CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 11653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28419-2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 396 , presso lo studio dell'avvocatoPIERLUCA BATTISTI , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 55 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018n. 28419sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1027-2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29.05.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02.03.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Asti la [OSCURATO:SOCIETA].,esponendo di aver stipulato con l’istituto di credito convenuto,in data 13.04.2005, un contratto di mutuo fondiario per l’importo di euro 700.000,00, da rimborsare in n. 40 rate semestrali di ammortamento a tasso variabile, con tasso annuo nominale iniziale del 4,000% e tasso di mora pari al t.a.n.maggiorato di due punti percentuali . L’attrice denunciava la nullità per usura genetica della clausola di determinazione dell’interesse di mora, che risultava alla data della stipula pari al 6,00%(t.a.n. 4,00% + 2,00%), dunque superiore al tasso soglia previsto nel trimestre di riferimento per analoghe operazioni negoziali (pari al 5,8050%) . Sulla scorta di tali premesse, la mutuatariachiedeva, per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, l’accertamento dell a violazione della disciplina antiusura ex lege108/1996 e la declaratoria di non debenza d egl i interessi, anche corrispettivi, secondo il disposto dell’art. 1815, comma secondo, c.c. 2. Nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Asti, in parziale accoglimento del la domanda, accertava la nullità della clausola di pattuizione dell’interesse moratorio per contrarietà alla disciplina antiusura; rilevava, tuttavia, che l’usurarietà del tasso di mora (destinato ad operare Ric. 2018n. 28419sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC solamente in caso di patologia del rapporto) non avrebbe potuto comportare la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma secondo c.c., risultando gli interessi corrispettivi (attinen ti alla fisiologia del rapporto) convenuti entro il tasso soglia;dichiarava pertanto che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, la mutuanteavrebbe potuto applicare gli interessi di mora non nella misura pattuita, ma solam ente entro la misura degli interessi corrispettivi. 3. Avverso tale statuizione proponeva gravame la [OSCURATO:SOCIETA]., insistendo per la declaratoria di conversione del mutuo da feneratizio in gratuito, secondo il disposto dell’art. 1815, comma secondo, c.c., in ragione della accertata usurarietà dell’interesse di mora. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. insistevaper la conferma della decisione impugnata. All’esito, la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1027/2018, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. 4. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. 5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La ricorrente c on memoria depositata in prossimità dell’udienza hainsistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente esaminare, e respingere, l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale asserisce che la [OSCURATO:SOCIETA]., pur avendo dato atto della notificadella sentenza impugnata per la decorrenza del termine breve, si sarebbe limitata a depositare una copia Ric. 2018n. 28419sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC conforme della pronuncia di secondo grado, priva della relazionedi notificazione. L’eccezione è destituita di fondamento, poiché la ricorrente risulta aver prodotto, all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso, la copia della sentenza munita di relata e il messaggio PEC di ricezione. Si deve peraltro rilevare che la copia notificata della sentenza d’appelloè stata prodotta anche dalla controricorrente, il che avrebbe comunque escluso la declaratoria di improcedibilità , quand’anche la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse effettivamente provveduto all’incombente in questione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188). 2. Venendo all’esame dell’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia: «Violazione dell’art. 1, comma quarto, della Legge nr. 108 del 1996, dell’art. 1, comma 1°, del d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24, in relazione all’art. 360 n. 3 C.p.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, C.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. osserva che l’art. 1 del D.L. 394/2001, convertito in legge n. 24/2001, definisce usurari gli interessi chesuperano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui vengono promessi o convenuti, a qualunque titolo: dunque,non avendo il legislatore fatto alcuna distinzione tra tipologie di interessi, la ricorrente sostiene che il giudice di merito, accertata l’usurarietà dell’interesse di mora, avrebbe dovuto applicare al mutuo il disposto dell’art. 1815 c.c. , secondo comma. L e diverse conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, i quali hanno escluso che l’usurarietà degli interessi di morapotesse travolgere anche quell i corrispettivi sottosoglia , in Ric. 2018n. 28419sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC ragione della diversa natura e funzione delle due tipologie di interessi, non avrebbe – a dire della [OSCURATO:SOCIETA]. – alcun fondamento normativo,e finirebbe per rendere vano il meccanismo sanzionatorio voluto dal legislatore. 2.1 La censura è infondata. Va dato atto che nelle more del giudizio di legittimità le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute in subiecta materia , chiarendo che: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica ancheagli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei Ric. 2018n. 28419sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”. (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833- 01). In disparte la questione relativa all’individuazione della soglia usura per gli interessi moratori, in questa sede irrilevante, essendosi formato il giudicato interno sul superamento del t.s.u. da parte del tasso di moraconvenuto, le Sezioni Unite ha nno chiarito le conseguenze dell’usurarietà dell’interesse di mora, affermando sì l’applicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c., ma in una lettura interpretativa volta a preservare il prezzo del denaro, posto che la regolamentazione del mercato del credito non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, come avverrebbe nel caso in cui, a seguito dell’azzeramento dell’interesse mora torio , seguisse un costo del denaro del tutto nullo, con obbligo di restituire il solo capitale ricevuto. Siffatta soluzione, peraltro, osservano le Sezioni Unite, oltre ad arrecare pregiudizio all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), sarebbe contraria al principio generale di buona fede ex art. 1375 c.c., e contrasterebbe, altresì, con la primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà del sistema col diritto eurounitario. Dunque, conclude la pronuncia citata, ove gli interessi corrispettivi risultino sottosoglia e siano usurari gli interessi moratori, ad essere attintidal disposto dell’art. 1815 c.c. secondo comma saranno solamente questi ultimie, in applicazione della regola comune dettata d all’art. 1224 c.c. primo comma , in Ric. 2018n. 28419sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC caso di inadempimento dell’obbligazione di pagamento delle rate di ammortamento saranno dovuti interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. La statuizione del giudice di merito risulta nella fattispecie coerente con il superiore arresto nomofilattico, dal quale non vi è ragione di discostarsi. Con la memoria da ultimo depositata la ricorrente afferma di non condividere la decisione delle Sezioni Unite e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorsooffrendo argomentazioni tutte già superate dalla suddetta pronuncia etrascurando di considerare che ai sensi dell’art. 374 c.p.c. la sezione semplice non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle sezioni unite se non rimette ndo a queste ul time, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 3. Il ricorso è pertanto rigettato. 4. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, sussistendo le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., in ragione del pronunciamento delle Sezioni Unite sopravvenut o alla proposizione del ricorso. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei Ric. 2018n. 28419sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato