CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 19791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Registro delle Imprese di Roma 14535321005,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2.- ricorrente -controVia [OSCURATO:PERSONA], n. 8, in persona del Curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].- intimato -avverso l’ordinanza n. 13503/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il20/5/2025 all’esito del ricorso R.G. 27442/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22671/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 19791/2026Data pubblicazione 14/06/20261.JULIET S.p.A., in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., avevachiesto l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perdiverse sorti capitali, in particolare: a) per residuo mutuo fondiario del 30giugno 2005; b) per residuo mutuo condizionato di finanziamento fondiario aSAL del 21 novembre 2007; c) per contratto di apertura di credito in contocorrente con garanzia ipotecaria in data 17 maggio 2001, successivamentemodificato, crediti chiesti al privilegio ipotecario per capitale e interessi exart. 2855 cod. civ. e al chirografo per interessi ante biennio.I crediti erano stati esclusi, tuttavia, per mancata prova del credito.2. Il Tribunale di Catania aveva poi rigettato l’opposizione proposta dalcreditore mandante, in contumacia del fallimento opposto.3. Aveva dunque proposto ricorso per cassazione il creditore mandante,affidato a sei motivi.3.1 Per quanto qui rileva in sede di giudizio di revocazione, con il terzo motivosi era dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione degli artt. 38 e 39 TUB, 1199, 1988, 1362, 2697, 2700 cod. civ.,nonché 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale aveva ritenutoche il creditore non avesse provato l’erogazione delle somme concesse amutuo con il primo contratto del 30 giugno 2005 e con il secondo contrattodi mutuo (condizionato) del 21 novembre 2007, nonostante i mutui avesserocostituito titoli esecutivi, la mutuataria avesse rilasciato quietanza e avesseconsentito che le somme fossero costituite in deposito cauzionale infruttifero.Osservava, in quella sede, la parte ricorrente - in relazione ad entrambi icontratti di mutuo - che la quietanza aveva valore di prova legale in quantocontenuta in atto notarile e che il decreto impugnato avrebbe richiesto allabanca mutuante di provare i fatti impeditivi.3.2 Sotto un secondo profilo, la parte ricorrente aveva censurato il decretoimpugnato per avere erroneamente interpretato il contenuto delle clausolecontrattuali, in virtù delle quali la “traditio” si sarebbe dovuta intendereprovata per effetto della costituzione di un autonomo titolo di disponibilità,quale la costituzione del deposito cauzionale, il che presupponeva l’avvenutatraditio e rendeva evidente la disponibilità giuridica delle somme.Numero registro generale 22671/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 19791/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte di cassazione nella ordinanza qui impugnata per revocazione haaccolto il quinto motivo, rigettando il terzo motivo e il sesto motivo edichiarando assorbiti gli ulteriori.3.3 Per quanto qui ancora di interesse, la Corte di Cassazione, per la parterelativa al contratto di mutuo del 30 giugno 2005 (residuo capitale di €.31.318,88, oltre interessi), ha statuito che il terzo motivo era inammissibileper difetto di specificità, “non risultando dal decreto impugnato che ilcontratto di mutuo prevedesse all’art. 2 tra le modalità di erogazione dellesomme concesse a mutuo la ricezione della somma mutuata da parte dellaparte mutuataria con atto di quietanza. Resta[va], pertanto, intangibilel’accertamento in fatto operato dal giudice del merito, ove [aveva] accertatoche «nessun dato [era] stato fornito al fine di provare che i suddetti obblighi[fossero] stati adempiuti e che quindi l'importo oggetto di mutuo [fosse] statoeffettivamente erogato e consegnato alla parte mutuataria».3.4 Aggiungeva la Corte di legittimità che “Per l’effetto, stante ilconsolidamento di tale ratio decidendi, [erano] assorbiti gli ulteriori motivi(primo e secondo, nonché il quarto motivo per quanto riferito a tale sortecreditoria)”.4.Il decreto, pubblicato il 20/5/2025, è stato impugnato per revocazione exart. 395 n. 4 c.p.c. da Siena NPL 2018 s.r.l. con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il motivo la società ricorrente lamenta “Erroneità dell’ordinanza nellaparte in cui ha rigettato il terzo motivo di ricorso relativo al mutuo del30/5/2005 ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.”.1.1 Si chiede, cioè, la revocazione dell’ordinanza n. 13503/2025, pubblicatail 20/5/2025, con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il terzo motivo diricorso formulato da Siena NPL 2018 s.r.l. in relazione al contratto di mutuodel 30/6/2005, basando la propria decisione sull’inesistenza di un fatto (lamancanza di riferimenti nel decreto ex art. 98 L.F. alla previsione che ilcontratto di mutuo prevedesse all’art. 2 tra le modalità di erogazione delleNumero registro generale 22671/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 19791/2026Data pubblicazione 14/06/2026somme concesse a mutuo la ricezione della somma mutuata da parte dellaparte mutuataria con atto di quietanza) la cui verità sarebbe stata invecepositivamente stabilita dallo stesso decreto ex art. 98-99 L.F., che avevarigettato l’opposizione allo stato passivo per non essere stata provata dallacreditrice la consegna delle somme mutuate e che, nel motivare il rigettodell’ammissione del credito per il mutuo del 2007, aveva rilevato che “anchein occasione del citato mutuo del 2007 la maggior parte dell'importofinanziario - pari a euro un milione - è stata indicata nel contratto comeconsegnata alla parte mutuataria, e tuttavia riconsegnata e costituita indeposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia dell'adempimentodegli obblighi posti a carico della parte finanziaria”.1.1 Il motivo è inammissibile perché quello denunciato non è un viziorevocatorio.Sul punto giova ricordare, in termini generali, che, in tema di revocazionedelle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art.395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa cheabbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, lacui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempreche il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamentesulla pronuncia della Corte (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20013 del19/07/2024).Ciò posto, va evidenziato che, nel caso di specie, il provvedimento revocandosi fonda, per quanto concerne più nello specifico il vizio revocatoriodenunciato nell’unico motivo di ricorso qui in esame, sull’apprezzamento dellainammissibilità delle censure già presentate dalla società ricorrente nelprecedente ricorso per cassazione per genericità e difetto di specificità dellerelative doglianze, profilo quest’ultimo che integra una valutazionesquisitamente giuridica, peraltro fondata, nel caso di specie, su unNumero registro generale 22671/2025Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 19791/2026Data pubblicazione 14/06/2026approfondito esame da parte della Corte di legittimità del contenuto deldecreto fatto oggetto di (primo) ricorso per cassazione (e degli accertamentifattuali contenuti nel decreto stesso, quanto all’effettiva erogazione dellesomme erogate a mutuo), con la conseguenza che quello denunciatopotrebbe al più (se dimostrato) integrare un error in iudicando e non già unvizio revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (vedi anche: Cass. Sez. L.,Ordinanza n. 29750 del 12/10/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del13/05/2024).Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità,stante la mancata difesa del fallimento intimato.Sussistono i presupposti processuali invece per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro