CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BEVILACQUA Francesco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale l'imputato è stato condannato per tentato furto aggravato di autovettura (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché il ricorrente ha formulato un motivo che non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni in diritto e dei dati fattuali che le sorreggono (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eniaer.ao 1/))7~;-9,/7 D E POSI .[OSCURATO:PERSONA] 2.1.\ 2 5 NOV 022 [OSCURATO:PERSONA]