CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11042/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppe Gueli, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-controtempore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1548/2021depositata il 19/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23887/2022Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 11042/2026Data pubblicazione 24/04/20261 [OSCURATO:PERSONA] proponeva, ex art. 209 e 101 l.fall., domanda tardiva diammissione allo stato passivo della procedura di amministrazionestraordinaria della [OSCURATO:SOCIETA] del credito di complessive €451.295,50, in prededuzione, quale compenso per prestazioni prestate infavore di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria e di altre quattrosocietà del gruppo ([OSCURATO:SOCIETA] in a.s., Ediltekna in a.s., [OSCURATO:SOCIETA] in a.s.,[OSCURATO:SOCIETA] in a.s.) sulla base dell’incarico ricevuto dai commissaristraordinari, con lettera del 10/9/1996.2 Il Tribunale ammetteva il credito del Manzo per la minor somma di €190.309,60 ritenendo infondata la pretesa vantata per l’attività relativaalla relazione ex art. 33 l.fall. (trattandosi di attività strettamentepersonale dei commissari straordinari) e non provata l’esecuzione delleprestazioni in relazione alla società Ediltekna.3 La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA], e, in parziale accoglimento dell’appello incidentaleproposto dal [OSCURATO:SOCIETA], respingeva la domanda dipagamento dei compensi proposta dall’appellante.3.1 Queste le ragioni poste a sostegno della sentenza: i) la dichiarazionein udienza dell’interruzione della causa per intervenuta dichiarazione difallimento non può valere, secondo il recente orientamento della Corte dilegittimità, quale dies a quo per la decorrenza del termine per lariassunzione della causa, posto che la curatela non era ancora parte delgiudizio ed aveva, quindi, avuto legale e formale conoscenza dello stessosolo con la notifica del ricorso, depositato dall’appellante, volto adottenere la declaratoria di estinzione del processo ed idoneo a riattivare ilprocesso; ii) la produzione dei documenti per la prima volta in appello èinammissibile, stante l’applicazione dell’art. 345, comma 3 , per comemodificato dal d.l. 83/2012, non avendo l’appellante neanche allegato lanon imputabilità dell’omessa produzione in primo grado dei nuovidocumenti; iii) avuto riguardo alla nomina di coadiutore, il compenso vaNumero registro generale 23887/2022Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 11042/2026Data pubblicazione 24/04/2026determinato non sulla base delle tariffe professionale ma sulla scorta deiparametri normativi per gli ausiliari del giudice; iv) la relazione ex art. 33l.fall è un atto strettamente personale e non può essere oggetto di delegaal coadiutore; v) nulla è dovuto per l’asserita attività svolta in favore diEdiltekna non essendo stata fornita la prova documentale ed essendogenerici i capitoli di prova testimoniale; vi) la documentazione prodottadall’appellante non consente di quantificare il compenso di coadiutorespettante a [OSCURATO:PERSONA] da determinarsi con i criteri di cui all’art. 2 deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA].4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi,illustrati con memoria ex art 380bis1 c.p.c.; il Fallimento non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art 305c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c, per avere la Corteerroneamente ritenuto che non fosse decorso nei confronti della curatela iltermine per la riassunzione del giudizio che era stato interrotto a seguitodel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]; il ricorrente non condividel’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 12154/2021,seguito dalla Corte distrettuale, in quanto eccessivamente garantistadovendosi valorizzare anche la conoscenza aliunde che il curatore hadell’interruzione del giudizio a garanzia del principio di ragionevole duratadel processo.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 305 c.p.c. per aver errato la Corte nel disporre il contraddittorio neiconfronti della curatela del fallimento, invece che decidere inaudita alteraparte, sull’istanza con la quale l’appellante, non essendo stato il giudizio diNumero registro generale 23887/2022Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 11042/2026Data pubblicazione 24/04/2026appello, dichiarato interrotto per intervenuto fallimento dell’appellata,riassunto dalle parti nei termini di legge, chiedeva che processo fossedichiarato estinto.Così facendo la Corte, a dire della ricorrente, avrebbe trasformato l’istanzadel Manzo da funzionale alla dichiarazione di estinzione del giudizio afunzionale alla riattivazione del giudizio consentendo alla curatela dichiedere la prosecuzione del processo.3 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 2222 esegg. e 409 c.p.c.; i ricorrenti sostengono che le prestazioni dedotte nellalettera di incarico erano ampie ed articolate (si trattava di attivitàaccertative, di assistenza contabile e di consulenza) e avevano il caratteredella parasubordinazione e non potevano certo ridursi a quelle esecutive estrumentali proprie del curatore e deducono che sulla natura dell’incaricosi sia formato il giudicato per effetto dell’accertamento effettuato dallasentenza della stessa Corte n. 816/2015.4 Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 346 c.p.c. per avere laCorte d’Appello di Catania ritenuto di dover accertare nuovamente latipologia delle prestazioni professionali svolte dal Manzo quando taleaccertamento era già stato effettuato dal Tribunale di Catania conaccertamento passato in giudicato.5 Il quinto motivo deduce violazione dell’art.112, per avere la Corted’Appello di Catania omesso di pronunciarsi sulla domanda sull’erroneopresupposto che, la mancanza del fascicolo di parte del giudizio di primogrado, fosse imputabile all’appellante, con conseguente mancato esamedella documentazione di importanza probatoria.6 Il sesto motivo deduce violazione dell’art 112 per avere la Corteomesso di pronunciarsi sul motivo d’appello formulato dal Manzo in ordineall’accoglimento delle istanze di ammissione della prova testimoniale cheerano state formulate nel corso del giudizio di primo grado.7 Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.Numero registro generale 23887/2022Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 11042/2026Data pubblicazione 24/04/20267.1 Essendo il giudizio stato incardinato con il deposito della domanda diammissione allo stato passivo, ex art 209-101 l. fall., in data 17/7/2007,trova applicazione per il ricorso in cassazione, il termine di decadenzadall’impugnazione di un anno : l’art. 58, comma 1, della l. 69/2009, cheha ridotto il termine di cui all’art 327 c.p.c. a sei mesi, prevede, infatti,che «fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni dellapresente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizionidi attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instauratidopo la data della sua entrata in vigore».7.2 L’art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014, condecorrenza dall'anno 2015, ha però ridotto a 31 giorni (dal 1° al 31agosto) il termine di sospensione dei termini feriali.7.3 Secondo un indirizzo interpretativo di questa Corte «la legge che haridotto a 31 giorni “la sospensione dei termini in periodo feriale contieneuna precisa norma sull'entrata in vigore" (si tratta, per l'esattezza, delD.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3, secondo cui le "disposizioni di cuiai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015"), nellaquale "non c'è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenzeimpugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaroriferimento all'anno solare 2015 e dunque, evidentemente, ai periodoferiale 2015", sicché "se il legislatore avesse inteso ancorare l'applicabilitàdella legge sulla riduzione dei termini alla data dell'impugnazione o aquella di pubblicazione della sentenza lo avrebbe fatto, come è accaduto intanti altri casi di riforme processuali» (cfr. Cass. 11758/2017 e30053/2020).Altro orientamento giurisprudenziale ha affermato che « La riduzione delperiodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdottadall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l.n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt.Numero registro generale 23887/2022Numero sezionale 1131/2026Numero di raccolta generale 11042/2026Data pubblicazione 24/04/2026325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate onotificate a partire dal 1° gennaio 2015».7.4 Non è il caso di prendere posizione al riguardo, perché entrambe lesoluzioni conducono all’applicabilità nel caso di specie della regime nuovointrodotto dal d.l. 132/2014, essendo stata l’impugnata sentenza diappello depositata in data 19/7/2021.7.5 Ne consegue che il termine “lungo”, tenendo conto della sospensionedei termini feriali degli anni 2021 e 2022, veniva a scadere mercoledì 21settembre (computando l’aggiunta di 62 giorni ).7.6 Il ricorso risulta essere stato notificato in data 30/9/2022 e quindioltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c.8 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio stante la mancanza di attivitàdifensiva del Fallimento. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il Presidente