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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1981

Cassazione n. 01377/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del18 marzo 202 5 , con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione impugnata, con cui MarcoFerrara era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 133,00 di ammenda per il reato di cui all ’art. 4, comma 2,legge 18 aprile 1975 , n. 1 10 ; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiutamente argomentato in ordine all’impossibilità di irrogare una pena commisurata ai minimi edittali, è inammissibile,poiché la censura non è stata prospettata con l'atto di appello , che, invece, aveva ad oggetto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. e l a concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizion e » (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 -01); considerato che, in ogni caso, l'impugnazione si esaurisce in una doglianza del tutto genericasulla dosimetria della pena; ritenuto che p er queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del18 marzo 202 5 , con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione impugnata, con cui MarcoFerrara era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 133,00 di ammenda per il reato di cui all ’art. 4, comma 2,legge 18 aprile 1975 , n. 1 10 ; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiutamente argomentato in ordine all’impossibilità di irrogare una pena commisurata ai minimi edittali, è inammissibile,poiché la censura non è stata prospettata con l'atto di appello , che, invece, aveva ad oggetto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. e l a concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizion e » (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 -01); considerato che, in ogni caso, l'impugnazione si esaurisce in una doglianza del tutto genericasulla dosimetria della pena; ritenuto che p er queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F
Sentenza Cassazione n. 01377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris