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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16129/2026

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dirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende- ricorrenti -controall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende- controricorrente -e controProcuratore generale della Repubblica presso la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diAlessandria- intimati -Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 935/2021 della Corte d’Appello di Torino,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Su istanza del pubblico ministero, il Tribunale diAlessandria dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Contro la sentenza di fallimento la società e il suo legalerappresentante proposero reclamo, ribadendo le contestazionigià sollevate su presupposto di fallibilità di cui all’art. 15, ultimocomma, legge fall., sussistenza dei requisiti dimensionalidell’impresa necessari per la dichiarazione di fallimento e statodi insolvenza.La Corte d’Appello di Torino rigettò il reclamo,disattendendo tutti i motivi di gravame.Contro la sentenza della corte territoriale Geos GreenS.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] FrancescoRomanengo hanno presentato ricorso per cassazione articolatoin nove motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità della Sentenza in relazioneall’art. 132 c.p.c. per omessa indicazione di una parte delgiudizio in cui è stata pronunciata»I ricorrenti si dolgono che nella impugnata sentenza ilnome di [OSCURATO:PERSONA] risulta indicato soloNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non anchequale reclamante in nome proprio.1.1.

Il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti, DarioMaria [OSCURATO:PERSONA] in particolare, non hanno alcuninteresse a censurare la sentenza sotto questo profilo.Poiché il reclamo è stato respinto dalla corte d’appello concondanna della parte soccombente alla rifusione delle spese dilite, interessato a censurare la sentenza sotto questo profilosarebbe stato, semmai, il fallimento, chiedendo che la condannasia pronunciata anche nei confronti della persona fisica dellegale rappresentante, il cui patrimonio non è assoggettato alpignoramento universale derivante dalla dichiarazione difallimento.L’errore in cui è caduto il giudice a quo non impedisce aDario [OSCURATO:PERSONA] di proporre, anche a titolopersonale, il ricorso per cassazione sotto ogni altro profilo,sicché egli non subisce alcun pregiudizio dalla omessa menzionedella sua partecipazione al processo in veste di reclamante.

Nérisulta in alcun modo tradito o diminuito per questa omissionel’oggetto del processo, trattandosi comunque di accertare ipresupposti per la dichiarazione di fallimento della sola società.Infine, essendo unico il reclamo presentato sia a titolopersonale, sia in rappresentanza della società, non vi sonomotivi di impugnazione che la corte territoriale non abbiaconsiderato in conseguenza dell’omessa indicazione dellapersona fisica quale parte reclamante.

In proposito, è appena ilcaso di rilevare – in replica all’unico accenno in senso contrariocontenuto nell’illustrazione del motivo di ricorso – che eventualicrediti vantati a titolo personale dal legale rappresentante nonNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026potrebbero valere «ai fini della compensazione del credito dellaBanca» verso la società.

È infatti nozione elementare che lacompensazione opera solo quando «due persone sono obbligatel’una verso l’altra» (art. 1241 c.c.).2.

Il secondo motivo prospetta, questa volta avutoriguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di «omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti con riferimento all’art. 5 legge fall.sullo stato di insolvenza».Il fatto decisivo di cui si assume l’omesso l’esame èl’accordo intervenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e lasua principale creditrice, ovverosia la banca mutuante titolaredi ipoteca fondiaria sul complesso immobiliare di proprietà dellaricorrente, costruito in regime di edilizia agevolata destinata adalloggi popolari.

I ricorrenti osservano che, secondo taleaccordo, la restituzione del mutuo sarebbe dovuta avvenire«esclusivamente mediante corresponsione dei canoni dilocazione degli alloggi costruendi, i cui importi dovranno fareriferimento a parametri indicati dal Comune».2.1.

Il motivo è inammissibile, perché quel documento el’accordo ivi contenuto furono in effetti presi in considerazionedalla corte territoriale.

È lo stesso ricorso a metterlo in evidenza,laddove riporta l’osservazione dei giudici che «quanto affermatoda parte reclamante in merito all’esistenza di un accordo tuttoravincolante per la banca, per cui il pagamento delle rate di mutuosarebbe dovuto avvenire mediante versamento dei canoni dilocazione dell’immobile ipotecato, risulta smentito dall’atto diprecetto, che comprova l’esistenza di un debito scaduto e nonpagato e la decadenza dal beneficio del termine».Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026I ricorrenti affermano che la corte d’appello non avrebbepotuto esprimersi in questi termini su quel documento, «se loavesse adeguatamente considerato».

Ma ciò svela la realeintenzione di richiedere alla corte di legittimità un diverso(asseritamente adeguato) esame del documento, dietro ladichiarata e formale denuncia di un vizio di omesso esame,censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’invocatoart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.3.

Il terzo motivo denuncia, di nuovo ex art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., «error in procedendo per nullità della Sentenzaper violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. per motivazione apparente».L’inadeguata considerazione del documento contenentel’accordo stipulato con la banca il 29.12.2011 viene quiriproposta a sostegno della prospettata nullità della sentenzaper mancanza di una reale motivazione sulla insolvenza dellasocietà dichiarata fallita.

I ricorrenti osservano che laperdurante validità ed efficacia di quell’accordo non potevaessere negata sulla base del semplice fatto che la banca avessenotificato precetto per il pagamento dell’intero residuo debitoderivante dal contratto di mutuo.

Inoltre, sostengono che [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto essere considerata insolvente,dal momento che ben avrebbe potuto, volendolo, riversare allabanca i canoni di locazione pagati dagli assegnatari degli alloggidi edilizia popolare.3.1.

Anche questo motivo è inammissibile, ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché non si confronta con i notiNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026limiti posti alla sindacabilità, da parte della Corte di Cassazione,del vizio di motivazione della sentenza.Bisogna allora ricordare che, dopo la riforma dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012), è consentito il ricorso per cassazione per denunciare ilvizio di motivazione solo nei casi estremi di «mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazioneapparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della semplice«insufficienza» della motivazione (v.

Cass.

S.u. n. 8053/2014 enumerose successive conformi).La corte d’appello ha motivato l’accertamentodell’insolvenza facendo riferimento al mancato pagamento deidebiti nei confronti della banca (rilevando che, quand’anchefosse nullo il contratto di mutuo, resterebbe l’obbligo,pacificamente inadempiuto, di restituire il capitale percepito) enei confronti delle agenzie fiscali (sottolineando l’irrilevanzadella «mera intenzione della società di accedere a piani dirateizzazione»).

A tutto concedere, l’asserita inadeguataconsiderazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della possibilitàche i massicci e diffusi inadempimenti fossero l’effetto di unascelta volontaria, e non di impossibilità di adempiere, potrebbeintegrare gli estremi di una motivazione insufficiente, non certoinesistente, il che esula dal controllo in questa sede dilegittimità.4.

Con il quarto motivo si censurano «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1418, comma 1, c.c. e 38, comma 2,Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026TUB, per avere il Collegio di merito fallimentare trascuratoincidentalmente che il credito della banca si fondava su uncontratto nullo».

Il motivo è formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Si prospetta l’erroneità della decisione assunta dalla corteterritoriale, per non avere tenuto conto della nullità delcontratto di mutuo fondiario stipulato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inragione del superamento dei limiti di finanziabilità dettatidall’art. 38, comma 2, T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993) e dallerelative norme regolamentari.4.1.

Il motivo è palesemente inammissibile, perché non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.Oggetto del giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimentonon è certo l’accertamento della validità o della nullità delcontratto di mutuo.

In ogni caso, la corte piemontese, ai fini delgiudizio che le competeva (accertamento dello stato diinsolvenza) ha considerato e ritenuto irrilevante la possibilenullità del contratto di mutuo, osservando che sarebbe in ognicaso residuata l’obbligazione di restituire, a titolo di indebito,l’ingente capitale percepito (€ 2.950.000), sia pure al netto degliimporti già versati.È quindi a titolo di semplice precisazione che vale la penadi ricordare che la nullità del contratto di mutuo fondiario,perché stipulato in violazione dei limiti economici difinanziabilità in rapporto al valore dei beni ipotecati (art. 38T.U.B.), è stata nel frattempo esclusa dalle Sezioni unite diquesta Corte (Sentenza n. 33719/2022).5.

Il quinto motivo prospetta, ancora con riguardo all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’art. 1186 c.c. per avere il Collegio di merito fallimentareerroneamente applicato al caso di specie, incidentalmente, conriferimento al credito della banca la norma suindicata sulladecadenza dal beneficio del termine».Si censura il riferimento, nella motivazione della sentenza,alla «decadenza dal beneficio del termine», con riferimento alcontratto di mutuo fondiario stipulato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che la banca non si sarebbe mai avvalsadella decadenza dal beneficio del termine, che invece richiedeun’esplicita iniziativa del creditore.5.1.

Il motivo è inammissibile, per la semplice ragione cheil cenno alla decadenza del beneficio del termine, sebbeneinappropriato, non svolge alcuna effettiva funzione ai fini dellamotivazione in merito all’accertamento dello stato di insolvenza.L’art. 1186 c.c. attribuisce al creditore un rimedio in casodi pericolo di futuro inadempimento di un’obbligazione nonancora scaduta.

Nel caso di specie, la banca aveva notificatoalla mutuataria atto di precetto sul presupposto (del resto quiriconosciuto, e quasi rivendicato, nel ricorso) che non eranostate pagate le rate scadute del mutuo.

E il precetto aveva adoggetto l’intero debito residuo, avendo invocato la banca larisoluzione stragiudiziale del contratto, in forza della clausolarisolutiva espressa (art. 1456 c.c.).

Nulla a che vedere,pertanto, con il mero pericolo di un futuro inadempimento e conla disciplina contenuta nell’art. 1186 c.c.6.

Fa seguito il sesto motivo, con cui – sempre in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – i ricorrenti prospettano«violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 9, leggefall., avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto superataNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026la soglia di fallibilità sulla base di debiti che, in quantocontestati, non potevano essere considerati non pagati».I ricorrenti ribadiscono le contestazioni mosse alle pretesecreditorie della banca e aggiungono quelle relative ai debitifiscali, al fine di sostenere la tesi che il fallimento non sarebbepotuto essere dichiarato, in mancanza di prova di «debiti scadutie non pagati» di ammontare complessivo non inferiore a €30.000.6.1.

Anche questo motivo non supera la soglia dellaammissibilità, dal momento che non si confronta conl’assorbente considerazione della corte d’appello che il debitoderivante dal mutuo fondiario – anche ipotizzando la sua nullitàe tenendo conto degli importi già versati dalla mutuataria primadi rendersi del tutto inadempiente – sarebbe stato comunqueingente e, in particolare, ben superiore all’importo minimo di cuiall’invocato art. 15, comma 9, legge fall.È il caso di aggiungere che, proprio nell’ipotesi della nullitàcontrattuale, auspicata dai ricorrenti, il credito da ripetizione diindebito sarebbe stato immediatamente esigibile e non sarebbestato sicuramente più invocabile l’accordo per il pagamentomediante versamento dei canoni di locazione, che del mutuofaceva parte come patto integrante successivo.

Viceversa, incaso di validità del contratto, sarebbe stata del tuttoingiustificata la pacifica interruzione di qualsiasi pagamentounilateralmente adottata dalla mutuataria.7.

Il settimo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026parti con riferimento agli artt. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e68 del d.lgs. n. 546 del 1992».I ricorrenti contestano alla corte territoriale di non avereesaminato la probabile fondatezza dei ricorsi al giudicetributario proposti dalla società contro gli accertamenti fiscaliper IMU notificati dal Comune di Alessandria.

Ciò sul dichiaratopresupposto che l’eventuale fondatezza di quei ricorsi e laconseguente inesistenza di quel debito fiscale sarebberorisultate decisive al fine di escludere lo stato di insolvenza dellasocietà.7.1.

Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché non èaffatto vero che il passaggio della sentenza in cui si tratta deldebito IMU svolga una funzione decisiva nella motivazione dellacorte d’appello sullo stato di insolvenza.

Si tratta soltanto diun’aggiunta rispetto all’essenziale e ribadito rilievo del mancatopagamento delle rate del mutuo ipotecario.In secondo luogo, l’ipotesi dell’omesso esame rimaneesclusa dalla constatazione che il giudice del merito hamenzionato, non soltanto gli accertamenti del Comune diAlessandria, ma anche il fatto che quegli accertamenti eranostati impugnati davanti al giudice tributario.

Il mancato esameincidentale del contenuto di quei ricorsi potrebbe essere quindicriticato, tutt’al più, sotto il profilo della completezza dellamotivazione (insindacabile in sede di legittimità), ma non subspecie di omesso esame.8.

L’ottavo motivo prospetta un ulteriore «omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),questa volta «con riferimento all'art. 2932 c.c.».Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/20269.

All’ottavo motivo è strettamente collegato il nono, checensura «error in procedendo per nullità della Sentenza inrelazione all’art. 115 c.p.c. per errore di percezione di proveofferte» (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).10.

Nella motivazione della sentenza impugnata si dà attoche [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era risultata soccombente, con condannaalla rifusione delle spese di lite, in una causa intentata da unterzo (la società indicata quale [OSCURATO:SOCIETA].), volta a ottenere,ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che tenesse luogo delcontratto definitivo di compravendita del medesimo compendioimmobiliare oggetto di ipoteca fondiaria di cui si èabbondantemente trattato sopra.

Il trasferimento dell’immobileera condizionato al pagamento, da parte della promissariaacquirente, del saldo del prezzo, pari a € 1.297.000.I ricorrenti contestato alla corte d’appello di non avereesaminato il fatto che quell’ingente credito, ove pagato dallapromissaria acquirente, avrebbe consentito di soddisfareampiamente il debito verso la banca, tenuto conto che questaavrebbe comunque conservato l’ipoteca sull’immobile.

Inoltre,con riguardo al debito per il rimborso delle spese legali, iricorrenti rilevano di avere chiesto in via riconvenzionale, inquella medesima causa, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituzione dell’importo di € 700.000 «corrisposto daquest’ultima in esecuzione del contratto medesimo» econtestano alla corte d’appello di non avere considerato chequell’importo a credito, «oltre a quello di € 1.297.000» (sic),andava a «porsi in compensazione con la condanna alle speselegali».Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/202610.1.

Il motivo è inammissibile, perché in prospettazionenon comprensibile, nella vistosa irrazionalità dei suoipresupposti.In sintesi, davvero non si comprende come si pretenda disostenere che lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbecontraddetto, o sarebbe stato superato e risolto, per il fatto diessere risultata la società soccombente nella causa contro diessa intentata da [OSCURATO:SOCIETA]Più in dettaglio, è del tutto errata e irrazionale laprospettata somma dei crediti per il saldo del prezzo e per laripetizione di indebiti pagamenti effettuati in esecuzione delmedesimo contratto preliminare, a prescindere dall’ulterioreconsiderazione che non si spiega a che titolo la promittentevenditrice avrebbe corrisposto un’ingente somma allapromissaria acquirente «in esecuzione del contratto» e che sitrascura la circostanza che la domanda riconvenzionale non erastata evidentemente accolta dal giudice.In definitiva, come correttamente ritenuto dal giudice delmerito, l’avere subito una decisione che dispone il trasferimentodel compendio immobiliare a un altro soggetto condizionato alpagamento di un saldo prezzo inferiore al debito residuo versoil creditore ipotecario poteva avere semmai aggravato, e noncerto risolto, lo stato di insolvenza in cui versava Geos GreenS.r.l.11.

Da ultimo, merita un cenno la memoria illustrativadepositata dai ricorrenti, nella parte in cui si dà notizia che ilfallimento avrebbe rinunciato alla liquidazione degli immobili esi chiede l’autorizzazione alla produzione di documenti acomprova di tale circostanza.Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/202611.1.

La produzione dei documenti non è ovviamenteconsentita, perché essi non «riguardano la nullità della sentenzaimpugnata e l’ammissibilità del ricorso» (art. 372 c.p.c.).Ad ogni buon conto, la riferita rinuncia alla liquidazionedei beni, perché «privi di reale utilità per il Fallimento»(ovverosia ai sensi dell’art. 104-ter, comma 8, legge fall.), vapiuttosto nel senso di una ulteriore conferma dell’insolvenzadella società, essendosi constatata l’insufficienza del valore delcompendio ipotecato a soddisfare anche solo il credito dellabanca mutuante.

Non può certo dimostrare, al contrario,l’inesistenza dell’insolvenza.12.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese delgiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.13.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del31.3.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende- ricorrenti -controall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende- controricorrente -e controProcuratore generale della Repubblica presso la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diAlessandria- intimati -Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 935/2021 della Corte d’Appello di Torino,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Su istanza del pubblico ministero, il Tribunale diAlessandria dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Contro la sentenza di fallimento la società e il suo legalerappresentante proposero reclamo, ribadendo le contestazionigià sollevate su presupposto di fallibilità di cui all’art. 15, ultimocomma, legge fall., sussistenza dei requisiti dimensionalidell’impresa necessari per la dichiarazione di fallimento e statodi insolvenza.La Corte d’Appello di Torino rigettò il reclamo,disattendendo tutti i motivi di gravame.Contro la sentenza della corte territoriale Geos GreenS.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] FrancescoRomanengo hanno presentato ricorso per cassazione articolatoin nove motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità della Sentenza in relazioneall’art. 132 c.p.c. per omessa indicazione di una parte delgiudizio in cui è stata pronunciata»I ricorrenti si dolgono che nella impugnata sentenza ilnome di [OSCURATO:PERSONA] risulta indicato soloNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non anchequale reclamante in nome proprio.1.1. Il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti, DarioMaria [OSCURATO:PERSONA] in particolare, non hanno alcuninteresse a censurare la sentenza sotto questo profilo.Poiché il reclamo è stato respinto dalla corte d’appello concondanna della parte soccombente alla rifusione delle spese dilite, interessato a censurare la sentenza sotto questo profilosarebbe stato, semmai, il fallimento, chiedendo che la condannasia pronunciata anche nei confronti della persona fisica dellegale rappresentante, il cui patrimonio non è assoggettato alpignoramento universale derivante dalla dichiarazione difallimento.L’errore in cui è caduto il giudice a quo non impedisce aDario [OSCURATO:PERSONA] di proporre, anche a titolopersonale, il ricorso per cassazione sotto ogni altro profilo,sicché egli non subisce alcun pregiudizio dalla omessa menzionedella sua partecipazione al processo in veste di reclamante. Nérisulta in alcun modo tradito o diminuito per questa omissionel’oggetto del processo, trattandosi comunque di accertare ipresupposti per la dichiarazione di fallimento della sola società.Infine, essendo unico il reclamo presentato sia a titolopersonale, sia in rappresentanza della società, non vi sonomotivi di impugnazione che la corte territoriale non abbiaconsiderato in conseguenza dell’omessa indicazione dellapersona fisica quale parte reclamante. In proposito, è appena ilcaso di rilevare – in replica all’unico accenno in senso contrariocontenuto nell’illustrazione del motivo di ricorso – che eventualicrediti vantati a titolo personale dal legale rappresentante nonNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026potrebbero valere «ai fini della compensazione del credito dellaBanca» verso la società. È infatti nozione elementare che lacompensazione opera solo quando «due persone sono obbligatel’una verso l’altra» (art. 1241 c.c.).2. Il secondo motivo prospetta, questa volta avutoriguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di «omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti con riferimento all’art. 5 legge fall.sullo stato di insolvenza».Il fatto decisivo di cui si assume l’omesso l’esame èl’accordo intervenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e lasua principale creditrice, ovverosia la banca mutuante titolaredi ipoteca fondiaria sul complesso immobiliare di proprietà dellaricorrente, costruito in regime di edilizia agevolata destinata adalloggi popolari. I ricorrenti osservano che, secondo taleaccordo, la restituzione del mutuo sarebbe dovuta avvenire«esclusivamente mediante corresponsione dei canoni dilocazione degli alloggi costruendi, i cui importi dovranno fareriferimento a parametri indicati dal Comune».2.1. Il motivo è inammissibile, perché quel documento el’accordo ivi contenuto furono in effetti presi in considerazionedalla corte territoriale. È lo stesso ricorso a metterlo in evidenza,laddove riporta l’osservazione dei giudici che «quanto affermatoda parte reclamante in merito all’esistenza di un accordo tuttoravincolante per la banca, per cui il pagamento delle rate di mutuosarebbe dovuto avvenire mediante versamento dei canoni dilocazione dell’immobile ipotecato, risulta smentito dall’atto diprecetto, che comprova l’esistenza di un debito scaduto e nonpagato e la decadenza dal beneficio del termine».Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026I ricorrenti affermano che la corte d’appello non avrebbepotuto esprimersi in questi termini su quel documento, «se loavesse adeguatamente considerato». Ma ciò svela la realeintenzione di richiedere alla corte di legittimità un diverso(asseritamente adeguato) esame del documento, dietro ladichiarata e formale denuncia di un vizio di omesso esame,censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’invocatoart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.3. Il terzo motivo denuncia, di nuovo ex art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., «error in procedendo per nullità della Sentenzaper violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. per motivazione apparente».L’inadeguata considerazione del documento contenentel’accordo stipulato con la banca il 29.12.2011 viene quiriproposta a sostegno della prospettata nullità della sentenzaper mancanza di una reale motivazione sulla insolvenza dellasocietà dichiarata fallita. I ricorrenti osservano che laperdurante validità ed efficacia di quell’accordo non potevaessere negata sulla base del semplice fatto che la banca avessenotificato precetto per il pagamento dell’intero residuo debitoderivante dal contratto di mutuo. Inoltre, sostengono che [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto essere considerata insolvente,dal momento che ben avrebbe potuto, volendolo, riversare allabanca i canoni di locazione pagati dagli assegnatari degli alloggidi edilizia popolare.3.1. Anche questo motivo è inammissibile, ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché non si confronta con i notiNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026limiti posti alla sindacabilità, da parte della Corte di Cassazione,del vizio di motivazione della sentenza.Bisogna allora ricordare che, dopo la riforma dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012), è consentito il ricorso per cassazione per denunciare ilvizio di motivazione solo nei casi estremi di «mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazioneapparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della semplice«insufficienza» della motivazione (v. Cass. S.u. n. 8053/2014 enumerose successive conformi).La corte d’appello ha motivato l’accertamentodell’insolvenza facendo riferimento al mancato pagamento deidebiti nei confronti della banca (rilevando che, quand’anchefosse nullo il contratto di mutuo, resterebbe l’obbligo,pacificamente inadempiuto, di restituire il capitale percepito) enei confronti delle agenzie fiscali (sottolineando l’irrilevanzadella «mera intenzione della società di accedere a piani dirateizzazione»). A tutto concedere, l’asserita inadeguataconsiderazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della possibilitàche i massicci e diffusi inadempimenti fossero l’effetto di unascelta volontaria, e non di impossibilità di adempiere, potrebbeintegrare gli estremi di una motivazione insufficiente, non certoinesistente, il che esula dal controllo in questa sede dilegittimità.4. Con il quarto motivo si censurano «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1418, comma 1, c.c. e 38, comma 2,Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026TUB, per avere il Collegio di merito fallimentare trascuratoincidentalmente che il credito della banca si fondava su uncontratto nullo». Il motivo è formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Si prospetta l’erroneità della decisione assunta dalla corteterritoriale, per non avere tenuto conto della nullità delcontratto di mutuo fondiario stipulato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inragione del superamento dei limiti di finanziabilità dettatidall’art. 38, comma 2, T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993) e dallerelative norme regolamentari.4.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.Oggetto del giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimentonon è certo l’accertamento della validità o della nullità delcontratto di mutuo. In ogni caso, la corte piemontese, ai fini delgiudizio che le competeva (accertamento dello stato diinsolvenza) ha considerato e ritenuto irrilevante la possibilenullità del contratto di mutuo, osservando che sarebbe in ognicaso residuata l’obbligazione di restituire, a titolo di indebito,l’ingente capitale percepito (€ 2.950.000), sia pure al netto degliimporti già versati.È quindi a titolo di semplice precisazione che vale la penadi ricordare che la nullità del contratto di mutuo fondiario,perché stipulato in violazione dei limiti economici difinanziabilità in rapporto al valore dei beni ipotecati (art. 38T.U.B.), è stata nel frattempo esclusa dalle Sezioni unite diquesta Corte (Sentenza n. 33719/2022).5. Il quinto motivo prospetta, ancora con riguardo all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’art. 1186 c.c. per avere il Collegio di merito fallimentareerroneamente applicato al caso di specie, incidentalmente, conriferimento al credito della banca la norma suindicata sulladecadenza dal beneficio del termine».Si censura il riferimento, nella motivazione della sentenza,alla «decadenza dal beneficio del termine», con riferimento alcontratto di mutuo fondiario stipulato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che la banca non si sarebbe mai avvalsadella decadenza dal beneficio del termine, che invece richiedeun’esplicita iniziativa del creditore.5.1. Il motivo è inammissibile, per la semplice ragione cheil cenno alla decadenza del beneficio del termine, sebbeneinappropriato, non svolge alcuna effettiva funzione ai fini dellamotivazione in merito all’accertamento dello stato di insolvenza.L’art. 1186 c.c. attribuisce al creditore un rimedio in casodi pericolo di futuro inadempimento di un’obbligazione nonancora scaduta. Nel caso di specie, la banca aveva notificatoalla mutuataria atto di precetto sul presupposto (del resto quiriconosciuto, e quasi rivendicato, nel ricorso) che non eranostate pagate le rate scadute del mutuo. E il precetto aveva adoggetto l’intero debito residuo, avendo invocato la banca larisoluzione stragiudiziale del contratto, in forza della clausolarisolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Nulla a che vedere,pertanto, con il mero pericolo di un futuro inadempimento e conla disciplina contenuta nell’art. 1186 c.c.6. Fa seguito il sesto motivo, con cui – sempre in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – i ricorrenti prospettano«violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 9, leggefall., avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto superataNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026la soglia di fallibilità sulla base di debiti che, in quantocontestati, non potevano essere considerati non pagati».I ricorrenti ribadiscono le contestazioni mosse alle pretesecreditorie della banca e aggiungono quelle relative ai debitifiscali, al fine di sostenere la tesi che il fallimento non sarebbepotuto essere dichiarato, in mancanza di prova di «debiti scadutie non pagati» di ammontare complessivo non inferiore a €30.000.6.1. Anche questo motivo non supera la soglia dellaammissibilità, dal momento che non si confronta conl’assorbente considerazione della corte d’appello che il debitoderivante dal mutuo fondiario – anche ipotizzando la sua nullitàe tenendo conto degli importi già versati dalla mutuataria primadi rendersi del tutto inadempiente – sarebbe stato comunqueingente e, in particolare, ben superiore all’importo minimo di cuiall’invocato art. 15, comma 9, legge fall.È il caso di aggiungere che, proprio nell’ipotesi della nullitàcontrattuale, auspicata dai ricorrenti, il credito da ripetizione diindebito sarebbe stato immediatamente esigibile e non sarebbestato sicuramente più invocabile l’accordo per il pagamentomediante versamento dei canoni di locazione, che del mutuofaceva parte come patto integrante successivo. Viceversa, incaso di validità del contratto, sarebbe stata del tuttoingiustificata la pacifica interruzione di qualsiasi pagamentounilateralmente adottata dalla mutuataria.7. Il settimo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026parti con riferimento agli artt. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e68 del d.lgs. n. 546 del 1992».I ricorrenti contestano alla corte territoriale di non avereesaminato la probabile fondatezza dei ricorsi al giudicetributario proposti dalla società contro gli accertamenti fiscaliper IMU notificati dal Comune di Alessandria. Ciò sul dichiaratopresupposto che l’eventuale fondatezza di quei ricorsi e laconseguente inesistenza di quel debito fiscale sarebberorisultate decisive al fine di escludere lo stato di insolvenza dellasocietà.7.1. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché non èaffatto vero che il passaggio della sentenza in cui si tratta deldebito IMU svolga una funzione decisiva nella motivazione dellacorte d’appello sullo stato di insolvenza. Si tratta soltanto diun’aggiunta rispetto all’essenziale e ribadito rilievo del mancatopagamento delle rate del mutuo ipotecario.In secondo luogo, l’ipotesi dell’omesso esame rimaneesclusa dalla constatazione che il giudice del merito hamenzionato, non soltanto gli accertamenti del Comune diAlessandria, ma anche il fatto che quegli accertamenti eranostati impugnati davanti al giudice tributario. Il mancato esameincidentale del contenuto di quei ricorsi potrebbe essere quindicriticato, tutt’al più, sotto il profilo della completezza dellamotivazione (insindacabile in sede di legittimità), ma non subspecie di omesso esame.8. L’ottavo motivo prospetta un ulteriore «omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),questa volta «con riferimento all'art. 2932 c.c.».Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/20269. All’ottavo motivo è strettamente collegato il nono, checensura «error in procedendo per nullità della Sentenza inrelazione all’art. 115 c.p.c. per errore di percezione di proveofferte» (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).10. Nella motivazione della sentenza impugnata si dà attoche [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era risultata soccombente, con condannaalla rifusione delle spese di lite, in una causa intentata da unterzo (la società indicata quale [OSCURATO:SOCIETA].), volta a ottenere,ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che tenesse luogo delcontratto definitivo di compravendita del medesimo compendioimmobiliare oggetto di ipoteca fondiaria di cui si èabbondantemente trattato sopra. Il trasferimento dell’immobileera condizionato al pagamento, da parte della promissariaacquirente, del saldo del prezzo, pari a € 1.297.000.I ricorrenti contestato alla corte d’appello di non avereesaminato il fatto che quell’ingente credito, ove pagato dallapromissaria acquirente, avrebbe consentito di soddisfareampiamente il debito verso la banca, tenuto conto che questaavrebbe comunque conservato l’ipoteca sull’immobile. Inoltre,con riguardo al debito per il rimborso delle spese legali, iricorrenti rilevano di avere chiesto in via riconvenzionale, inquella medesima causa, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituzione dell’importo di € 700.000 «corrisposto daquest’ultima in esecuzione del contratto medesimo» econtestano alla corte d’appello di non avere considerato chequell’importo a credito, «oltre a quello di € 1.297.000» (sic),andava a «porsi in compensazione con la condanna alle speselegali».Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/202610.1. Il motivo è inammissibile, perché in prospettazionenon comprensibile, nella vistosa irrazionalità dei suoipresupposti.In sintesi, davvero non si comprende come si pretenda disostenere che lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbecontraddetto, o sarebbe stato superato e risolto, per il fatto diessere risultata la società soccombente nella causa contro diessa intentata da [OSCURATO:SOCIETA]Più in dettaglio, è del tutto errata e irrazionale laprospettata somma dei crediti per il saldo del prezzo e per laripetizione di indebiti pagamenti effettuati in esecuzione delmedesimo contratto preliminare, a prescindere dall’ulterioreconsiderazione che non si spiega a che titolo la promittentevenditrice avrebbe corrisposto un’ingente somma allapromissaria acquirente «in esecuzione del contratto» e che sitrascura la circostanza che la domanda riconvenzionale non erastata evidentemente accolta dal giudice.In definitiva, come correttamente ritenuto dal giudice delmerito, l’avere subito una decisione che dispone il trasferimentodel compendio immobiliare a un altro soggetto condizionato alpagamento di un saldo prezzo inferiore al debito residuo versoil creditore ipotecario poteva avere semmai aggravato, e noncerto risolto, lo stato di insolvenza in cui versava Geos GreenS.r.l.11. Da ultimo, merita un cenno la memoria illustrativadepositata dai ricorrenti, nella parte in cui si dà notizia che ilfallimento avrebbe rinunciato alla liquidazione degli immobili esi chiede l’autorizzazione alla produzione di documenti acomprova di tale circostanza.Numero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/202611.1. La produzione dei documenti non è ovviamenteconsentita, perché essi non «riguardano la nullità della sentenzaimpugnata e l’ammissibilità del ricorso» (art. 372 c.p.c.).Ad ogni buon conto, la riferita rinuncia alla liquidazionedei beni, perché «privi di reale utilità per il Fallimento»(ovverosia ai sensi dell’art. 104-ter, comma 8, legge fall.), vapiuttosto nel senso di una ulteriore conferma dell’insolvenzadella società, essendosi constatata l’insufficienza del valore delcompendio ipotecato a soddisfare anche solo il credito dellabanca mutuante. Non può certo dimostrare, al contrario,l’inesistenza dell’insolvenza.12. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese delgiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 23145/2021Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 16129/2026Data pubblicazione 25/05/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del31.3.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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