CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 40127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZA_ dato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che non prevede la censurabilità della motivazione sulla pena concordata; Rilevato che, quanto alle ragioni della confisca, il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della incensurabile motivazione a riguardo; All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] --Le) L-- D E [OSCURATO:PERSONA] 24 OTT 20221 [OSCURATO:PERSONA]