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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06006/2023

Testo disponibile della fonte

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domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);

17. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza rescindente, non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l'inquadramento disposto dal MIUR in base all'accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius , doveva essere int egralmente riconosciuta l'anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di «verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento» ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 13 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario;

18. la sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all'esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale;

19. erra, quindi, il ricorrent e nel sostenere che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di considerare ai fini della comparazione le voci che vengono specificamente in rilievo in questa sede, perché l'indagine demandata era solo quella indicata nei punti 13 e 20, che non aggiungono altre precisazioni quanto al concetto di «condizioni meno favorevoli»;

20. ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di uno ius superveniensdel quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass.n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass.n. 422/2014); 21.tuttavia l'errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali ilricorrente fa leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto;

22. nei precedenti di questa Corte si è già chiarito che un peggioramento retributivo «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d'impresa, è ravvisabile solo qualora, all'esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che seppur occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata;

23. ciò detto rileva il Collegio che nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. il ricorrente, per sostenere la tesi di un peggioramento sostanziale, verificatosi nonostante il riconoscimento dell'assegno personale, fa leva su voci del trattamento accessorio e su istituti contrattuali che, a prescindere dall'accertamento in fatto e dalla rilevanza nella fattispecie, non possono essere apprezzati, o perché si prospetta un'interpretazione erronea della contrattazione collettiva per il personale del comparto degli enti locali, o in quanto si tratta di voci prive dei requisiti di fissità e di continuità, che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius;

24. deve essere qui ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1° aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell'ane nel quantum;

25. quanto all'indennità di rischio, occorre evidenziare che la tabella b allegata al d.P.R. n. 347/1983, richiamato dall'art. 31 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e superato solo dall'art. 37 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], individua specificamente le attività comportanti l'attribuzione dell'indennità in ragione dell'esposizione a fattori nocivi, attività fra le quali non rientrano le mansioni espletate dal personale ATA all'interno degli istituti scolastici, come desumibili dalla declaratoria dei relativi profili professionali;

26. parimenti nessun rilievo può essere attribuito all'asserita mancata considerazione del LED - [OSCURATO:PERSONA] - perché anche in tal caso il ricorrente fa leva su un'interpretazione non corretta della contrattazione collettiva per il personale del comparto enti locali che, a partire dall'adozione del nuovo sistema di classificazione del personale avvenuta con il CCNL 31.3.1999 (quindi in epoca antecedente il passaggio nei ruoli dello Stato), ha previsto (art. 7, comma 2, del CCNL 1999) l'assorbimento nel trattamento economico fondamentale delle «voci retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995» che, quindi, hanno perso autonomia e sono state ricomprese a tutti gli effetti nel trattamento valutato dall'amministrazione al momento del passaggio;

27. va poi rammentato che, nell'impiego pubblico contrattualizzato , l'attribuzione del buono pasto ha carattere assistenziale, è legata ad una particolare articolazione dell'orario di lavoro e non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro (cfr. Cass. n. 31137/2019);

28. analogamente, in altri precedenti si è già precisato, rispetto alle indennità di qualifica, "specifica", di turnazione, di disponibilità, di reperibilità e di disagio, pure elencate nella memoria finale, com e sia evidente che, trattandosi di voci derivanti da caratteristiche proprie dell'inquadramento presso l'ente di provenienza (qualifica e "specifica") o delle lavorazioni in concreto ivi svolte (turnazione, di disponibilità, di reperibilità e di disagio), la loro valorizzazione "atomistica" - lo si ribadisce - non esprime alcunché, in quanto la sentenza rescindente ha chiaramente richiesto un raffronto globale tra retribuzioni "non limitato allo specifico istituto";

29. ne discende che i motivi incentrati sull'errore commesso dal giudice del rinvio e sul mancato apprezzamento di un peggioramento sostanziale, che ilricorrente assume essere stato in realtà provato attraverso la produzione documentale, non possono trovare accoglimento ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., in quanto il dispositivo di rigetto della domanda è comunque conforme a diritto e può la Corte limitarsi a correggere la motivazione erronea della pronuncia;

30. si rileva poi come in memoria il ricorrente insista per il rinvio pregiudiziale al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia il contrasto dell’evoluzione avutasi nell’ordinamento interno (L. 266/2005) rispetto al principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE e agli artt. 47 e 52 della CDFUE, oltre che con gli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU ed all'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 ad essa allegato, recepiti in ambito eurounitario anche in forza degli artt. 47 e 52 citt.;

31. questa S.C. ha tuttavia già ritenuto, pur se ragionando rispetto ad una pretesa di disapplicazione della L. 266 cit., che una tale richiesta muove «da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza 6.9.2011 in causa c-108/10, perché la questione dell'ipotizzata violazione dell'art. 47 è stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui ai sensi dell'art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell'Unione dell'atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue», precisando altresì come «i diritti fondamentali dell'Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell'Unione non pongono alcun obbligo specifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C - 686/18 punti da 52 a 54 e la giurisprudenza ivi richiamata; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C - 32/20 punti da 25 a 27) », sicchè, avendo la «sentenza Scattolon …. chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive», il «collegamento con il diritto dell'Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l'obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l'irriducibilità sia garantita e l'operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell'Unione» (Cass. 25 maggio 2021, n. 14399);

32. in breve, la dinamica legislativa interna, già giudicata sfavorevolmente dalla Corte EDU nella decisione Agrati , non dispiega in questa causa efficacia alcuna, risultando superata dalla regola eurounitaria quale declinata dalla Corte di Giustizia e la cui applicazione è stata imposta al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente (punto 19) di questa S.C. ed ogni questione riguardante quel trattamento legislativo dei lavoratori coinvolti dal transito presso il Ministero rileva solo sul piano di quanto deciso, in proposito, dalla Corte EDU e nei giudizi tenutisi presso di essa e non sul piano della fattispecie sostanziale sulla cui base va definita la presente causa, sicché anche il richiamo alle recenti regole di introduzione di un motivo di revocazione, a parte le questioni di diritto intertemporale, è comunque da ritenere inconferente;

33. nel resto, si richiamano ulteriormente le motivazioni di cui al le ordinanze sopra citate, da ultimo ribadite con le ordinanze numeri 31121/2021; 17991/2021, 17990/2021, 17989/2021, 17807/2021, 17806/2021, 17805/2021, 17803/2021, 17802/2021, 15470/2021, 15469/2021, nelle quali sono state esaminate e respinte tutte le questioni poste dalricorrente;

34. il ricorso va quindi disatteso e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018); 17. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza rescindente, non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l'inquadramento disposto dal MIUR in base all'accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius , doveva essere int egralmente riconosciuta l'anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di «verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento» ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 13 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario; 18. la sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all'esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale; 19. erra, quindi, il ricorrent e nel sostenere che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di considerare ai fini della comparazione le voci che vengono specificamente in rilievo in questa sede, perché l'indagine demandata era solo quella indicata nei punti 13 e 20, che non aggiungono altre precisazioni quanto al concetto di «condizioni meno favorevoli»; 20. ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di uno ius superveniensdel quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass.n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass.n. 422/2014); 21.tuttavia l'errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali ilricorrente fa leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto; 22. nei precedenti di questa Corte si è già chiarito che un peggioramento retributivo «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d'impresa, è ravvisabile solo qualora, all'esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che seppur occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata; 23. ciò detto rileva il Collegio che nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. il ricorrente, per sostenere la tesi di un peggioramento sostanziale, verificatosi nonostante il riconoscimento dell'assegno personale, fa leva su voci del trattamento accessorio e su istituti contrattuali che, a prescindere dall'accertamento in fatto e dalla rilevanza nella fattispecie, non possono essere apprezzati, o perché si prospetta un'interpretazione erronea della contrattazione collettiva per il personale del comparto degli enti locali, o in quanto si tratta di voci prive dei requisiti di fissità e di continuità, che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius; 24. deve essere qui ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1° aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell'ane nel quantum; 25. quanto all'indennità di rischio, occorre evidenziare che la tabella b allegata al d.P.R. n. 347/1983, richiamato dall'art. 31 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e superato solo dall'art. 37 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], individua specificamente le attività comportanti l'attribuzione dell'indennità in ragione dell'esposizione a fattori nocivi, attività fra le quali non rientrano le mansioni espletate dal personale ATA all'interno degli istituti scolastici, come desumibili dalla declaratoria dei relativi profili professionali; 26. parimenti nessun rilievo può essere attribuito all'asserita mancata considerazione del LED - [OSCURATO:PERSONA] - perché anche in tal caso il ricorrente fa leva su un'interpretazione non corretta della contrattazione collettiva per il personale del comparto enti locali che, a partire dall'adozione del nuovo sistema di classificazione del personale avvenuta con il CCNL 31.3.1999 (quindi in epoca antecedente il passaggio nei ruoli dello Stato), ha previsto (art. 7, comma 2, del CCNL 1999) l'assorbimento nel trattamento economico fondamentale delle «voci retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995» che, quindi, hanno perso autonomia e sono state ricomprese a tutti gli effetti nel trattamento valutato dall'amministrazione al momento del passaggio; 27. va poi rammentato che, nell'impiego pubblico contrattualizzato , l'attribuzione del buono pasto ha carattere assistenziale, è legata ad una particolare articolazione dell'orario di lavoro e non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro (cfr. Cass. n. 31137/2019); 28. analogamente, in altri precedenti si è già precisato, rispetto alle indennità di qualifica, "specifica", di turnazione, di disponibilità, di reperibilità e di disagio, pure elencate nella memoria finale, com e sia evidente che, trattandosi di voci derivanti da caratteristiche proprie dell'inquadramento presso l'ente di provenienza (qualifica e "specifica") o delle lavorazioni in concreto ivi svolte (turnazione, di disponibilità, di reperibilità e di disagio), la loro valorizzazione "atomistica" - lo si ribadisce - non esprime alcunché, in quanto la sentenza rescindente ha chiaramente richiesto un raffronto globale tra retribuzioni "non limitato allo specifico istituto"; 29. ne discende che i motivi incentrati sull'errore commesso dal giudice del rinvio e sul mancato apprezzamento di un peggioramento sostanziale, che ilricorrente assume essere stato in realtà provato attraverso la produzione documentale, non possono trovare accoglimento ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., in quanto il dispositivo di rigetto della domanda è comunque conforme a diritto e può la Corte limitarsi a correggere la motivazione erronea della pronuncia; 30. si rileva poi come in memoria il ricorrente insista per il rinvio pregiudiziale al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia il contrasto dell’evoluzione avutasi nell’ordinamento interno (L. 266/2005) rispetto al principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE e agli artt. 47 e 52 della CDFUE, oltre che con gli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU ed all'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 ad essa allegato, recepiti in ambito eurounitario anche in forza degli artt. 47 e 52 citt.; 31. questa S.C. ha tuttavia già ritenuto, pur se ragionando rispetto ad una pretesa di disapplicazione della L. 266 cit., che una tale richiesta muove «da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza 6.9.2011 in causa c-108/10, perché la questione dell'ipotizzata violazione dell'art. 47 è stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui ai sensi dell'art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell'Unione dell'atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue», precisando altresì come «i diritti fondamentali dell'Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell'Unione non pongono alcun obbligo specifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C - 686/18 punti da 52 a 54 e la giurisprudenza ivi richiamata; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C - 32/20 punti da 25 a 27) », sicchè, avendo la «sentenza Scattolon …. chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive», il «collegamento con il diritto dell'Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l'obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l'irriducibilità sia garantita e l'operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell'Unione» (Cass. 25 maggio 2021, n. 14399); 32. in breve, la dinamica legislativa interna, già giudicata sfavorevolmente dalla Corte EDU nella decisione Agrati , non dispiega in questa causa efficacia alcuna, risultando superata dalla regola eurounitaria quale declinata dalla Corte di Giustizia e la cui applicazione è stata imposta al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente (punto 19) di questa S.C. ed ogni questione riguardante quel trattamento legislativo dei lavoratori coinvolti dal transito presso il Ministero rileva solo sul piano di quanto deciso, in proposito, dalla Corte EDU e nei giudizi tenutisi presso di essa e non sul piano della fattispecie sostanziale sulla cui base va definita la presente causa, sicché anche il richiamo alle recenti regole di introduzione di un motivo di revocazione, a parte le questioni di diritto intertemporale, è comunque da ritenere inconferente; 33. nel resto, si richiamano ulteriormente le motivazioni di cui al le ordinanze sopra citate, da ultimo ribadite con le ordinanze numeri 31121/2021; 17991/2021, 17990/2021, 17989/2021, 17807/2021, 17806/2021, 17805/2021, 17803/2021, 17802/2021, 15470/2021, 15469/2021, nelle quali sono state esaminate e respinte tutte le questioni poste dalricorrente; 34. il ricorso va quindi disatteso e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai
Sentenza Cassazione n. 06006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris