CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai delitti di furto consumato in luogo di privata dimora commesso il 9 dicembre 2017 (capo A) e di furto tentato ex art.624 bis cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B); mentre ha assolto lo stesso imputato dal reato di cui al capo B) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto: - è manifestamente infondato ove riferito al reato di cui al capo A), poiché, come rilevato dalla Corte di appello, il minimo edittale previsto per tale fattispecie (anni tre di reclusione secondo la legge in vigore al momento del fatto) non rientra nei limiti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (pena non superiore a due anni di reclusione); - è intrinsecamente generico ove riferito al reato di cui al capo B), perché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, detto beneficio sarebbe spettato all'imputato; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec