CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23460-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 DIDDORO, rappresentata e difesa 2574 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 2478/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 13/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con cui il predetto deduceva di non aver ricevuto alcuna notifica per la cartella esattoriale nr. 071\2003\10673300\54\000, di cui era venuto a conoscenza solo con il rilascio di copia dell'estratto ruolo consegnato il 13 7 11 . Si doleva inoltre che in ogni caso tale cartella non sarebbe stata notificata nei termini di decadenza previsti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] adita dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti dell'estratto del ruolo . Proponeva appello il contribuente che evidenziava che il ricorso era stato proposto contro la cartella e non contro il ruolo, indicato solo per specificare la data della avvenuta conoscenza circa l'esistenza della cartella mai notificata, . Si costituivano sia [OSCURATO:PERSONA] che l'agenzia delle Entrate. La CTR in accoglimento dell'appello dichiarava prescritto il diritto alla riscossione della pretesa . Proponeva ricorso in cassazione Equitalia sud spa , affidandosi a tre motivi così sintetizzabili : i) Violazione e \o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del DLGS n. 546\92 ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 cpc . 2) Violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 cpc . 3) Violazione dell'art. 2946 cc , nella parte in cui il giudice ha ritenuto prescritto nel termine quinquennale la pretesa fiscale . Si costituiva con controricorso il contribuente che chiedeva il rigetto del ricorso ,ed a sua volta proponeva ricorso incidentale affidandosi a due motivi : omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè la prescrizione quinquennale maturata già al momento della notifica della cartella avvenuta nel 2004 per una pretesa iva relativa all'anno 1997 ,ai sensi dell'art. 360 c. i 113 cpc . violazione dell'artt.138, 139 e seg cpc ai sensi dell'art. 360 c. i 11.3 querela di falso . Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate con memoria limitandosi ad affermare che la costituzione era diretta solo alla eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Ragioni della decisione Va in via preliminare esaminata la deduzione del controricorrente con cui si chiede la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso per tardivita , essendo stato promosso dopo la scadenza del termine breve , decorrente dal 16 6 2015 . Tale eccezione è infondata . Per quello che qui interessa , come si evince dalle stesse considerazioni indicate da esso controricorrente, tale comunicazione era finalizzata ad ottenere la cancellazione della ipoteca collegata alla pretesa fiscale. Come è noto il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, e da eseguire eseguita al procuratore costituito. Al fine di far decorrere il termine breve occorre che la condotta processuale posta in essere non deve essere equivoca ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, e nel caso il procuratore costituito, in quanto munito delle necessarie competenze tecniche in grado di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante . Nel caso non solo l'atto era diretto alla cancellazione della ipoteca e non a far decorrere il termine breve ma neppure risulta notificato al procuratore costituito ma solo al concessionario come si legge nel controricorso , sicchè la doglianza è infondata . Con il primo motivo il ricorrente si duole che la ctr , abbia ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo sebbene l'atto impugnato fosse un estratto d ruolo. Il motivo come prospettato è infondato . Vero è che l'impugnazione non è ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata, giacché in tal caso si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, ma nel caso il contribuente ha dedotto nel ricorso introduttivo di non aver ricevuto alcun atto da cui potersi desumere l'esistenza di una pretesa erariale . Pertanto , confermando l'indirizzo giurisprudenziale affermato dalle Sezioni unite secondo cui «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309). Nel caso il privato - contribuente ha inteso far valere le sue ragioni immediatamente avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza era venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Correttamente quindi la Ctr ha ritenuto consentito al contribuente impugnare, attraverso l'estratto di ruolo, la cartella di pagamento deducendone la nullità per difetto di notificazione, salvo poi verificare nel merito se la notifica vi sia stata o meno. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Ctr rilevando l'intervenuta prescrizione della pretesa ha violato il principio della correlazione tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc . Tale affermazione è erronea in quanto il privato contribuente già con l'impugnazione dell'estratto del ruolo aveva dedotto la prescrizione in senso lato come peraltro riportato nella descrizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione, senza minimamente accennare alla prescrizione prima della notifica della cartella e quella successiva per l'ovvia ragione che aveva dedotto di non aver ricevuto alcuna notifica . Correttamente quindi il giudice , una volta accertato l'intervenuta notifica della cartella , ha valutato se comunque fosse decorsa la prescrizione dopo tale notifica della ca rtella, ritenendo la deduzione comunque oggetto del contraddittorio e del ricorso originario , sia pure per un tempo più ristretto , e cioè non ab origine della pretesa ma a partire dalla notifica della cartella essendo il pregresso immodificabile per mancata impugnazione . Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la ctr ha individuato il termine quinquennale di prescrizione in ordine alla pretesa fiscale contenuta nella cartella , in violazione dell'art. 2946 cc. Il motivo è in parte fondato. Questa Corte , nel dirimere la questione , (Cass. 21623/15; 20153/14; 15619/14 ed altre)nel suo excursus logico , ha stabilito che il termine di decadenza , entro cui va emessa la cartella di pagamento , riguarda solo l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non gia‘ quello di riscossione. Una volta esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l'ipotesi in cui la definitivita‘ della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell'atto di accertamento, come nella specie), trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale ex 2946 c.c. (Sez. 5 n. 13418 del 3006/2016). Per quanto riguarda i cediti erariali nel caso iva , oltre a sanzioni ed interessi , al fine di determinare il tempo necessario alla prescrizione, bisogna distinguere in relazione alla causa del credito . Mancando una pronuncia giurisdizionale, naturalmente, non può parlarsi di giudicato e, quindi coerentemente va applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui "L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione" (Cass. 12263/07). La mancata impugnazione della cartella quindi produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita‘ del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale. Orbene l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistente tout court il termine di prescrizione breve quinquennale per l'intero credito tributario. Tale termine deve ritenersi correttamente applicato per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20, 3 comma d.lvo 472/97 in forza del quale «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 comma nr 4) cc. Per quanto riguarda la pretesa collegata al tributo IVA , in assenza di una espressa previsione, si prescrive nel termine ordinario decennale ex art 2946 cc , non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 10 comma nr. 4) cc. per « tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ".L'obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell'anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale. Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitivita' della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi. In particolare, occorre verificare ,di caso in caso ,se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come ,ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art 2948 comma primo n. 4, c.c. ovvero altro termine breve, o per le sanzioni . Pertanto per il credito iva va applicato il termine decennale mentre per le sazioni ed interessi va applicato il termine quinquennale, sicchè la sentenza impugnata va cassata affinche il giudice del rinvio sui adegui a tale principo determinando il dovuto . Per quanto riguarda l'appello incidentale proposto dal contribuente, esso è infondato.Con il primo motivo la parte deduce che la Ctr non ha esaminato la questione del maturarsi della prescrizione con riferimento alla fase antecedente alla notifica della cartella . Il motivo è inammissibile come si è detto la mancata impugnazione della cartella ha reso immodificabile la pretesa contenuta nella cartella non impugnata e quindi correttamente non poteva essere esaminata la questione della prescrizione , rimettendolo in termini per una opposizione non proposta. Con il secondo motivo la parte deduce la nullità della notifica della cartella in quanto il [OSCURATO:PERSONA] a cui sarebbe stata consegnata la cartella non era né zio né convivente, ed a tal fine presenta anche querela di falso sul punto . Secondo i principi espressi costantemente dalla Suprema Corte la querela di falso è rilevante e proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c. Nel caso la relata è stata esaminata dal giudice di merito sicchè non poteva essere proposta in questo grado querela di falso (vedi cass N. 15885 del 2000 e N. 2343 del 2019 ) Inoltre la querela di falso proposta è inammissibile nel presente giudizio in quanto la relazione dell'ufficiale notificante, infatti, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.) ma non della veridicità intrinseca delle stesse che si presume fino a prova contraria. Nel caso il ricorrente incidentale non dubita che l'atto sia stato consegnato in via Baku , secondo il giudice sua abitazione ma nega che il ricevente fosse parente convivente . È sufficiente in proposito considerare che l'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione "iuris tantum" di conoscenza da parte del destinatario dell'atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale, dalla sua consegna fatta, nella casa di sua abitazione, a "persone di famiglia", salva prova contraria, dalla loro presenza occasionale in quel luogo (vedansi "ex multis" le pronunzie di questa corte nn 10248/91, 340n/96 e 5449/98)... Ora la prova contraria , per la quale non era necessaria formulare la querela di falso , come emerge dalle valutazioni del giudice di merito non era stata data , e tale valutazione di fatto spettava in via esclusiva al giudice di merito, e nel caso neppure era stato dedotto il vizio di motivazione ma solo violazione di legge . Nel caso la relata rivela che la consegna è avvenuta nell'abitazione del contribuente , indicato sulla busta , a mani di persona convivente . Secondo il giudice proprio il fatto che dal 18 4 1996 il contribuente risulta formalmente residente proprio in via Baku LTR 13 , ha concluso che la residenza di fatto fosse in via Baku già al momento della notifica. La presunzione semplice di conoscenza di quell'atto da parte dell'odierno ricorrente, conseguente alla consegna a persona "familiare", rinvenuta nella sua abitazione, non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica, come correttamente valutato dalla Ctr .Inoltre l'assenza del consegnatario dell'atto nell'elenco delle persone componenti il nucleo familiare facente capo al contribuente non esclude infatti la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell'atto, di quel soggetto con il destinatario medesimo. Pertanto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale , la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr della Campania in diversa composizione , che provvederà anche alle spese di questo grado . Dal rigetto dell'appello incidentale „ consegue la condanna del ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 13 del DPr 115\1992 . P. Q.M La Corte , rigetta il primo e secondo motivo , in accoglimento del 3° motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr della Campania che provvederà anche per le spese del grado di legittimità . Rigetta il ricorso incidentale . Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 \ 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente in