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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10895/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12021/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 36/11//12, depositata il 16 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 marzo 2012, che, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha accolto il ricorso della contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2003 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio contestava la contabilizzazione di operazioni inesistenti, assumendo il ruolo di soggetto fittiziamente interposto della contribuente nei rapporti tra i fornitori di spazi pubblicitari e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e, per tale motivo, disconosceva il diritto della società alla deduzione dei costi e alla detrazione della relativa i.v.a.; - la Commissione regionale ha accolto il gravame della contribuente evidenziando che quest'ultima svolgeva la sua attività di intermediazione tra i soggetti che concedevano spazi pubblicitari e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che riceveva dai clienti richieste di utilizzazione di tali spazi; - il ricorso è affidato a due motivi; - la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - in relazione alla questione relativa all'ammissibilità del ricorso, rilevata sotto il profilo della sua tempestiva, deve osservarsi che l'impugnazione è stata proposta nel rispetto del cd. termine lungo annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua previgente formulazione, applicabile ratione temporis, atteso che il ricorso originario è stati presentato prima del 4 luglio 2009; - ciò posto, con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 37, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto deducibili i costi in oggetto benché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto aventi ad oggetto prestazioni mai rese alla contribuente, bensì a diverso soggetto (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); - il motivo è infondato;- è principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello per cui l'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili; - orbene, nel caso in esame la sentenza di appello ha escluso la fittizietà dell'interposizione della contribuente nell'attività di intermediazione nella fornitura di spazi pubblicitari, rilevando che la stessa ha svolto tale attività «tra le società che vendevano spazi pubblicitari per le inserzioni e la [OSCURATO:PERSONA] che riceveva da clienti richieste di pubblicità»; - ha aggiunto che l'attività si è svolta mediante «regolari» contratti - per tali dovendo intendersi contratti rappresentativi di operazioni economiche - conclusi, da un lato, con le aziende veditrici degli spazi pubblicitari e, dall'altro, con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - la sentenza di appello, all'esito della valutazione delle risultanze probatorie, ha, dunque, escluso la contestata inesistenza delle operazioni, per cui correttamente ha riconosciuto il diritto della contribuente alla deduzione dei costi alla deduzione dei costi e alla detrazione della relativa i.v.a.; - sotto altro profilo, la doglianza dell'Amministrazione finanziaria, nella parte in cui contesta la valutazione effettuata dalla Commissione regionale in ordine alla inesistenza della contestata interposizione fittizia della contribuente nei rapporti tra fornitori e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è inammissibile, in quanto si risolve in una censura della valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass.28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il secondo motivo la ricorrente deduce l'insufficiente motivazione della sentenza su fatti decisivi e controversi, in relazione alla mancata considerazione del fatto che le condizioni economiche praticate erano state riconosciute dai fornitori alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che la contribuente applicava un ricarico esorbitante alla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che sia i fornitori, sia i clienti riconoscevano solo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale partner commerciale; - il motivo è inammissibile; - le menzionate circostanza di fatto che, secondo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, sarebbero state pretermesse o insufficientemente esaminate sono, quanto alle prima due, prive di decisività, in quanto inidonee a dimostrare, quand'anche effettivamente dimostrare, la fittizietà delle operazioni contabilizzate; - quanto all'ultimo elemento fattuale dedotto, la Commissione regionale ha, sia pure indirettamente, accertato che la contribuente ha posto in essere le contestate operazioni economiche sia, a monte, con i fornitori di spazi pubblicitari, sia, a valle, con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., svolgendo un'effettiva attività di intermediazione; - in tal modo, la sentenza mostra di prendere in esame il fatto controverso dedotto dall'Ufficio, ma di ritenerlo non dimostrato e, anzi, smentito dagli elementi probatori acquisiti; - anche in tal caso, la doglianza prospettata si risolve in un'inammissibile contestazione della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12021/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 36/11//12, depositata il 16 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 marzo 2012, che, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha accolto il ricorso della contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2003 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio contestava la contabilizzazione di operazioni inesistenti, assumendo il ruolo di soggetto fittiziamente interposto della contribuente nei rapporti tra i fornitori di spazi pubblicitari e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e, per tale motivo, disconosceva il diritto della società alla deduzione dei costi e alla detrazione della relativa i.v.a.; - la Commissione regionale ha accolto il gravame della contribuente evidenziando che quest'ultima svolgeva la sua attività di intermediazione tra i soggetti che concedevano spazi pubblicitari e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che riceveva dai clienti richieste di utilizzazione di tali spazi; - il ricorso è affidato a due motivi; - la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - in relazione alla questione relativa all'ammissibilità del ricorso, rilevata sotto il profilo della sua tempestiva, deve osservarsi che l'impugnazione è stata proposta nel rispetto del cd. termine lungo annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua previgente formulazione, applicabile ratione temporis, atteso che il ricorso originario è stati presentato prima del 4 luglio 2009; - ciò posto, con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 37, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto deducibili i costi in oggetto benché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto aventi ad oggetto prestazioni mai rese alla contribuente, bensì a diverso soggetto (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); - il motivo è infondato;- è principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello per cui l'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili; - orbene, nel caso in esame la sentenza di appello ha escluso la fittizietà dell'interposizione della contribuente nell'attività di intermediazione nella fornitura di spazi pubblicitari, rilevando che la stessa ha svolto tale attività «tra le società che vendevano spazi pubblicitari per le inserzioni e la [OSCURATO:PERSONA] che riceveva da clienti richieste di pubblicità»; - ha aggiunto che l'attività si è svolta mediante «regolari» contratti - per tali dovendo intendersi contratti rappresentativi di operazioni economiche - conclusi, da un lato, con le aziende veditrici degli spazi pubblicitari e, dall'altro, con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - la sentenza di appello, all'esito della valutazione delle risultanze probatorie, ha, dunque, escluso la contestata inesistenza delle operazioni, per cui correttamente ha riconosciuto il diritto della contribuente alla deduzione dei costi alla deduzione dei costi e alla detrazione della relativa i.v.a.; - sotto altro profilo, la doglianza dell'Amministrazione finanziaria, nella parte in cui contesta la valutazione effettuata dalla Commissione regionale in ordine alla inesistenza della contestata interposizione fittizia della contribuente nei rapporti tra fornitori e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è inammissibile, in quanto si risolve in una censura della valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass.28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il secondo motivo la ricorrente deduce l'insufficiente motivazione della sentenza su fatti decisivi e controversi, in relazione alla mancata considerazione del fatto che le condizioni economiche praticate erano state riconosciute dai fornitori alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che la contribuente applicava un ricarico esorbitante alla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che sia i fornitori, sia i clienti riconoscevano solo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale partner commerciale; - il motivo è inammissibile; - le menzionate circostanza di fatto che, secondo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, sarebbero state pretermesse o insufficientemente esaminate sono, quanto alle prima due, prive di decisività, in quanto inidonee a dimostrare, quand'anche effettivamente dimostrare, la fittizietà delle operazioni contabilizzate; - quanto all'ultimo elemento fattuale dedotto, la Commissione regionale ha, sia pure indirettamente, accertato che la contribuente ha posto in essere le contestate operazioni economiche sia, a monte, con i fornitori di spazi pubblicitari, sia, a valle, con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., svolgendo un'effettiva attività di intermediazione; - in tal modo, la sentenza mostra di prendere in esame il fatto controverso dedotto dall'Ufficio, ma di ritenerlo non dimostrato e, anzi, smentito dagli elementi probatori acquisiti; - anche in tal caso, la doglianza prospettata si risolve in un'inammissibile contestazione della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza c
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