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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:295
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0022_INF

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑22/19) «Ricorso per risarcimento danni – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Asserita negligenza della Commissione quanto al contenuto dell’accordo – Asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’accordo – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Competenza del giudice dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento a motivo di danni causati dalle autorità nazionali – Competenza dei giudici nazionali (Artt. 268 e 340, comma 2, TFUE) (v. punti 22, 23)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 32‑36)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Principi di diligenza, buona amministrazione, parità di trattamento, legittimo affidamento e diritto a un ricorso effettivo – Violazione – Insussistenza – Responsabilità non sussistente (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, 41 e 47) (v. punti 48‑54, 97‑100)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Facoltà della Commissione nell’ambito del controllo dell’applicazione di tale accordo – Violazione – Insussistenza – Responsabilità non sussistente (v. punti 62‑74)

5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Art. 17 TUE; art. 258 TFUE) (v. punti 78‑87, 101) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in seguito, da una parte, alla negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’Accordo monetario concluso il 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e, dall’altra, alla negligenza dimostrata dalla Commissione quanto al contenuto di tale Accordo.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], TB, Successors d’[OSCURATO:PERSONA], SA e [OSCURATO:PERSONA] 2 2003, SL, sono condannati alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0022_INF Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑22/19) «Ricorso per risarcimento danni – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Asserita negligenza della Commissione quanto al contenuto dell’accordo – Asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’accordo – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Competenza del giudice dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento a motivo di danni causati dalle autorità nazionali – Competenza dei giudici nazionali (Artt. 268 e 340, comma 2, TFUE) (v. punti 22, 23) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 32‑36) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Principi di diligenza, buona amministrazione, parità di trattamento, legittimo affidamento e diritto a un ricorso effettivo – Violazione – Insussistenza – Responsabilità non sussistente (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, 41 e 47) (v. punti 48‑54, 97‑100) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Facoltà della Commissione nell’ambito del controllo dell’applicazione di tale accordo – Violazione – Insussistenza – Responsabilità non sussistente (v. punti 62‑74) 5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Art. 17 TUE; art. 258 TFUE) (v. punti 78‑87, 101) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in seguito, da una parte, alla negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’Accordo monetario concluso il 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e, dall’altra, alla negligenza dimostrata dalla Commissione quanto al contenuto di tale Accordo. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], TB, Successors d’[OSCURATO:PERSONA], SA e [OSCURATO:PERSONA] 2 2003, SL, sono condannati alle spese.
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