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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 12798/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, Sezione Prima n. 24167 dell'il marzo 2022, depositata il 23 giugno 2022, che ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991.

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo che denuncia l'errore di fatto e l'errore materiale nei quali sarebbe incorsa questa Corte in relazione ai presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, nonché in relazione ai precedenti giudiziari del ricorrente.

Deduce, al riguardo, che:

I. sarebbe frutto di una macroscopica svista l'affermazione, contenuta nella sentenza censurata, secondo la quale il certificato del casellario a nome di [OSCURATO:PERSONA] riporterebbe due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (la prima pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 14/3/2018 e la seconda dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4/4/2018), dal momento che il ricorrente aveva riportato, al momento della commissione del fatto oggetto della sentenza sottoposta allo scrutinio della Corte di legittimità, una sola condanna alla pena,, sospesa, di mesi tre di reclusione, inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 14 marzo 2016, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4 aprile 2018, di modo che, poiché la somma tra la pena inflittagli con la sentenza predetta e la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, inflittagli dal GUP del Tribunale di Catanzaro con la sentenza confermata dalla Corte di appello di quella città in data 15 dicembre 2020, non superava i due anni di reclusione, egli ben avrebbe potuto godere del beneficio invocato; - l'eccepita svista sarebbe stata determinata, oltretutto, da un errore contenuto nello stesso certificato del casellario allegato agli atti del processo nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di lesioni personali in danno di Vescio, posto che, alla data di commissione di tale reato, ossia il 16 luglio 2017, la sentenza di condanna per il delitto di minaccia aggravata pronunciata dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 4 aprile 2018 non era ancora irrevocabile.

Sussistendo una situazione di eccezionale gravità è invocata anche la sospensione degli effetti della sentenza oggetto di ricorso straordinario.

3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 16 gennaio 2023, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di una delle parti civili (Comune di [OSCURATO:PERSONA]), ha rassegnato conclusioni, con allegata nota-spese.

4. Con memoria trasmessa in Cancelleria, tramite PEC, in data 10 febbraio 2023, il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del proposto motivo, evidenziando come la Corte di cassazione fosse effettivamente incorsa in un errore di fatto, poiché la sola ratio, che avrebbe potuto essere valorizzata dalla Corte medesima ai fini del rigetto del motivo di ricorso relativo al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, era quella dell'esistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] di precedenti ostativi - invero inesistenti -, dal momento che nulla era stato argomentato dalla Corte territoriale in ordine alla seconda ratio sottesa alla decisione della Cassazione, ossia la prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati, come evincibile dalla sentenza di merito allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Questa Corte, con la sentenza Sezione Prima n. 24167 dell'Il marzo 2022, ha respinto il motivo di ricorso con il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], erano stati fatti valere «la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., nonché il travisamento del fatto in relazione all'impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena», motivando nel senso che gli elementi fattuali emergenti dalla ricostruzione del violento pestaggio posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in danno di Vescio, espressivi della «gravità delle modalità di realizzazione del reato», tanto più allarmante in considerazione «del negativo quadro di personalità dell'imputato», avevano «condotto la Corte territoriale a formulare, in maniera logicamente corretta, la prognosi negativa in ordine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena», senza che, oltretutto, si potesse dire che la stessa Corte territoriale l'osse incorsa in un travisamento nell'apprezzamento dei precedenti penali, dal momento che il certificato del casellario giudiziale a nome di [OSCURATO:PERSONA] riportava due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (cfr. pagg. 20 e 21 della sentenza n. 24167/2022).

2. Tanto rilevato, osserva il Collegio che il segnalato errore di fatto circa l'esistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di precedenti condanne ostative al riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena non è tale da giustificare l'invocato rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen..

In effetti, dalla motivazione rassegnata nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020 - oggetto del sindacato della Prima Sezione penale di questa Corte -, con riguardo al trattamento sanzionatorio da applicare a [OSCURATO:PERSONA], emerge come le rationes decidendi sottese al diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. fossero in realtà due: una, sia pure non formalmente esplicitata, relativa alla <<gravità del reato», commesso, peraltro, «con modalità tipicamente mafiose» dall'imputato che «:risulta(va), inoltre, gravato da due precedenti penali per reati di minaccia» (cfr. pag. 285 della sentenza della Corte di appello di Catanzaro citata), quali elementi fattuali tali da non consentire la formulazione di una prognosi positiva quanto alla sua futura astensione dalla commissione di reati; l'altra, relativa alla fruizione del beneficio con riferimento alle due precedenti condanne.

Trattasi di conclusione suffragata dall'utilizzazione da parte del Collegio di merito dell'avverbio 'inoltre', con la conseguenza che non vi è stato alcuno sconfinamento decisorio da parte del giudice qui censurato.

Ne viene che il travisamento delle risultanze del certificato del casellario giudiziale intestato a [OSCURATO:PERSONA], in cui è incorso anche il Collegio di legittimità, non integra l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen., perché l'inesatta percezione delle risultanze processuali non ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).

3. A ciò va aggiunto che le deduzioni riguardanti l'inconferente motivazione, rassegnata nella sentenza oggetto del presente scrutinio, circa la prognosi negativa formulabile sul conto di [OSCURATO:PERSONA] - perché la Corte di appello di Catanzaro avrebbe giustificato il diniego della sospensione condizionale della pena in suo favore soltanto sull'esistenza a suo carico di due precedenti ostativi — non sono state articolate dalla difesa del ricorrente con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., ma soltanto con la memoria depositata in data 10 febbraio 2023.

4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla è dovuto alla parte civile rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] trattandosi di motivo riguardante il trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, Sezione Prima n. 24167 dell'il marzo 2022, depositata il 23 giugno 2022, che ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo che denuncia l'errore di fatto e l'errore materiale nei quali sarebbe incorsa questa Corte in relazione ai presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, nonché in relazione ai precedenti giudiziari del ricorrente. Deduce, al riguardo, che: I. sarebbe frutto di una macroscopica svista l'affermazione, contenuta nella sentenza censurata, secondo la quale il certificato del casellario a nome di [OSCURATO:PERSONA] riporterebbe due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (la prima pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 14/3/2018 e la seconda dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4/4/2018), dal momento che il ricorrente aveva riportato, al momento della commissione del fatto oggetto della sentenza sottoposta allo scrutinio della Corte di legittimità, una sola condanna alla pena,, sospesa, di mesi tre di reclusione, inflittagli con sentenza del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 14 marzo 2016, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 4 aprile 2018, di modo che, poiché la somma tra la pena inflittagli con la sentenza predetta e la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, inflittagli dal GUP del Tribunale di Catanzaro con la sentenza confermata dalla Corte di appello di quella città in data 15 dicembre 2020, non superava i due anni di reclusione, egli ben avrebbe potuto godere del beneficio invocato; - l'eccepita svista sarebbe stata determinata, oltretutto, da un errore contenuto nello stesso certificato del casellario allegato agli atti del processo nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di lesioni personali in danno di Vescio, posto che, alla data di commissione di tale reato, ossia il 16 luglio 2017, la sentenza di condanna per il delitto di minaccia aggravata pronunciata dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 4 aprile 2018 non era ancora irrevocabile. Sussistendo una situazione di eccezionale gravità è invocata anche la sospensione degli effetti della sentenza oggetto di ricorso straordinario. 3. Con requisitoria in data 13 gennaio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 16 gennaio 2023, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di una delle parti civili (Comune di [OSCURATO:PERSONA]), ha rassegnato conclusioni, con allegata nota-spese. 4. Con memoria trasmessa in Cancelleria, tramite PEC, in data 10 febbraio 2023, il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del proposto motivo, evidenziando come la Corte di cassazione fosse effettivamente incorsa in un errore di fatto, poiché la sola ratio, che avrebbe potuto essere valorizzata dalla Corte medesima ai fini del rigetto del motivo di ricorso relativo al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, era quella dell'esistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] di precedenti ostativi - invero inesistenti -, dal momento che nulla era stato argomentato dalla Corte territoriale in ordine alla seconda ratio sottesa alla decisione della Cassazione, ossia la prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati, come evincibile dalla sentenza di merito allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Questa Corte, con la sentenza Sezione Prima n. 24167 dell'Il marzo 2022, ha respinto il motivo di ricorso con il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], erano stati fatti valere «la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., nonché il travisamento del fatto in relazione all'impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena», motivando nel senso che gli elementi fattuali emergenti dalla ricostruzione del violento pestaggio posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in danno di Vescio, espressivi della «gravità delle modalità di realizzazione del reato», tanto più allarmante in considerazione «del negativo quadro di personalità dell'imputato», avevano «condotto la Corte territoriale a formulare, in maniera logicamente corretta, la prognosi negativa in ordine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena», senza che, oltretutto, si potesse dire che la stessa Corte territoriale l'osse incorsa in un travisamento nell'apprezzamento dei precedenti penali, dal momento che il certificato del casellario giudiziale a nome di [OSCURATO:PERSONA] riportava due condanne, entrambe a pena sospesa, per altrettanti episodi di minaccia (cfr. pagg. 20 e 21 della sentenza n. 24167/2022). 2. Tanto rilevato, osserva il Collegio che il segnalato errore di fatto circa l'esistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di precedenti condanne ostative al riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena non è tale da giustificare l'invocato rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.. In effetti, dalla motivazione rassegnata nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 15 dicembre 2020 - oggetto del sindacato della Prima Sezione penale di questa Corte -, con riguardo al trattamento sanzionatorio da applicare a [OSCURATO:PERSONA], emerge come le rationes decidendi sottese al diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. fossero in realtà due: una, sia pure non formalmente esplicitata, relativa alla <<gravità del reato», commesso, peraltro, «con modalità tipicamente mafiose» dall'imputato che «:risulta(va), inoltre, gravato da due precedenti penali per reati di minaccia» (cfr. pag. 285 della sentenza della Corte di appello di Catanzaro citata), quali elementi fattuali tali da non consentire la formulazione di una prognosi positiva quanto alla sua futura astensione dalla commissione di reati; l'altra, relativa alla fruizione del beneficio con riferimento alle due precedenti condanne. Trattasi di conclusione suffragata dall'utilizzazione da parte del Collegio di merito dell'avverbio 'inoltre', con la conseguenza che non vi è stato alcuno sconfinamento decisorio da parte del giudice qui censurato. Ne viene che il travisamento delle risultanze del certificato del casellario giudiziale intestato a [OSCURATO:PERSONA], in cui è incorso anche il Collegio di legittimità, non integra l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen., perché l'inesatta percezione delle risultanze processuali non ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). 3. A ciò va aggiunto che le deduzioni riguardanti l'inconferente motivazione, rassegnata nella sentenza oggetto del presente scrutinio, circa la prognosi negativa formulabile sul conto di [OSCURATO:PERSONA] - perché la Corte di appello di Catanzaro avrebbe giustificato il diniego della sospensione condizionale della pena in suo favore soltanto sull'esistenza a suo carico di due precedenti ostativi — non sono state articolate dalla difesa del ricorrente con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., ma soltanto con la memoria depositata in data 10 febbraio 2023. 4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto alla parte civile rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] trattandosi di motivo riguardante il trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Rigetta il r
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