Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 03663/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CONTRATTO D'OPERA C.C.05/02/2026 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13201/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ora deceduto, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7488/2019 depositata il 28/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -1.con atto di citazione notificato in data 15.7.2013 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Roma il [OSCURATO:PERSONA] T orrino Mezzocammino, chiedendo il pagamento di compensi professionali per attività svolte in tre procedimenti civili, in virtù di mandato conferito congiuntamente anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], -costituitosi in giudizio, il Consorzio eccepiva di aver avuto rapporti professionali solo con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’epoca collaborava e divideva lo studio, -il Tribunale di Roma con sentenza n. 2377/2018 pubblicata il 2 febbraio 2018 determinava in euro 12.154,47 il compenso spettante ai difensori per i predetti giudizi e liquidava in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la metà dell’importo, pari a euro 6.077,23, “in ragione del mandato congiunto” e considerando che “tutti gli atti esaminati recano la sottoscrizione congiunta dei due difensori”; -con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2018 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso il capo di sentenza che aveva disposto la decurtazione del 50% degli onorari, sostenendo che , nei casi di conferimento congiunto della difesa a più avvocati, ciascuno dei codifensori abbia diritto all’intero onorario per tutte le attività effettivamente svolte, -il Consorzio chiedeva il rigetto dell’appello e la Corte d’Appello di Roma , con sentenza n. 7488/2019 pubblicata il 28.11.2019,rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite; -2.avverso la predetta sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi; -ha resistitocon controricorso il Consorzio difeso d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -1.acquisitala notizia del decesso dell’a vv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore del [OSCURATO:PERSONA] fase di comunicazione ex art. 380 bis.1 c.p.c. della data dell’adunanza camerale, la Cancelleria ha ritualmente tentato di eseguire la comunicazione alla parte personalmente, -specificamente, la comunicazione è stata tentata a [OSCURATO:PERSONA], «nella sua qualità di presidente p.t. del consiglio di Amministrazione del “[OSCURATO:PERSONA]”», nella sua residenza, ma non ha avuto esito , in quanto si legge ne lla relata redatta il 23.10.2025 dal Funzionario UNEP “anzi non potuto notificare perché il nominativo non figura sui citofoni né sulle cassette postali ed è sconosciuto ai condomini interpellati”, -ritenuta perciò la necessità di disporre nuova comunicazione, in ossequio ai principi enunciati da Cass.

S.U. 477/2006, dovendo la parte , nel caso di morte dell’unico difensore, essere posta in condizione di provvedere alla nomina di nuovo difensore, per garantire il diritto di difesa e l’integrità del contraddittorio, -deve dunque disporsi il rinvio a nuovo ruolo, per la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA], che potrà essere eseguita ancheall’indirizzo estratto dal portale [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL], P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire al Consorziocontroricorrente di munirsi di nuovo difensore; manda alla Cancelleria per la comunicazione alConsorzio [OSCURATO:PERSONA], come sopra indicat a , entro sessanta giorni dal deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONTRATTO D'OPERA C.C.05/02/2026 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13201/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ora deceduto, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7488/2019 depositata il 28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -1.con atto di citazione notificato in data 15.7.2013 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Roma il [OSCURATO:PERSONA] T orrino Mezzocammino, chiedendo il pagamento di compensi professionali per attività svolte in tre procedimenti civili, in virtù di mandato conferito congiuntamente anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], -costituitosi in giudizio, il Consorzio eccepiva di aver avuto rapporti professionali solo con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’epoca collaborava e divideva lo studio, -il Tribunale di Roma con sentenza n. 2377/2018 pubblicata il 2 febbraio 2018 determinava in euro 12.154,47 il compenso spettante ai difensori per i predetti giudizi e liquidava in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la metà dell’importo, pari a euro 6.077,23, “in ragione del mandato congiunto” e considerando che “tutti gli atti esaminati recano la sottoscrizione congiunta dei due difensori”; -con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2018 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso il capo di sentenza che aveva disposto la decurtazione del 50% degli onorari, sostenendo che , nei casi di conferimento congiunto della difesa a più avvocati, ciascuno dei codifensori abbia diritto all’intero onorario per tutte le attività effettivamente svolte, -il Consorzio chiedeva il rigetto dell’appello e la Corte d’Appello di Roma , con sentenza n. 7488/2019 pubblicata il 28.11.2019,rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite; -2.avverso la predetta sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi; -ha resistitocon controricorso il Consorzio difeso d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -1.acquisitala notizia del decesso dell’a vv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore del [OSCURATO:PERSONA] fase di comunicazione ex art. 380 bis.1 c.p.c. della data dell’adunanza camerale, la Cancelleria ha ritualmente tentato di eseguire la comunicazione alla parte personalmente, -specificamente, la comunicazione è stata tentata a [OSCURATO:PERSONA], «nella sua qualità di presidente p.t. del consiglio di Amministrazione del “[OSCURATO:PERSONA]”», nella sua residenza, ma non ha avuto esito , in quanto si legge ne lla relata redatta il 23.10.2025 dal Funzionario UNEP “anzi non potuto notificare perché il nominativo non figura sui citofoni né sulle cassette postali ed è sconosciuto ai condomini interpellati”, -ritenuta perciò la necessità di disporre nuova comunicazione, in ossequio ai principi enunciati da Cass. S.U. 477/2006, dovendo la parte , nel caso di morte dell’unico difensore, essere posta in condizione di provvedere alla nomina di nuovo difensore, per garantire il diritto di difesa e l’integrità del contraddittorio, -deve dunque disporsi il rinvio a nuovo ruolo, per la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA], che potrà essere eseguita ancheall’indirizzo estratto dal portale [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL], P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire al Consorziocontroricorrente di munirsi di nuovo difensore; manda alla Cancelleria per la comunicazione alConsorzio [OSCURATO:PERSONA], come sopra indicat a , entro sessanta giorni dal deposito della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ
Sentenza Cassazione n. 03663/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris