CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentantepro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 517/2023depositata il 21/03/2023.Numero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel novembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.unipersonale, chiedendo che fosse accertata la responsabilità dellaconvenuta e dichiarato risolto, per grave inadempimento, ai sensi dell’art.1453 c.c., il contratto di agente escrow sottoscritto il 7 luglio 2016, concondanna della stessa al pagamento della somma di Euro 450.000, oltreinteressi, e al risarcimento dei danni subiti.La società convenuta rimaneva contumace, e il Tribunale, con sentenzadel 28 maggio 2019, rigettava la domanda.2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,deducendo l’erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado inordine alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla provadell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Anche nel giudizio d’appello la convenuta non si costituiva.2.1. La Corte d’appello di Ancona, con provvedimento del 21 dicembre2021, rinviava la causa all’udienza del 15 novembre 2022 per laprecisazione delle conclusioni; tale udienza, con provvedimento del 25ottobre 2022, veniva successivamente differita al 30 maggio 2023, e poianticipata, con provvedimento dell’11 gennaio 2023, al 7 marzo 2023; consuccessivo provvedimento del 24 gennaio 2023 la corte territorialedisponendosi la trattazione scritta della detta udienza ai sensi dell’art.127-ter c.p.c.In relazione all’udienza del 7 marzo 2023, le parti non depositavano notein sostituzione della stessa e la Corte rinviava quindi la causa per ilmedesimo adempimento all’udienza del 21 marzo 2023, sempre perNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter con termine sino alle ore 9:00del medesimo giorno per il deposito delle note scritte. Anche tale terminedecorreva senza attività difensive delle parti.2.2. Con sentenza n. 517 del 21 marzo 2023, la Corte d’appello dichiaravala estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c.,ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione degli artt.181 e 309 c.p.c.2.3. Successivamente, il [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza dirimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo laviolazione del termine minimo di quindici giorni previsto dall’art. 127-terc.p.c. per il deposito delle note scritte e la conseguente lesione del dirittodi difesa.L’istanza veniva rigettata, sul presupposto che la durata del secondotermine previsto dal comma 4 dell’art. 127-ter fosse rimessa alladiscrezionalità del giudice.3. Avverso la sentenza della corte anconetana il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inpersona del curatore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.3.1. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.3.2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendoper l’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 153, 155 e 127-ter, secondo e quarto comma, c.p.c., poiché laCorte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizioper mancato deposito delle note difensive, in violazione dei terminiperentori fissati dalla legge per la trattazione scritta ed in particolareNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026avrebbe erroneamente affermato, sebbene nell’ordinanza di rigettodell’istanza di rimessione in termini, che per il termine fissato dal giudiceai sensi del quarto comma dell’art. 127-ter non opererebbe una durataminima in mancanza di previsione espressa, rimanendo affidata al giudicela sua determinazione.Il ricorrente rileva che l’art. 127-ter, secondo comma, c.p.c. impone algiudice, nel disporre la sostituzione dell’udienza con trattazione scritta, diassegnare un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per ildeposito delle note e che la stessa norma ne prevede l’abbreviazione soloper particolari ragioni di urgenza. Nel caso di specie, invece, la Corteterritoriale aveva fissato la successiva udienza a soli quattordici giorni didistanza, senza indicare, nel relativo provvedimento, alcuna ragione diurgenza che potesse giustificare la riduzione del termine, come previstodallo stesso secondo comma.La ricorrente censura l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello delquarto comma dell’art. 127-ter c.p.c., secondo cui la durata del “nuovotermine perentorio” - da assegnarsi in caso di mancato deposito delle notenel primo termine - sarebbe rimessa alla discrezionalità del giudice. Talelettura, ad avviso del ricorrente, contrasta con la ratio unitaria delladisposizione, che impone di considerare il secondo termine identico alprimo anche quanto alla durata minima di quindici giorni, trattandosi diadempimento funzionalmente equivalente.La riduzione non motivata del termine, essendo questo perentorio e nonprorogabile ex art. 153 c.p.c., avrebbe pertanto comportato la violazionedelle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché un vizioprocedurale tale da inficiare la validità della pronuncia dichiarativadell’estinzione del processo.4.2. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 153 c.p.c. e 24 Cost., per avere laNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026Corte d’appello, nell’assegnare un termine inferiore a quello legale per ildeposito delle note difensive ex art. 127-ter c.p.c., compresso il diritto didifesa e il principio del contraddittorio.Il ricorrente osserva che i termini perentori previsti per lo svolgimento dicontraddittorio e la parità tra le parti, sicché la loro violazione comportaipso iure la lesione del diritto di difesa, indipendentemente dalla prova delconcreto pregiudizio subìto.Così disponendo, la Corte territoriale, nel dichiarare l’estinzione delprocesso per mancato deposito delle note scritte, avrebbe emesso unapronuncia viziata da nullità processuale, poiché adottata in violazione diun termine legale volto a garantire l’effettiva partecipazione delle parti alprocesso, anche nella forma della trattazione scritta.Vengono evocati, in proposito, i precedenti di Cass. Sez. Un., n.36596/2021, Cass. n. 29354/2019 e Cass. n. 7067/2017, secondo il cuiprincipio la violazione di termini perentori stabiliti per attività difensive -quali quelli relativi al deposito delle comparse conclusionali o delle repliche- determina automaticamente la nullità del procedimento e della sentenza,poiché impedisce il pieno dispiegarsi del contraddittorio.5. I motivi, congiuntamente esaminati, data la stretta connessione, sonoinfondati.La questione posta dal ricorso attiene alla durata del termine fissato dalgiudice ex art. 127-ter, quarto comma, secondo inciso, c.p.c. e, inparticolare, alla legittimità di un (secondo) termine inferiore a quindicigiorni.5.1. Si rileva che, nel secondo comma, l’art. 127-ter c.p.c. - introdottodalla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - consente al giudicedi sostituire l’udienza, anche se precedentemente fissata, con il depositotelematico di note scritte, assegnando alle parti un termine «perentorionon inferiore a quindici giorni» per il deposito delle note.Numero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026A questo proposito, questa Corte ha in più occasioni affermato che lascelta del modello procedurale della trattazione scritta vincola il giudice alrispetto integrale delle sue regole garantiste (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 6071 del 06/03/2025; Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024;Sez. L, Ordinanza n. 17717 del 27/06/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9874del 11/04/2024).In linea con tali premesse, è stato altresì precisato, in relazione al termineperentorio previsto dall’art. 127-ter, comma 2, c.p.c., che, in tema diudienza a trattazione scritta, l’anticipazione dell'udienza e della decisioneè legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-terc.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamenteconfigurandosi una violazione del contraddittorio per compressione deldiritto di difesa delle parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 371 del08/01/2025).L’assegnazione di un termine inferiore a quello previsto come perentoriodall’art. 127-ter, secondo comma, c.p.c. è certamente tale da privare laprevisione di un termine perentorio procedurale di qualsiasi valoresignificativo cogente, ostando la perentorietà del termine a qualsiasidiversa durata fissata dal giudice in via discrezionale.Il secondo comma, ultimo periodo, del medesimo articolo, prevede che ilgiudice, se ricorrono particolari ragioni di urgenza da indicare nelprovvedimento, il detto termine può essere abbreviato (e così quello pereventuali contestazioni sulla trattazione scritta).Se il giudice, in sede di applicazione riduce il termine perentorio di quindicigiorni di cui al primo inciso del secondo comma dell’art. 127-ter senzamotivare ai sensi del ricordato quarto incluso le ragioni urgenza, risultacertamente applicabile l’indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte, aisensi del quale comporta di per sé la nullità della sentenza l’impedimentofrapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere concompletezza il diritto di difesa perché «la violazione del principio delNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile soloall'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e ladifesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento delprocesso» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).5.2. Nel caso di specie non viene in rilievo il termine di cui al secondocomma dell’art. 127-ter, bensì quello di cui al quarto comma dell’art. 127-ter, a mente del quale «se nessuna delle parti deposita le note nel termineassegnato [che è quello di cui al secondo comma] il giudice assegna unnuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissaudienza».Tale disposizione prescrive in capo al giudice il potere-dovere, nel caso delmancato deposito di note entro il primo termine di cui all’art. 127-ter,secondo comma, c.p.c., di fissare un secondo termine con la funzione diconsentire, ancora una volta, la instaurazione (recte, prosecuzione) delcontraddittorio. Non solo: esso prescrive, per il caso di mancato depositodelle note di trattazione scritta, quale condotta ulteriormente reiterata,che «il giudice ordin[i] che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiar[i]l’estinzione del processo».In coerenza con tale finalità bene si è ritenuto che «l’art. 127-ter commaquarto cod. proc. civ. afferisce proprio al concreto dispiegarsi delcontraddittorio nel processo, in quanto il potere del giudice di pronunciarenel merito presuppone che la parte ne solleciti l’esercizio, giusta ilprincipio generale previsto dall’art. 99 cod. proc. civ.», di guisa chel’eventuale «decisione della causa nel merito, nonostante il mancatodeposito delle note ex art. 127-ter comma quarto cod. proc. civ., [è] diper sé motivo di nullità della sentenza» (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17717del 27/06/2024).5.2.1. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso si deve considerare laspecificità della disposizione del quarto comma, primo inciso, nell’affidareal giudice il potere di gestione del processo nel caso in cui la trattazioneNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026scritta fissata ai seni del secondo comma non abbia avuto luogo permancato deposito nel termine fissato ai sensi di esso (quello di legge oquello abbreviato) delle prescritte note.Il primo inciso del quarto comma prevede che il giudice, preso atto delmancato deposito delle note nel termine assegnato, assegni alle parti un«nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte» oppure fissil’udienza in prosecuzione. La norma qualifica il termine per la modalità ditrattazione scritta come perentorio, in alternativa alla fissazionedell’udienza, ma senza però indicare espressamente, a differenza delsecondo comma, la sua durata.A questo proposito, ritiene il Collegio che va valorizzata unainterpretazione letterale della norma, che trova peraltro riscontro anchealla luce di molteplici argomenti.A questo fine, assume innanzi tutto un rilievo preminente proprio ladiversa formulazione dei commi secondo e quarto dell’art. 127-ter c.p.c.,volta che il quarto comma non quantifica il termine da esso previsto,ancorché si preoccupi di qualificare la sua natura come di termine“perentorio”, al pari del secondo comma.Tale scelta è, in effetti, riconducibile al noto principio “lex ubi voluit dixit,ubi noluit tacuit”.Nel silenzio del legislatore quoad quantificazione, la perentorietà deltermine di cui all’art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., infatti, non puòvalere in sé come argomento per ritenere che lo stesso sia quantificabilein quindici giorni, al pari di quello di cui al secondo comma, sulla base diuna sorta di lettura sistematica dell’intera disposizione.A tal proposito, si rileva che la norma generale dell’art. 152 c.p.c. neldisciplinare l’ipotesi che sia il giudice a fissare termini a pena di decadenzaesige che sia la legge a prevederlo espressamente, sicché, la previsionedel quarto comma dell’art. 127-ter, là dove espressa appunto nel senso diassegnare al giudice il potere di fisare un termine perentorio senzaNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026quantificarlo, risulta perfettamente iscrivibile nell’àmbito della previsionegenerale dell’art. 152. Essa non correla limita l’ipotesi della fissazione daparte del giudice di un termine perentorio ad una espressa previsione dilegge estesa anche al quantum, cioè non esige che la previsione espressadebba essere accompagnata da quella di un termine, ma solo che essadebba qualificare il termine affidato al giudice come perentorio, cosìprestandosi a comprendere si tale ipotesi sia quello di specificazione delladurata del termine.Tanto impone, nell’esegesi dell’art. 127-ter, di fronte a due diverseprevisioni di termini perentori nella stessa disposizione, di assegnare allavolontà del legislatore manifestatasi con la specificazione della durata nelprimo caso e senza di essa nel secondo, di intendere l’intentio legis comeespressiva di scelte letterali significative e non suscettibili, quanto allaseconda di integrazione sulla base della prima.D’altro canto, sul piano dell’esegesi teleologica, la scelta del legislatore dilasciare al giudice nel quarto comma la fissazione della durata del termineperentorio per la nuova trattazione scritta, si spiega chiaramente per ilfatto che essa si ricollega ad una voluta inerzia delle parti, concretatasicertamente nel disporre della tutela giurisdizionale quanto alla durataragionevole del processo a carico della collettività. Sicché, si vuole affidareal giudice la valutazione di questo atteggiamento e, dunque, dellafissazione del termine per la prosecuzione del processo.Si aggiunga che la previsione della trattazione scritta sostitutivadell’udienza è alternativa alla fissazione di un’udienza, il che colloca lascelta del giudice circa il termine della prima o della seconda su un pianoche non è quello di cui al primo comma dello stesso art. 127-ter.Anche questo rilievo esclude che il termine di cui al quarto commasoggiaccia alla durata di cui a quello del secondo.Di fronte ad un atteggiamento di disinteresse delle parti, che entro ilprimo termine di cui al secondo comma non hanno provveduto al depositoNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026di note, risulta pienamente giustificata l’assegnazione di un termine ancheinferiore a quindici giorni, non ponendosi la stessa esigenza di difesa difronte alla negazione dell’oralità che - all’opposto - valeva in relazioneall’art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., la quale non a caso è statatutelata dal legislatore con la previsione dell’opposizione della partedisciplinata dal secondo inciso dello stesso secondo comma (e di quellaspecifica per il caso di cui all’art. 128 c.p.c. di cui al terzo inciso).5.3. Venendo al caso di specie, correttamente dunque la Corte territorialeha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzionedel processo, quale naturale epilogo prescritto dalla legge a fronte delreiterato disinteresse delle parti alla decisione della causa, non avendoqueste provveduto al deposito di note scritte entro il secondo termineperentorio di cui all’art. 127-ter, quarto comma, c.p.c. fissatolegittimamente dal giudice in misura inferiore a quindici giorni, cioè inquattordici giorni.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, sulla base del seguente principio didiritto: La durata del termine perentorio di cui al quarto comma, primoinciso dell’art. 127-ter c.p.c. può essere fissata dal giudice e non devecommisurarsi ai quindici giorni fissati dal primo inciso del secondo commadella stessa norma per il termine da osservarsi per il provvedimento di cuial primo comma della norma. .7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,stante l’indefensio della parte intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 21060/2023Numero sezionale 4368/2025Numero di raccolta generale 8456/2026Data pubblicazione 04/04/2026pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 deld.p.r. n. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 novembre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]