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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 35069/2021

Testo disponibile della fonte

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Sentenza sul ricorso iscritto al n. 28786/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 28786/17 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.3447/04/16, depositata il 29.11.2016.

Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) impugnava l'avviso di accertamento emesso ai fini Iva per l'anno d'imposta 2005, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di avere svolto prestazione di assistenza tecnica e garanzia per macchine industriali automatiche da essa stesse vendute, con la sostituzione integrale dell'apparecchiatura fornita o la sostituzione di componenti della stessa, senza dichiarare alcun corrispettivo, escludendoli dalla imputazione Iva e senza emettere, né conservare la relativa documentazione fiscale e di avere effettuato operazioni di cessione formalmente nei confronti della società Sanmarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, mentre il destinatario effettivo era [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Italia. [OSCURATO:PERSONA] di Modena accoglieva il ricorso.

L'Ufficio impugnava la decisione e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, con sentenza n.3447/04/16, depositata il 29.11.2016, accoglieva l'appello.

La CTR riteneva che la contribuente, operando sulla base dell'asserito obbligo di garanzia assunto con la cessione dei beni venduti, avesse in realtà svolto vere e proprie operazioni commerciali RGN 28786/17 concretatesi in nuove vendirte sotto forma di cessione di altri beni, asseritamente difettosi. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza, con otto motivi.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso nel quale evidenziava che la società aveva anche proprosto, nei confronti della stessa sentenza, ricorso per revocazione ordinaria.

Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 di 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente....

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..

Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.RGN 28786/17 Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.

Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato".

Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 28786/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n.4 per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 28786/17 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia n.3447/04/16, depositata il 29.11.2016. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) impugnava l'avviso di accertamento emesso ai fini Iva per l'anno d'imposta 2005, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di avere svolto prestazione di assistenza tecnica e garanzia per macchine industriali automatiche da essa stesse vendute, con la sostituzione integrale dell'apparecchiatura fornita o la sostituzione di componenti della stessa, senza dichiarare alcun corrispettivo, escludendoli dalla imputazione Iva e senza emettere, né conservare la relativa documentazione fiscale e di avere effettuato operazioni di cessione formalmente nei confronti della società Sanmarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, mentre il destinatario effettivo era [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Italia. [OSCURATO:PERSONA] di Modena accoglieva il ricorso. L'Ufficio impugnava la decisione e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia, con sentenza n.3447/04/16, depositata il 29.11.2016, accoglieva l'appello. La CTR riteneva che la contribuente, operando sulla base dell'asserito obbligo di garanzia assunto con la cessione dei beni venduti, avesse in realtà svolto vere e proprie operazioni commerciali RGN 28786/17 concretatesi in nuove vendirte sotto forma di cessione di altri beni, asseritamente difettosi. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza, con otto motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso nel quale evidenziava che la società aveva anche proprosto, nei confronti della stessa sentenza, ricorso per revocazione ordinaria. Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi dell'art. art. 6 di 119/2018 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.RGN 28786/17 Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO
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