CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da FacchinEdoardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1953 ; FacchinRiccardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1983; avversola sentenza del 17 marzo 202 5 del la Corte d’appello di Torino ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i ricors i ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Giordano , che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano tratti a giudizio per rispondere di plurimi reati di bancarotta contestati, rispettivamente, al capo A), relativo al fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato il 2 novembre 2015) , e al capo B) , relativoal fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( dichiarato il 7 febbraio 2019), dellequali entrambi gli imputati, nei periodi di rispettiva competenza, erano stati amministratori. Inparticolare, con riferimento al primo capo d’imputazione ([OSCURATO:SOCIETA]) gli imputatiavrebbero: - distratto dal patrimonio della società l'importo complessivo di € 2.274.162,32(mediante prelievi di denaro contante allo sportello effettuati dal contocorrente societario, i n assenza di giustificazione contabile e, comunque, economico-aziendale)e gli immobili siti nel comune di Val di Torre ( venduti al la società [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. , società a loro stessi riconducibile , al prezzo complessivodi 245.500 euro , dilazionato in assenza di qualsivoglia garanzia e mai effettivamentecorrisposto da parte acquirente ); -cagionato, con dolo e per effetto di operazioni dolose , il fallimento della società(esercitando l'attività commerciale i n regime di sistematica omissione di versamentifiscali e contributivi quantomeno a far data dall'esercizio 2010 , con unacomplessiva debitoria fiscale , alla data del fallimento, pari a d oltre 2,6 milioni dieuro). Con riferimento al secondo capo d’imputazione ([OSCURATO:PERSONA]), gli imputatiavrebbero: -distratto, dal patrimonio della società , l'importo complessivo di € 189.550 (medianteprelievi di denaro contante allo sportello in assenza di giustificazione contabilee, comunque, economico aziendale ) ; -sottratto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio aicreditori, i libri e le altre scritture contabili e, comunque, tenendo la contabilità inmodo tale da non consentire al curatore la ricostruzione analitica del patrimonio . 2.La prospettazione accusatoria veniva sostanzialmente confermata sia dal Tribunale(con la sola riduzione della somma contestata come distratta al capo A) , siadalla Corte d’appello . 3.Ricorronoper cassazione entrambi gli imputati, articolando un unico motivo d’impugnazione,formulato sotto i profil i della mancata assunzione di una prova decisiva e del connesso vizio di motivazion e ed afferente alla determinazione quantitativadella somma oggetto della distrazione di cui al capo A). Ladifesa deduce , da un canto, che il valore dell’oro (oggetto dell’attività economicasvolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]) non è costante, per cui il prezzo di acquisto potrebbeessere superiore a quello di rivendita; e, quindi , non si può ritenere, comesostenuto dalla C orte territoriale, che “ se le entrate risultano inferiori alle uscite, ciò implica che la differenza deve reputarsi distratta ” ; dall’altro, che il contenuto della cassetta di sicurezza (monete e lingotti d’oro, venduti nella procedurafallimentare al prezzo di 144.000 euro ) , ritenuto dalla C orte territoriale unattivo patrimoniale dell’impresa, è, in realtà , materiale in oro acquistato da privaticon i conta n ti prelevati dal conto corrente e, quindi, andrebbe a deconto dellasommaasseritamente distratta. Da ciò la logica necessità di un accertamento peritale,ai fini di una corretta determinazione della consistenza delle somme eventualmentesottratte. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.I ricors i sono , complessivamente, infondati . 2.Sotto il profilo motivazionale, l a prima censura è indeducibile, essendo le oscillazioni del valore dell’oro dato rilevante per il risultato economico della gestionecaratteristica del periodo, ma inconferente rispetto all’imputazione , nella qualesi contestano prelevamenti in contanti per oltre 700 mila euro ( somma poi ridotta a circa 330 all’esito dell’istruttoria di primo grado) ; mentre l a seconda censuraè formulata in termini evidentemente generici, in quanto non si confronta conla specifica argomentazione offerta nella sentenza impugnata , che ha escluso dipoter tenere conto dei preziosi trovati all'interno di una cassetta di sicurezza di Valenza,in quanto “ di incerta provenienza, privi di documentazione attestante la data dell'acquisto, il relativo valore e l'identità dei venditor i ” e quindi non ricollegabilialle uscite in contanti oggetto di contestazione. 3.Sotto il profilo processuale, dell’omessa assunzione di una prova decisiva, èsufficiente rilevare che l a mancata effettuazione di un accertamento peritale non puòcostituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto diprova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilitàdelle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l' articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamentealle prove a discarico che abbiano carattere di decisività . Tanto più chelo stesso ricorrente non indica in che termini l’invocato accertamento sarebbe statoidoneo a condurre ad una pronuncia differente . 4. I ricorsi , pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamentodelle spese processuali. P.Q.