CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di accogliere i motivi di ricorso e di emettere pronuncia di annullamento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 13 marzo 2024 - con la quale [OSCURATO:PERSONA], era stata assolta ex art. 129 cod. proc. pen. dai reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, commesso in Palermo il 4 giugno 2019 (capo 1); 640-biscod. pen., commesso in Palermo dal luglio 2019 al dicembre 2020 (capo 2), 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, commesso in Palermo il 18 gennaio 2021 (capo 3) e 640-bis cod. pen., commesso in Palermo il 26 marzo 2021(capo 4), con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica presso il suindicato Tribunale, ha dichiarato l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti ai capi 1) e 3), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno e mesi sei di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed _e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Deduce che: doveva essere emessa nei suoi confronti una pronuncia assolutoria per insussistenza dei reati; come documentato, alcuna omissione dichiarativa è stata commessa dall'imputata; dal prospetto informativo riguardante l'importo delle somme giocate e l'importo delle somme vinte risulta che la somma aritmetica elaborata per l'anno 2018 è corrispondente a euro 1.865,39 circa; che la somma relativa all'anno 2019 è pari a euro 972,00 circa; per gli anni 2018 e 2019 non è stata superata la somma prevista per l'ottenimento del beneficio; gli accrediti ricevuti sul conto gioco non costituivano vincite, ma semplici "storni" conseguenti a precedente giocata, stante la perfetta corrispondenza, nel loro ammontare complessivo, tra le due somme di riferimento; deve ritenersi illogica la motivazione della sentenza «nella parte in cui si ritiene erroneamente che vi sia stato il superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, avuto riguardo alle somme indicate nell'importo lordo delle vincite on line, senza tenere in considerazione, nello specifico, le somme indicate nell'importo giocato e senza alcun approfondimento probatorio sul dato contabile originario che ha dato vita all'accreditamento dei relativi importi sul conto asseritamente nella disponibilità dell'imputata, ovvero se l'importo in questione risultava essere già nella disponibilità del giocatore ovvero quale conseguenza della medesima giocata o di altra precedente». Deduce, inoltre, che: è mancato un approfondimento probatorio, o riscontro in tal senso, sotto il profilo della paternità delle singole giocate on line e in merito alla possibilità di un errore del sistema informatico di riferimento; è stata compiuta attività dibattimentale parziale, senza escutere gli ulteriori testimoni della pubblica accusa e senza esaminare l'imputata, oltre che escutere itestimoni della difesa; ricorre violazione di legge e vizio di illogicità in relazione all'affermazione della responsabilità penale per difetto dell'elemento soggettivo non essendo ravvisabile in capo all'imputata una piena consapevolezza di avere conseguito vincite on fine di importo tale da incorrere nell'omissione dichiarativa contestata; l'imputata non ha omesso di dichiarare il possesso del motociclo, atteso che è incorsa in errore dovuto ai moduli pre-compilati che riportano la dicitura motoveicolo di cilindrata superiore a 250 c.c. di poco differente rispetto alla cilindrata del motoveicolo in suo possesso (270 c.c.); difetta il dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso in parte è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, in parte è generico e in parte è manifestamente infondato. Innanzitutto, giova rammentare che nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ciò precisato, tutte le questioni poste dalla ricorrente sull'importo delle somme giocate e vinte, sul superamento della soglia per accedere al reddito di cittadinanza, sulla natura delle movimentazioni del conto gioco e sulla possibile sussistenza di un errore informatico sull'attribuzione del conto gioco all'imputata devono ritenersi questioni di fatto la cui valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità avendo la Corte di appello pronunciato sentenza esente dai vizi lamentati. In particolare, per quanto attiene alla determinazione del reddito derivante dalle vincite on line, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non occorreva verificare quali fossero le perdite subite rilevando unicamente l'accredito delle somme vinte e non anche il reimpiego delle stesse o il prelievo materiale («Integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco "on line", che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul contenuto del 3vincitore costituisce, "ex se", acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esse debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista», così Sez. 3. N. 32172 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288572 - 01). La censura relativa alla carenza di attività di acquisizione delle prove è evidentemente generica. La doglianza relativa all'errore di valutazione della modulistica con riferimento al motociclo è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale evidenziato che la modulistica riporta testualmente quali siano gli autoveicoli e i motocicli che devono essere dichiarati. Inoltre, quanto al profilo dell'elemento soggettivo in tema di reddito di cittadinanza questa Corte ha ritenuto che «l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tale fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto) (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01). 6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M