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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2002

Cassazione n. 14228/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/02/2002 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 13 luglio 2021, ex artt. 444, cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 1 di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. stup.; commesso il 16 aprile 2021).

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Motivazione carente ed illogica, relativamente alla confisca del denaro (eccedente il profitto del reato) e di almeno uno dei due telefoni cellulari in sequestro e della scheda SIM; violazione di legge (art. 444, 445, cod. proc. pen. e 240, cod. pen.).

E' stata confiscata l'intera somma di euro 245,00 in possesso dell'imputato, mentre l'unica cessione contestata era per soli euro 35,00.

Manca per la somma di euro 210,00 il nesso di pertinenzialità tra la somma confiscata ed il reato contestato.

I telefoni sono stati confiscati per l'utilizzo relativo alla cessione della sostanza; tuttavia, un solo telefono era stato utilizzato per il contatto con l'acquirente (utenza 327 9528559) e quindi l'altra utenza risulta estranea alla cessione. 2.

2. Violazione di legge (art. 445 cod. proc. pen.) per la disposta condanna alle spese di mantenimento in carcere.

Per l'art. 445 cod. proc. pen. la condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni non comporta la condanna alle spese del procedimento.

Nelle spese del procedimento devono ricomprendersi anche quelle di custodia cautelare, come ritenuto dalla Cassazione (n. 6787 del 2015).

Le spese di custodia cautelare infatti devono ritenersi a tutti gli effetti spese processuali. • Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza sul punto della confisca delle somme e dei telefoni cellulari risulta adeguatamente motivata rilevando come il denaro deve confiscarsi per la contestazione nell'imputazione della vendita della droga e, per i telefoni, si è evidenziato che l'acquisto è stato concordato con una telefonata.

In tema di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi: (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 20/01/2015, Anibaldi, Rv. 26239901) Nel ricorso solo genericamente si contesta la motivazione, ma non si rappresenta nessuna provenienza diversa e lecita della somma, solo una prospettazione teorica di illiceità per la somma di euro 35,00 e di liceità dell'intera somma residua.

Inoltre, nell'imputazione è comunque contestata la detenzione per la cessione della droga e, quindi, illogica risulta la deduzione del ricorrente sulla inesistenza di un collegamento delle somme con il reato. 3.

1. Anche per i telefoni la sentenza motiva rilevando come l'acquisto della sostanza stupefacente è stato concordato con una telefonata.

Conseguentemente entrambi i telefoni sono da considerare collegati con l'attività di spaccio.

4. Relativamente alla condanna alle spese di custodia cautelare si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (condivisa da questo collegio) è ormai orientata per la condanna alle spese di custodia anche nel patteggiamento: "In tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115" (Sez. 6, Sentenza n. 46403 del 08/10/2019 Cc., dep. 14/11/2019, Rv. 277409 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 50314 del 11/07/2018 Cc., dep. 07/11/2018, Rv. 274003; in senso contrario vedi Sez. 5, Sentenza n. 6787 del 01/10/2014 Cc., dep. 16/02/2015, Rv. 262671).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/02/2002 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 13 luglio 2021, ex artt. 444, cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 1 di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. stup.; commesso il 16 aprile 2021). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Motivazione carente ed illogica, relativamente alla confisca del denaro (eccedente il profitto del reato) e di almeno uno dei due telefoni cellulari in sequestro e della scheda SIM; violazione di legge (art. 444, 445, cod. proc. pen. e 240, cod. pen.). E' stata confiscata l'intera somma di euro 245,00 in possesso dell'imputato, mentre l'unica cessione contestata era per soli euro 35,00. Manca per la somma di euro 210,00 il nesso di pertinenzialità tra la somma confiscata ed il reato contestato. I telefoni sono stati confiscati per l'utilizzo relativo alla cessione della sostanza; tuttavia, un solo telefono era stato utilizzato per il contatto con l'acquirente (utenza 327 9528559) e quindi l'altra utenza risulta estranea alla cessione. 2. 2. Violazione di legge (art. 445 cod. proc. pen.) per la disposta condanna alle spese di mantenimento in carcere. Per l'art. 445 cod. proc. pen. la condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni non comporta la condanna alle spese del procedimento. Nelle spese del procedimento devono ricomprendersi anche quelle di custodia cautelare, come ritenuto dalla Cassazione (n. 6787 del 2015). Le spese di custodia cautelare infatti devono ritenersi a tutti gli effetti spese processuali. • Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza sul punto della confisca delle somme e dei telefoni cellulari risulta adeguatamente motivata rilevando come il denaro deve confiscarsi per la contestazione nell'imputazione della vendita della droga e, per i telefoni, si è evidenziato che l'acquisto è stato concordato con una telefonata. In tema di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi: (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 20/01/2015, Anibaldi, Rv. 26239901) Nel ricorso solo genericamente si contesta la motivazione, ma non si rappresenta nessuna provenienza diversa e lecita della somma, solo una prospettazione teorica di illiceità per la somma di euro 35,00 e di liceità dell'intera somma residua. Inoltre, nell'imputazione è comunque contestata la detenzione per la cessione della droga e, quindi, illogica risulta la deduzione del ricorrente sulla inesistenza di un collegamento delle somme con il reato. 3. 1. Anche per i telefoni la sentenza motiva rilevando come l'acquisto della sostanza stupefacente è stato concordato con una telefonata. Conseguentemente entrambi i telefoni sono da considerare collegati con l'attività di spaccio. 4. Relativamente alla condanna alle spese di custodia cautelare si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (condivisa da questo collegio) è ormai orientata per la condanna alle spese di custodia anche nel patteggiamento: "In tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115" (Sez. 6, Sentenza n. 46403 del 08/10/2019 Cc., dep. 14/11/2019, Rv. 277409 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 50314 del 11/07/2018 Cc., dep. 07/11/2018, Rv. 274003; in senso contrario vedi Sez. 5, Sentenza n. 6787 del 01/10/2014 Cc., dep. 16/02/2015, Rv. 262671). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così
Sentenza Cassazione n. 14228/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris