimità del decreto ingiuntivo, ma anche il merito del rapporto tra creditore e debitore.

Pertanto, anche ad ammettere che l’originario ricorso monitorio fosse stato inammissibile per difetto di interesse, inammissibile certamente non era l’eccezione riconvenzionale sollevata dall’opponente, e sulla quale il giudice di merito era tenuto a pronunciarsi con effetto di giudicato.

L’eccezione dell’opponente, inoltre, era sorretta da giuridico interesse ex art. 100 c.p.c., perché per effetto della pronuncia del decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione questo sarebbe divenuto inoppugnabile.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha deciso nel merito l’opposizione, evidentemente applicando il principio c.d.

“della ragione più liquida”.

2.3. La seconda ragione di infondatezza del secondo motivo di ricorso è che le eccezioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito cessano di essere rilevabili d’ufficio in sede di legittimità, quando le suddette questioni siano state risolte dal giudice di merito - implicitamente od esplicit amente - in senso favorevole alla parte soccombente nel merito e ricorrente per cassazione, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie (arg. exSez. 1, Sentenza n. 5575 del 13/12/1989, in motivazione).

Se così non fosse, si perverrebbe al paradossale esito che la parte soccombente nel merito potrebbe vanificare la decisione favorevole alla controparte, addossando ad essa le conseguenze di un proprio errore.

Ed infatti nel caso di specie l’odierna ricorrente, che ha ottenuto una sentenza ad essa favorevole in punto di ammissibilità della domanda, ma ad essa sfavorevole nel merito, pretenderebbe che sia dichiarata inammissibile la propria stessa domanda, al fine di vanificare l’accertamento del giudice di merito, favorevole alla controparte.

Esito che l’ordinamento non può consentire, in virtù del generale principio dolo petis quod mox restiturus es.

2.4. La terza ragione per la quale il principio della rilevabilità d’ufficio del difetto di interesse non può trovare applicazione nel caso di specie è l’inammissibilità del ricorso per carenza nell’esposizione dei fatti, ai sensi dell’art. 366, n. 3 e 6, c.p.c..

Il rilievo officioso del difetto di interesse agire, infatti, non è consentito in sede di legittimità quando esso richieda accertamenti di fattomai compiuti dal giudice di merito (ex multis,Sez. 2, Sentenza n. 26632 del 13/12/2006, Rv. 594591 -01).

Nel caso di specie per stabilire se [OSCURATO:PERSONA] avesse o non avesse interesse a chiedere il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio sarebbe stato necessario esaminare da un lato il contenuto oggettivo della sentenza 1190/11, e dall’altro i motivi posti a fondamento del ricorso monitorio.

Tuttavia né l’uno, né l’altro di tali atti vengono riassunti o trascritti nel ricorso per cassazione, in violazione del richiamato art. 366 c.p.c., così come costantemente interpretato da questa Corte.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la quietanza rilasciata dalla odierna ricorrente al solvens aveva un contenuto letterale inequivoco nel senso che la liberazione della debitrice aveva ad oggetto unicamente “quanto richiesto nell’atto di precetto”.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo che con la suddetta quietanza [OSCURATO:PERSONA] fosse stata liberata anche dal pagamento dell’imposta di registro, che nell’atto di precetto non era affatto indicata, ha violato l’articolo 1362 c.c., nella parte in cui prescrive che gli atti negoziali siano interpretati in base al senso risultante dalla connessione delle parole.

3.1. Il motivo è fondato.

L’analisi logica della quietanza, al netto delle parti non rilevanti, è infatti la seguente: -) la proposizione principale è: “ricevo la somma di euro 18.142,02”; -) ad essa è subordinata una proposizione finale: “a totale soddisfo di quanto richiesto nell’atto di precetto, notificato in forza della sentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] n. 1190/11”; -) la proposizione finale è coordinata ad una ulteriore proposizione, con funzione di complemento di limitazione, che si collega all’espressione “a totale soddisfo”, e cioè: “e sulla base di quanto in essa stabilito nel procedimento promosso dalla stessa nei confronti della sig. a [OSCURATO:PERSONA]”.

Infine, il documento si chiude con una seconda proposizione principale, che si collega logicamente alle precedenti, e cioè: “dichiaro di non aver più nulla a pretendere”.

3.2. Ciò posto in punto di fatto, rileva il Collegio che l’art. 1364 c.c. stabilisce, in tema di interpretazione del contratto, che “per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”.

Nell’interpretare tale norma, questa Corte ha già ripetutamente stabilito che qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgeretra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali.

Infatti, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018, Rv. 648460 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 28/11/1981, Rv. 417144 -01).

Tali princìpi, affermati in materia di contratto di transazione, ovviamente trovano applicazione anche in tema di interpretazione degli atti unilaterali quale è la quietanza, giusta la previsione di cui all’art. 1324 c.c..

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale tornerà ad esaminare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] applicando il principio di diritto riassunto nella prima parte del presente paragrafo.

3.3. Resta solo da aggiungere come non sia di ostacolo all’accoglimento del ricorso la circostanza che la ricorrente non abbia formalmente invocato la violazione dell’art. 1364 c.c..

Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il giudice di legittimità può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per comeaccertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio dispositivo (ex multis, Sez. 1- , Ordinanza n. 27704 del 3/12/2020, Rv. 659931 -01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017, Rv. 645168 -01).

E nel caso di specie la ricorrente, pur formalmente invocando la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nella illustrazione del terzo motivo di ricorso ha nella sostanza invocato (p. 11 del ricorso, passim) la violazione del principio per cui un atto negoziale non può estendersi a regolare fattispecie in esso non espressamente od implicitamente considerate.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m. (-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6574-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 781/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2005 tra le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, sorse una lite ereditaria. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pose fine a tale lite con sentenza 1190/11. Tale sentenza accolse la domanda di reintegrazione della quota di legittima proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA], e condannò quest’ultima alla rifusione delle spese di lite. 2. Essendo mancato l’adempimento spontaneo, [OSCURATO:PERSONA] iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le notificò il precetto. Il debito di [OSCURATO:PERSONA] venne adempiuto da un terzo. Nel ricevere l’adempimento del terzo la creditrice [OSCURATO:PERSONA] rilasciò a quest’ultimo una quietanza nella quale fu scritto: “ricevo la somma di euro 18.142,02 per conto della sig.a [OSCURATO:PERSONA], a totale soddisfo di quanto richiesto nell’atto di precetto, notificato in forza della sentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] n. 1190/11 e sulla base di quanto in essa stabilito nel procedimento promosso dalla stessa nei confronti della sig. a [OSCURATO:PERSONA]. Dichiaro di non aver più nulla a pretendere e dichiaro altresì espressamente di surrogare il terzo pagatore dei diritti di creditore ai sensi dell’articolo 1202 c.c.”. 3. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] assolse l’imposta di registro dovuta sulla sentenza già ricordata di accoglimento della domanda di reintegra della quota di legittima. Pagata l’imposta, [OSCURATO:PERSONA] chiese alla sorella [OSCURATO:PERSONA] la rifusione della quota su quest’ultima gravante, secondo i princìpi della solidarietà passiva. Non avendo ottenuto il pagamento, chiese ed ottenne dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima propose opposizione al decreto, sostenendo che per effetto della quietanza sopra trascritta, con la quale la creditrice aveva dichiarato “di non aver più nulla a pretendere”, [OSCURATO:PERSONA] non poteva ora esigere la rifusione pro quotadell’imposta di registro. 4. Con sentenza 10 giugno 2014 n. 1294 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 5. Con sentenza 9 settembre 2020 n. 781 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò il gravame. Il Tribunale ragionò così: -) le spese di registrazione della sentenza rientrano ope legis tra le “spese di lite”, anche se di esse non vi sia menzione nel titolo esecutivo giudiziale; -) la parte soccombente e condannata alla rifusione delle spese di lite è tenuta, pertanto, ipso facto a versare alla parte vittoriosa anche le spese di registrazione della sentenza; -) [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di “non avere più nulla a pretendere” da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’adempimento del terzo, aveva liberato quest’ultima dalle obbligazioni scaturenti dalla sentenza 1190/11, ivi compresa l’obbligazione di pagamento delle spese di lite; -) pertanto la creditrice aveva liberato la debitrice dall’obbligazione di pagare sia le spese di lite espressamente indicate nella sentenza, sia le spese di registrazione, che per quanto detto dovevano ritenersi “automaticamente” comprese nella statuizione di condanna. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 111 della Costituzione e 132 c.p.c.. Sostiene che la motivazione adottata dal Tribunale “non è idonea a far comprendere l’iter logico seguito dal giudice” e che di conseguenza la sentenza sarebbe nulla perché fondata su una motivazione apparente. Nella illustrazione del motivo si sviluppa il seguente ragionamento: -) il Tribunale ha dichiarato che la parte risultata vittoriosa all’esito del giudizio, per ottenere la rifusione delle spese di registrazione, non ha bisogno di un titolo esecutivo, in quanto la sentenza contenente la condanna alle spese della parte soccombente costituisce titolo esecutivo anche per le spese di registrazione, sebbene non espressamente indicate in essa; -) dopo aver compiuto questa affermazione, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto coerentemente dichiarare inammissibile la pretesa azionata da [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria. Conclude dunque la ricorrente sostenendo che non vi sarebbe coerenza tra la premessa del ragionamento del Tribunale, e la sua conclusione. 1.1. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che una sentenza può dirsi nulla, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., soltanto in tre casi: quando la motivazione manchi del tutto “sinanche come segno grafico”; quando sia insuperabilmente incomprensibile, ed infine quando contenga affermazioni irriducibilmente contrastanti. Non è, invece, censurabile in sede di legittimità la semplice “insufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie non ricorre nessuna ipotesi di mancanza totale di motivazione, incomprensibilità o insuperabile contraddittorietà. Il senso della motivazione sottesa dalla sentenza impugnata è infatti ben chiaro: [OSCURATO:PERSONA], ricevendo il pagamento della somma precettata, intese liberare [OSCURATO:PERSONA] da tutti i suoi debiti, ivi compreso quello di rifusione delle spese di registrazione della sentenza. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’articolo 276 c.p.c. Nella illustrazione del motivo espone una tesi giuridica così riassumibile: -) non è consentito al creditore duplicare i titoli esecutivi; -) [OSCURATO:PERSONA], in virtù della sentenza 1490/11 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], già aveva un titolo esecutivo per esigere coattivamente la rifusione dell’imposta di registro; di conseguenza, allorché depositò il ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la rifusione della suddetta imposta, quel ricorso si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile; -) il Tribunale, pertanto , non avrebbe potuto decidere il merito dell’opposizione, ma avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda, anche d’ufficio ed anche in grado di appello, perché l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse è questione sulla quale, in assenza di pronuncia espressa del giudice di primo grado, non poteva formarsi il giudicato. 2.1. Il motivo è infondato. La ricorrente è nel vero quando ricorda che la mancanza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza di quell’interesse fa venir meno “l’oggetto del giudizio”, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (così Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008, Rv. 604949 -01 la quale, nei termini che precedono, ha completato e chiarito il senso della precedente decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 24883 del 9/10/2008, Rv. 604576 - 01; nello stesso senso, con riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni semplici, Sez. 3- , Sentenza n. 20170 del 30/07/2018, Rv. 6 50182 - 01; Sez. 3- , Sentenza n. 19268 del 29/09/2016, Rv. 642113 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3330 del 7/03/2002, Rv. 552887 -01). Questo principio non può venire tuttavia in rilievo nel presente giudizio, per tre indipendenti ragioni. 2.2. La prima ragione è che nel presente giudizio il giudice di merito era chiamato a decidere sia sulla domanda attorea (la richiesta di pagamento dell’imposta di registro, azionata in via monitoria), sia sulla eccezione riconvenzionale dell’opponente (e cioè l’avvenuta remissione del debito, per effetto del rilascio della quietanza liberatoria sopra trascritta). E’ noto che l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto non solo e non più la legittimità del decreto ingiuntivo, ma anche il merito del rapporto tra creditore e debitore. Pertanto, anche ad ammettere che l’originario ricorso monitorio fosse stato inammissibile per difetto di interesse, inammissibile certamente non era l’eccezione riconvenzionale sollevata dall’opponente, e sulla quale il giudice di merito era tenuto a pronunciarsi con effetto di giudicato. L’eccezione dell’opponente, inoltre, era sorretta da giuridico interesse ex art. 100 c.p.c., perché per effetto della pronuncia del decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione questo sarebbe divenuto inoppugnabile. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha deciso nel merito l’opposizione, evidentemente applicando il principio c.d. “della ragione più liquida”. 2.3. La seconda ragione di infondatezza del secondo motivo di ricorso è che le eccezioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito cessano di essere rilevabili d’ufficio in sede di legittimità, quando le suddette questioni siano state risolte dal giudice di merito - implicitamente od esplicit amente - in senso favorevole alla parte soccombente nel merito e ricorrente per cassazione, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie (arg. exSez. 1, Sentenza n. 5575 del 13/12/1989, in motivazione). Se così non fosse, si perverrebbe al paradossale esito che la parte soccombente nel merito potrebbe vanificare la decisione favorevole alla controparte, addossando ad essa le conseguenze di un proprio errore. Ed infatti nel caso di specie l’odierna ricorrente, che ha ottenuto una sentenza ad essa favorevole in punto di ammissibilità della domanda, ma ad essa sfavorevole nel merito, pretenderebbe che sia dichiarata inammissibile la propria stessa domanda, al fine di vanificare l’accertamento del giudice di merito, favorevole alla controparte. Esito che l’ordinamento non può consentire, in virtù del generale principio dolo petis quod mox restiturus es. 2.4. La terza ragione per la quale il principio della rilevabilità d’ufficio del difetto di interesse non può trovare applicazione nel caso di specie è l’inammissibilità del ricorso per carenza nell’esposizione dei fatti, ai sensi dell’art. 366, n. 3 e 6, c.p.c.. Il rilievo officioso del difetto di interesse agire, infatti, non è consentito in sede di legittimità quando esso richieda accertamenti di fattomai compiuti dal giudice di merito (ex multis,Sez. 2, Sentenza n. 26632 del 13/12/2006, Rv. 594591 -01). Nel caso di specie per stabilire se [OSCURATO:PERSONA] avesse o non avesse interesse a chiedere il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio sarebbe stato necessario esaminare da un lato il contenuto oggettivo della sentenza 1190/11, e dall’altro i motivi posti a fondamento del ricorso monitorio. Tuttavia né l’uno, né l’altro di tali atti vengono riassunti o trascritti nel ricorso per cassazione, in violazione del richiamato art. 366 c.p.c., così come costantemente interpretato da questa Corte. 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la quietanza rilasciata dalla odierna ricorrente al solvens aveva un contenuto letterale inequivoco nel senso che la liberazione della debitrice aveva ad oggetto unicamente “quanto richiesto nell’atto di precetto”. Il Tribunale, pertanto, ritenendo che con la suddetta quietanza [OSCURATO:PERSONA] fosse stata liberata anche dal pagamento dell’imposta di registro, che nell’atto di precetto non era affatto indicata, ha violato l’articolo 1362 c.c., nella parte in cui prescrive che gli atti negoziali siano interpretati in base al senso risultante dalla connessione delle parole. 3.1. Il motivo è fondato. L’analisi logica della quietanza, al netto delle parti non rilevanti, è infatti la seguente: -) la proposizione principale è: “ricevo la somma di euro 18.142,02”; -) ad essa è subordinata una proposizione finale: “a totale soddisfo di quanto richiesto nell’atto di precetto, notificato in forza della sentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] n. 1190/11”; -) la proposizione finale è coordinata ad una ulteriore proposizione, con funzione di complemento di limitazione, che si collega all’espressione “a totale soddisfo”, e cioè: “e sulla base di quanto in essa stabilito nel procedimento promosso dalla stessa nei confronti della sig. a [OSCURATO:PERSONA]”. Infine, il documento si chiude con una seconda proposizione principale, che si collega logicamente alle precedenti, e cioè: “dichiaro di non aver più nulla a pretendere”. 3.2. Ciò posto in punto di fatto, rileva il Collegio che l’art. 1364 c.c. stabilisce, in tema di interpretazione del contratto, che “per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”. Nell’interpretare tale norma, questa Corte ha già ripetutamente stabilito che qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgeretra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali. Infatti, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018, Rv. 648460 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 28/11/1981, Rv. 417144 -01). Tali princìpi, affermati in materia di contratto di transazione, ovviamente trovano applicazione anche in tema di interpretazione degli atti unilaterali quale è la quietanza, giusta la previsione di cui all’art. 1324 c.c.. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale tornerà ad esaminare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] applicando il principio di diritto riassunto nella prima parte del presente paragrafo. 3.3. Resta solo da aggiungere come non sia di ostacolo all’accoglimento del ricorso la circostanza che la ricorrente non abbia formalmente invocato la violazione dell’art. 1364 c.c.. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il giudice di legittimità può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per comeaccertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio dispositivo (ex multis, Sez. 1- , Ordinanza n. 27704 del 3/12/2020, Rv. 659931 -01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017, Rv. 645168 -01). E nel caso di specie la ricorrente, pur formalmente invocando la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nella illustrazione del terzo motivo di ricorso ha nella sostanza invocato (p. 11 del ricorso, passim) la violazione del principio per cui un atto negoziale non può estendersi a regolare fattispecie in esso non espressamente od implicitamente considerate. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt
Sentenza Cassazione n. 03949/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris