CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Domenico avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato in data 18.10.2024 l'istanza di rideterminazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, della pena inflittagli con la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Considerato che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato e rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo se l'esecuzione della pena sia in corso, ma non anche nel caso di esaurimento del rapporto esecutivo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice della esecuzione che, in considerazione della intervenuta espiazione della pena, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della stessa, presentata a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, e di riconoscimento dei benefici di legge) (Sez. 1, n. 32193 del 28/5/2015, Quaresima, Rv. 264257 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 42858 del 29/5/2014, P.m. in proc. Gatto, Rv. 260697 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co