Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 18340/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7311/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli avvocati che la rappresentano e difendono [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Francesco A. Scorsone ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 278/2023 depositata il 27/1/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6843/2020, accoglieva domanda pauliana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in ordine a una compravendita immobiliare del 18 giugno 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] –alienante - e [OSCURATO:PERSONA] – acquirente - . [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale; proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more; resisteva [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 278/2023, rigettava entrambi gli appelli. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale, composto di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso in cui ha proposto anche ricorso incidentale di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Hanno depositato memoria Cinotti, Giulietti e Cattolica.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 101, 102, 291, 302 e 303 c.p.c.

Entrambi i giudici di merito - si osserva - hanno riconosciuto che in primo grado la compagnia assicuratrice, appreso il decesso di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato copia di un “atto di citazione in rinnovazione e/o riassunzione e comunque integrazione del contraddittorio” notificato di sua iniziativa agli eredi, e dunque alla ricorrente.

Avrebbe errato il giudice d’appello quando, a pagina 10 della sentenza, ha dichiarato che la notificazione di tale atto - interruttivo della prescrizione - è stato “tempestivo nei confronti di almeno uno dei litisconsorti”, in quanto la notificazione della citazione di primo grado a chi è già deceduto è inesistente.

Argomentando sulla distinzione tra nullità ed inesistenza, si sostiene che “lo scopo della notifica non è mai stato raggiunto”, essendo la destinataria deceduta prima della notifica; e l’atto inesistente non è sanabile.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 Cost., 102, 291 e 303 c.p.c.

La notificazione della citazione di primo grado, ad avviso della ricorrente, è giuridicamente inesistente; da ciò deriva “nullità anche della sentenza del secondo grado e del procedimento che ad essa ha condotto”.

Si argomenta per sostenere questo invocando gli articoli 164, 302, 303 e 291 c.p.c., prospettando anche “evidente lesione del diritto di difesa ex art. 111 Cost.”.

3. I motivi sono , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.

Come in sostanza rilevato dal giudice d’appello, in ipotesi come nella specie di litisconsorzio necessario allorquando non si sia chiamato in giudizio uno o più dei litisconsorti, ma almeno uno è stato chiamato, ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, c.p.c. deve disporsil’integrazione del contraddittorio.

La circostanza che l’integrazione venga direttamente effettuata dall’attrice a ppena appreso del decesso non depone per la violazione dell’articolo 102, secondo comma, c.p.c., perché il giudice non ha discrezionalità di scelta, essendo inve ro obbligato a disporre quanto già dalla parte spontaneamente e direttamente realizzato, in pratica seguendo anche la ratio dell’articolo 303, secondo comma, c.p.c.

I motivi pertanto vanno rigettati.

4. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 Cost., 132, secondo comma, n.4, 115, 116 c.p.c. e 2901 c.c.

Il giudice d’appello ha ravvisato la presenza di “tutti i presupposti” dell’articolo 2901 c.c., ma le sue affermazioni ad avviso della ricorrente risultano “in insanabile contrasto” con gli atti , sicché la motivazione risulterebbe “perplessa ovvero solo apparente”.

5. Il motivo scende con evidenza su un piano direttamente fattuale; tuttavia rimane nei limiti dell’ammissibilità della censura della motivazione , la quale si appalesa infondata, essendo la motivazione dell’impugnata sentenza ictu oculi costituzionalmente sufficiente (sentenza, pagine 11 ss.).

6. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2901 c.c.

Si riporta un ampio brano dell’appello incidentale relativo ai requisiti della domanda pauliana, aggiungendo ulteriore censura sempre in ordine alla sussistenza di tali requisiti che il giudice d’appello ha ritenuto presenti.

7. La censura è inammissibile, in quanto palesemente fattuale, risultando non a caso compendiata dalla ripropo sizione di un ’ ampia partein fatto proprio dell’appello concernente i requisiti dell’azione.

8. Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo: “per scrupolo difensivo” si sostiene che ricorra “omesso esame di un fatto decisivo”, cioè “la circostanza della ritenuta e non provata sussistenza del requisito della partecipatio fraudis”, opponendo tre “circostanze” che lo impedirebbero, alla luce delle quali dovrebbe ritenersi che il giudice d’appello abbia errato ove “ha omesso di considerare che la scientia damni non era ravvisabile” per l’acquirente.

9. Il motivo è inammissibile.

Esso si sostanzia nella mera prospettazione di tre elementi fattuali, tra l’altro nemmeno decisivi, a tale stregua integrando una censura di merito.

10. Quanto al ricorso incidentale, i primi tre motivi sono sostanzialmente analoghi, anche nella rubrica, a quelli del ricorso principale, dovendo pertanto al riguardo ribadirsi quanto già più sopra osservato.

11. Il quinto motivo aggiunge alla rubrica anche la violazione dell’articolo 2697 c.c., ma il suo contenuto, per quanto non del tutto identico, è sempre direttamente fattuale sulla base di due elementi di fatto, che comunque non sono decisivi. 11.1Il quarto motivo è volto a denunciare, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 2901 c.c. nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.

In sintesi, si trascrive un brano dell’appello principale cui se ne aggiunge poi un altro più ampio tratto dalla conclusionale d’appello, per assommare in seguito ulteriori censure, sempre nell’ambito della ricostruzione fattuale, allo scopo di affermare che l’elemento soggettivo della consapevolezza del terzo pretesa dall’articolo 2901 c.c. non sarebbe nel caso in esame oggetto di congrua motivazione, e successivamente criticando di nuovo dati fattuali di cui il giudice d’appello si è avvalso così da giungere a sostenere “l’assenza di prova”. 11.2Il motivo è palesemente fattuale, al pari del quarto motivo del ricorsoprincipale, per cui va dichiarato inammissibile.

12. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi , in via principale e incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, e condanna delle medesime al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

P.Q.M La Corte rigetta i ricorsi , principale e incidentale.

C ompensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.

Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7311/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli avvocati che la rappresentano e difendono [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Francesco A. Scorsone ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 278/2023 depositata il 27/1/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6843/2020, accoglieva domanda pauliana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in ordine a una compravendita immobiliare del 18 giugno 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] –alienante - e [OSCURATO:PERSONA] – acquirente - . [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale; proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more; resisteva [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Milano, con sentenza 278/2023, rigettava entrambi gli appelli. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale, composto di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso in cui ha proposto anche ricorso incidentale di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Hanno depositato memoria Cinotti, Giulietti e Cattolica. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 101, 102, 291, 302 e 303 c.p.c. Entrambi i giudici di merito - si osserva - hanno riconosciuto che in primo grado la compagnia assicuratrice, appreso il decesso di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato copia di un “atto di citazione in rinnovazione e/o riassunzione e comunque integrazione del contraddittorio” notificato di sua iniziativa agli eredi, e dunque alla ricorrente. Avrebbe errato il giudice d’appello quando, a pagina 10 della sentenza, ha dichiarato che la notificazione di tale atto - interruttivo della prescrizione - è stato “tempestivo nei confronti di almeno uno dei litisconsorti”, in quanto la notificazione della citazione di primo grado a chi è già deceduto è inesistente. Argomentando sulla distinzione tra nullità ed inesistenza, si sostiene che “lo scopo della notifica non è mai stato raggiunto”, essendo la destinataria deceduta prima della notifica; e l’atto inesistente non è sanabile. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 Cost., 102, 291 e 303 c.p.c. La notificazione della citazione di primo grado, ad avviso della ricorrente, è giuridicamente inesistente; da ciò deriva “nullità anche della sentenza del secondo grado e del procedimento che ad essa ha condotto”. Si argomenta per sostenere questo invocando gli articoli 164, 302, 303 e 291 c.p.c., prospettando anche “evidente lesione del diritto di difesa ex art. 111 Cost.”. 3. I motivi sono , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati. Come in sostanza rilevato dal giudice d’appello, in ipotesi come nella specie di litisconsorzio necessario allorquando non si sia chiamato in giudizio uno o più dei litisconsorti, ma almeno uno è stato chiamato, ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, c.p.c. deve disporsil’integrazione del contraddittorio. La circostanza che l’integrazione venga direttamente effettuata dall’attrice a ppena appreso del decesso non depone per la violazione dell’articolo 102, secondo comma, c.p.c., perché il giudice non ha discrezionalità di scelta, essendo inve ro obbligato a disporre quanto già dalla parte spontaneamente e direttamente realizzato, in pratica seguendo anche la ratio dell’articolo 303, secondo comma, c.p.c. I motivi pertanto vanno rigettati. 4. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 Cost., 132, secondo comma, n.4, 115, 116 c.p.c. e 2901 c.c. Il giudice d’appello ha ravvisato la presenza di “tutti i presupposti” dell’articolo 2901 c.c., ma le sue affermazioni ad avviso della ricorrente risultano “in insanabile contrasto” con gli atti , sicché la motivazione risulterebbe “perplessa ovvero solo apparente”. 5. Il motivo scende con evidenza su un piano direttamente fattuale; tuttavia rimane nei limiti dell’ammissibilità della censura della motivazione , la quale si appalesa infondata, essendo la motivazione dell’impugnata sentenza ictu oculi costituzionalmente sufficiente (sentenza, pagine 11 ss.). 6. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2901 c.c. Si riporta un ampio brano dell’appello incidentale relativo ai requisiti della domanda pauliana, aggiungendo ulteriore censura sempre in ordine alla sussistenza di tali requisiti che il giudice d’appello ha ritenuto presenti. 7. La censura è inammissibile, in quanto palesemente fattuale, risultando non a caso compendiata dalla ripropo sizione di un ’ ampia partein fatto proprio dell’appello concernente i requisiti dell’azione. 8. Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo: “per scrupolo difensivo” si sostiene che ricorra “omesso esame di un fatto decisivo”, cioè “la circostanza della ritenuta e non provata sussistenza del requisito della partecipatio fraudis”, opponendo tre “circostanze” che lo impedirebbero, alla luce delle quali dovrebbe ritenersi che il giudice d’appello abbia errato ove “ha omesso di considerare che la scientia damni non era ravvisabile” per l’acquirente. 9. Il motivo è inammissibile. Esso si sostanzia nella mera prospettazione di tre elementi fattuali, tra l’altro nemmeno decisivi, a tale stregua integrando una censura di merito. 10. Quanto al ricorso incidentale, i primi tre motivi sono sostanzialmente analoghi, anche nella rubrica, a quelli del ricorso principale, dovendo pertanto al riguardo ribadirsi quanto già più sopra osservato. 11. Il quinto motivo aggiunge alla rubrica anche la violazione dell’articolo 2697 c.c., ma il suo contenuto, per quanto non del tutto identico, è sempre direttamente fattuale sulla base di due elementi di fatto, che comunque non sono decisivi. 11.1Il quarto motivo è volto a denunciare, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 2901 c.c. nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c. In sintesi, si trascrive un brano dell’appello principale cui se ne aggiunge poi un altro più ampio tratto dalla conclusionale d’appello, per assommare in seguito ulteriori censure, sempre nell’ambito della ricostruzione fattuale, allo scopo di affermare che l’elemento soggettivo della consapevolezza del terzo pretesa dall’articolo 2901 c.c. non sarebbe nel caso in esame oggetto di congrua motivazione, e successivamente criticando di nuovo dati fattuali di cui il giudice d’appello si è avvalso così da giungere a sostenere “l’assenza di prova”. 11.2Il motivo è palesemente fattuale, al pari del quarto motivo del ricorsoprincipale, per cui va dichiarato inammissibile. 12. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi , in via principale e incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, e condanna delle medesime al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. P.Q.M La Corte rigetta i ricorsi , principale e incidentale. C ompensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 18340/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris