CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39509/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricOrso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura sia la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen che quello di cui all'art. 341-bis cod. pen. quanto a presupposto delle più persone è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha osservato, con pertinenti riferimenti ai dati probatori, come da un canto il ricorrente avesse minacciato i pubblici ufficiali che erano intenti allo svolgimento di compiti tAa.kla s istituzionali, nell'occorso ostacolati-~condotta 4;13:=11=12a7 d'altro canto, come nei pressi in cui si svolsero erano presentipiù persone ; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo la decisione fatto corretto riferimento ai precedenti penali anche specifici1tali da far ritenere congrua la pena in concreto irrogata ben al di sotto del valore medio edittale; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09