CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 15 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 22 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza della persona offesa posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie ed insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) e nella specie la Corte territoriale, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha precisato come non fossero emersi motivi per ritenere che la p.o. possa aver affermato il falso o che fosse stata condizionata dai familiari, risultando le sue dichiarazioni intrinsecamente attendibili poiché lineari, logiche, prive di contraddizioni oltre che con particolari suscettibili di riscontro; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione degli artt. 500, comma 4 e 188 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, è manifestamente infondato poiché non prospetta alcun elemento concreto valutabile ai fini dell'accertamento di presunte e indebite pressioni esterne idonee a inficiare la testimonianza della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci