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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 33619/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna — Sezione per il riesame dei provvedimenti in tema di libertà personale, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale in data 28 dicembre 2021, con la quale era stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

La contestazione provvisoria costituente titolo cautelare riguardava il concorso dell'[OSCURATO:PERSONA] con altri quattro indagati in quattro furti aggravati dalla violenza sulle cose e dalla riunione di più di tre persone, oltre che dal danno di ingente gravità nei primi due casi, furti aventi ad oggetto un innumerevole numero di dipinti per il valore di oltre centomila euro — Capo 1), in [OSCURATO:PERSONA] di Savena (Bo), tra il 3 e 4 settembre 2017]; di altri oggetti d'arte, per un valore complessivo di oltre trecentomila euro — Capo 2), in Chiari (BS), nel periodo compreso tra il 19 ottobre e il 23 novembre 2017; di beni d'arte e di antiquariato, per il valore di almeno dodicimila euro — Capo 4), in [OSCURATO:PERSONA] (AT) il 14 aprile 2018; nonché di un pozzo in mattoni in stile neogotico, con iscrizioni in lingua latina e inglese, sottratto da una dimora storica, in Rosavenda (VC), in data prossima al 22 febbraio 2018 (Capo 5).

Innprota proponeva riesame avverso l'ordinanza, nel corso dell'udienza ammetteva la responsabilità per il delitto di cui al capo 4), limitando l'impugnazione alle sole esigenze cautelari.

Rappresentava il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso era stato sottoposto a espiazione pena dal 2019 e dal 2020, risultava sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che i fatti risultavano risalenti nel tempo a quattro anni prima, che non fosse comprovato dalle condotte di reato il pericolo di reiterazione.

Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame.

2. Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente.

Il ricorso censura il provvedimento del Tribunale del riesame perché non avrebbe tenuto in conto il difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo [OSCURATO:PERSONA] cessato di delinquere nel 2018, non potendo la successiva sottrazione di un tabernacolo, del quale era custode lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dal 2018, collocarsi in periodo recente; il ricorrente aveva scontato un periodo in detenzione da allora e rispettato poi le prescrizioni del regime alternativo alla detenzione; ricevuto la notifica di un avviso orale dal Questore nel 2021 per fatti antecedenti al 2018.

4. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria datata 25 maggio 2022 e chiesto dichiararsi infondato il ricorso, evidenziando come la motivazione dell'ordinanza impugnata dia congruamente conto delle ragioni per le quali sia attuale il pericolo di reiterazione del reato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A ben vedere il ricorso ripropone i medesimi argomenti già spesi in sede di riesame, con un riferimento in chiusura, solo formale, al provvedimento impugnato.

In vero il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione facendo riferimento alla intervenuta reiterazione nel tempo di più furti dei beni in precedenza descritti, in un arco di tempo di sette mesi, in quattro regioni del Nord Italia, con dispiego di mezzi e professionalità, per realizzare i "colpi" e rivendere la refurtiva per un valore di oltre 400mila euro; [OSCURATO:PERSONA] risultava dedito a tale attività tanto che in una conversazione ebbe a riferire di trattare merce rubata da quaranta anni e di saper sempre individuare le vittime; inoltre risultava essere stato condannato in tre occasioni per ricettazione e in due per furto; il furto contestato al capo 1) vedeva il ricorrente concorrente pur essendo sottoposto alla misura alternativa alla detenzione; infine non risultava al Tribunale del riesame che vi fosse un domicilio disponibile per l'esecuzione degli arresti domiciliari, avendo il difensore dell'indagato solo chiesto la revoca o sostituzione della misura in atto con altra non detentiva.

Il Tribunale del riesame, quindi, in modo congruo e coerente ha ritenuto sussistente il pericolo concreto di reiterazione di reati analoghi, aggiungendo anche l'intervenuta sottrazione del tabernacolo, del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato custode a seguito di una perquisizione, che integrava la concretezza del pericolo di recidiva.

3. A fronte dell'insieme di tali valutazioni il ricorso ripropone in modo generico i temi già posti alla base del riesame, affrontando solo il tema della sottrazione del tabernacolo, senza confrontarsi invece con l'impianto argomentativo complessivo della ordinanza, che pone a fondamento della sussistenza dell'esigenza di cautela i precedenti penali, la continuità dei delitti contro il patrimonio, l'abitualità a delinquere in tale ambito dell'[OSCURATO:PERSONA], che anche in regime di misura alternativa alla detenzione continuava a delinquere.

E dunque, il motivo di ricorso è del tutto generico e quindi inammissibile.

Come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Per altro, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, come nel caso in esame, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

3. Per altro la censura oltre che generica è anche manifestamente infondata.

Lo stesso Tribunale del riesame richiama l'orientamento giurisprudenziale che rappresenta come l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01).

In effetti il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato o dalla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 - , in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva ravvisato l'attualità delle esigenze cautelari nei plurimi precedenti gravi e specifici, uno dei quali anche recente, nonché nella circostanza che i reati interessati dal provvedimento fossero stati commessi nel periodo in cui l'indagato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale).

Né il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01).

Delibazione operata nel caso in esame dal Tribunale di Bologna con logica e congrua motivazione.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo anche per manifesta infondatezza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna — Sezione per il riesame dei provvedimenti in tema di libertà personale, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale in data 28 dicembre 2021, con la quale era stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. La contestazione provvisoria costituente titolo cautelare riguardava il concorso dell'[OSCURATO:PERSONA] con altri quattro indagati in quattro furti aggravati dalla violenza sulle cose e dalla riunione di più di tre persone, oltre che dal danno di ingente gravità nei primi due casi, furti aventi ad oggetto un innumerevole numero di dipinti per il valore di oltre centomila euro — Capo 1), in [OSCURATO:PERSONA] di Savena (Bo), tra il 3 e 4 settembre 2017]; di altri oggetti d'arte, per un valore complessivo di oltre trecentomila euro — Capo 2), in Chiari (BS), nel periodo compreso tra il 19 ottobre e il 23 novembre 2017; di beni d'arte e di antiquariato, per il valore di almeno dodicimila euro — Capo 4), in [OSCURATO:PERSONA] (AT) il 14 aprile 2018; nonché di un pozzo in mattoni in stile neogotico, con iscrizioni in lingua latina e inglese, sottratto da una dimora storica, in Rosavenda (VC), in data prossima al 22 febbraio 2018 (Capo 5). Innprota proponeva riesame avverso l'ordinanza, nel corso dell'udienza ammetteva la responsabilità per il delitto di cui al capo 4), limitando l'impugnazione alle sole esigenze cautelari. Rappresentava il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso era stato sottoposto a espiazione pena dal 2019 e dal 2020, risultava sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che i fatti risultavano risalenti nel tempo a quattro anni prima, che non fosse comprovato dalle condotte di reato il pericolo di reiterazione. Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame. 2. Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Il ricorso censura il provvedimento del Tribunale del riesame perché non avrebbe tenuto in conto il difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo [OSCURATO:PERSONA] cessato di delinquere nel 2018, non potendo la successiva sottrazione di un tabernacolo, del quale era custode lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dal 2018, collocarsi in periodo recente; il ricorrente aveva scontato un periodo in detenzione da allora e rispettato poi le prescrizioni del regime alternativo alla detenzione; ricevuto la notifica di un avviso orale dal Questore nel 2021 per fatti antecedenti al 2018. 4. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria datata 25 maggio 2022 e chiesto dichiararsi infondato il ricorso, evidenziando come la motivazione dell'ordinanza impugnata dia congruamente conto delle ragioni per le quali sia attuale il pericolo di reiterazione del reato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A ben vedere il ricorso ripropone i medesimi argomenti già spesi in sede di riesame, con un riferimento in chiusura, solo formale, al provvedimento impugnato. In vero il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione facendo riferimento alla intervenuta reiterazione nel tempo di più furti dei beni in precedenza descritti, in un arco di tempo di sette mesi, in quattro regioni del Nord Italia, con dispiego di mezzi e professionalità, per realizzare i "colpi" e rivendere la refurtiva per un valore di oltre 400mila euro; [OSCURATO:PERSONA] risultava dedito a tale attività tanto che in una conversazione ebbe a riferire di trattare merce rubata da quaranta anni e di saper sempre individuare le vittime; inoltre risultava essere stato condannato in tre occasioni per ricettazione e in due per furto; il furto contestato al capo 1) vedeva il ricorrente concorrente pur essendo sottoposto alla misura alternativa alla detenzione; infine non risultava al Tribunale del riesame che vi fosse un domicilio disponibile per l'esecuzione degli arresti domiciliari, avendo il difensore dell'indagato solo chiesto la revoca o sostituzione della misura in atto con altra non detentiva. Il Tribunale del riesame, quindi, in modo congruo e coerente ha ritenuto sussistente il pericolo concreto di reiterazione di reati analoghi, aggiungendo anche l'intervenuta sottrazione del tabernacolo, del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato custode a seguito di una perquisizione, che integrava la concretezza del pericolo di recidiva. 3. A fronte dell'insieme di tali valutazioni il ricorso ripropone in modo generico i temi già posti alla base del riesame, affrontando solo il tema della sottrazione del tabernacolo, senza confrontarsi invece con l'impianto argomentativo complessivo della ordinanza, che pone a fondamento della sussistenza dell'esigenza di cautela i precedenti penali, la continuità dei delitti contro il patrimonio, l'abitualità a delinquere in tale ambito dell'[OSCURATO:PERSONA], che anche in regime di misura alternativa alla detenzione continuava a delinquere. E dunque, il motivo di ricorso è del tutto generico e quindi inammissibile. Come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Per altro, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, come nel caso in esame, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). 3. Per altro la censura oltre che generica è anche manifestamente infondata. Lo stesso Tribunale del riesame richiama l'orientamento giurisprudenziale che rappresenta come l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01). In effetti il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato o dalla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 - , in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva ravvisato l'attualità delle esigenze cautelari nei plurimi precedenti gravi e specifici, uno dei quali anche recente, nonché nella circostanza che i reati interessati dal provvedimento fossero stati commessi nel periodo in cui l'indagato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale). Né il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). Delibazione operata nel caso in esame dal Tribunale di Bologna con logica e congrua motivazione. Ne consegue l'inammissibilità del motivo anche per manifesta infondatezza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art