CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8407/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Lanciano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 10.2.2022. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di cassare il provvedimento e disporre la prosecuzione del processo con il rito speciale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], proponendo, nell’interesse dell’assistito, una domanda di Oggetto: sanzioni amministrative insinuazione al passivo fallimentare di un credito da lavoro dipendente; esaurito l’incarico, ha chiesto il pagamento del compenso professionale. Il convenuto ha resistito, lamentando il negligente assolvimento del mandato difensivo; ha proposto istanza di riunione ad altro processo (r.g. 150/2020), pendente dinanzi al medesimo Tribunale ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità professionale dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA], esaminate le rispettive difese e rigettata la richiesta di riunione per la diversità del rito cui erano sottoposte le due diverse controversie, ha disposto la sospensione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ravvisando un nesso di pregiudizialità tra il presente giudizio e il procedimento avente ad oggetto il risarcimento del danno per responsabilità professionale dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] la cassazione del provvedimento ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 2. L’unico motivo censura la violazione dell’art. 101, comma secondo, c.p.c. e 295 c.p.c. sostenendo che il giudice, prima di disporre la sospensione, avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Si contesta la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra i due giudizi, invocando l’applicazione dell’art. 40, comma terzo, c.p.c., con richiesta di disporre il mutamento del rito e la riunione del presente giudizio alla causa risarcitoria. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono. Il Pubblico Ministero ha ricordato che le S.U., con sentenza n. 4485/2018, hanno ritenuto ammissibile la sospensione per pregiudizialità anche se la causa pregiudicante sia introdotta con domanda riconvenzionale proposta nello stesso giudizio avente ad oggetto la liquidazione del compenso del difensore (e quindi se entrambe le domande dinanzi allo stesso giudice), ma non sia suscettibile di trattazione sommaria (stante l’applicabilità dell’art. 702 ter, comma quattro, c.p.c. alle controversie ricadenti nella previsione dell’art. 28 R.D. 794/1942, in luogo della generale disposizione contenuta nell’art. 40, comma terzo c.p.c.). Ha concluso per la prosecuzione del giudizio secondo il rito sommario, previa riunione delle cause, ravvisando, nella specie un’ipotesi di litispendenza. 2.1. L’art. 14 d.lgs. 150/2011, dispone che le controversie in materia di compensi per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario speciale regolato dall’art. 3 del citato decreto. Detta norma fa divieto di applicare i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter c.p.c., non potendosi mutare il rito e applicare la disciplina del processo ordinario di cognizione o il rito sommario codicistico (art. 702 bis e ss. c.p.c.). Secondo l’insegnamento delle S.U., ai sensi dell’art. 14 citato la trattazione unitaria delle distinte controversie sottoposte a riti diversi non è doverosa neppure nei casi connessione qualificata (es. domanda riconvenzionale): solo se la riconvenzionale (ad es. di risarcimento del danno) è suscettibile di trattazione sommaria, va assoggettata al rito speciale ex art. 3 citato; in caso contrario, deve esser trattata, previa separazione, con rito ordinario, salva la sospensione di quella pregiudicata ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. s.u. 4485/2018). Nel caso in esame la possibilità del simultaneus processus è stata esclusa dal Tribunale; come detto, la trattazione di entrambe le cause in un unico processo e con il rito speciale non è automatica, ma suppone che la domanda risarcitoria - autonomamente proposta-sia suscettibile di istruttoria sommaria. 2.2. Trova riscontro negli atti di c ausa che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a contestare anche nel presente giudizio il negligente espletamento del mandato difensivo, sollevando un’eccezione di inadempimento fondata sulle medesime doglianze poste a fondamento della domanda risarcitoria introdotta nella causa n. 150/2020. Aveva chiesto, oltre alla riunione, il rigetto della domanda di pagamento del compenso. Non si era quindi in presenza di un ampliamento dell’oggetto del giudizio mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale: il giudice adito ai sensi del citato art. 14 aveva cognizione sull’intera controversia, pur discutendosi non solo del quantum, ma anche dell’an della spettanza del compenso (Cass. S.U. 4485/2018). Entrambi i giudizi pendevano – per giunta - dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, situazione quest’ultima che osta all’applicazione dell’art. 39, commi primo e secondo, c.p.c. (Cass. 11634/2020; Cass. 26285/2019; Cass. 12436/2017, nonché, in tema di continenza, Cass. 12681/1999; Cass. 13348/2004; Cass.21761/2013). Data l’identità delle questioni dedotte nei due distinti procedimenti, non era consentita la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. E’ insegnamento di questa Corte che la norma presuppone – tra l’altro - la mancata sottoposizione della questione pr egiudiziale anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione: in tal caso, essendo egli investito della questione, conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto dispo r re la riunione dei procedimenti o dichiarare la litispendenza o continenza di cause , ove ne sussistano gli estremi (Cass. 874/1995; Cass. 7265/1999; Cass. 11463/2004; Cass. 733/2003; Cass. 11463/2005; Cass.19291/2006; Cass. 15981/2018; Cass. 18082/2020). Respinta la richiesta di riunione, il Tribunale era quindi tenuto a pronunciarsi sulla responsabilità del difensore quale eccezione di merito volta a paralizzare la richiesta del compenso professionale, non potendo adottare i provvedimenti contemplati dall’art. 295 c.p.c.. Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione; il provvedimento di sospensione è annullato, con ordine di riassunzione della causa per il prosieguo dinanzi al Tribunale di Lanciano, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese all’esito. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Lanciano per la prosecuzione della causa, con concessione del termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione