Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31683/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 11.122 con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato - che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - riqualificando il reato allo stesso ascritto di cui al capo 2) nel reato dell'art.217 comma 2

I. fall., estinto per decorso del termine di prescrizione; escludendo la sussistenza della contestata circostanza aggravante del restante reato del capo 1) allo stesso ascritto; rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie applicate all'imputato ai sensi dell'art.216 ultimo comma Lfall.; ha confermato nel resto.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione per travisamento delle prove è indeducibite in sede di legittimità poiché generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr.

Pagg.

Da 10 a 13) .

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e non è sindacabile nella presente sede di legittimità ove assistita, come nel caso di specie, da congrua motivazione; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata che evidenzia come peraltro la pena inflitta sia quella minima possibile); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 11.122 con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato - che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - riqualificando il reato allo stesso ascritto di cui al capo 2) nel reato dell'art.217 comma 2 I. fall., estinto per decorso del termine di prescrizione; escludendo la sussistenza della contestata circostanza aggravante del restante reato del capo 1) allo stesso ascritto; rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie applicate all'imputato ai sensi dell'art.216 ultimo comma Lfall.; ha confermato nel resto. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione per travisamento delle prove è indeducibite in sede di legittimità poiché generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr. Pagg. Da 10 a 13) . Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e non è sindacabile nella presente sede di legittimità ove assistita, come nel caso di specie, da congrua motivazione; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata che evidenzia come peraltro la pena inflitta sia quella minima possibile); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 31683/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris