CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ben motivato ponendo in evidenza tratti di significativa pericolosità sociale, desunta dai numerosi ed allarmanti precedenti penali, dai carichi pendenti, dall'assenza di elementi da cui trare una rescissione dei legami con i contesti criminosi che lo hanno visto particolarmente attivo; rilevato che ha dato conto compiutamente di un consistente pericolo di recidiva; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il colinsi liere estensore Il presidente