Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:295
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0022_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑22/19)
«Ricorso per risarcimento danni – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Asserita negligenza della Commissione quanto al contenuto dell’accordo – Asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’accordo – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Competenza del giudice dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento a motivo di danni causati dalle autorità nazionali – Competenza dei giudici nazionali
(Artt. 268 e 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 22, 23)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 32‑36)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Principi di diligenza, buona amministrazione, parità di trattamento, legittimo affidamento e diritto a un ricorso effettivo – Violazione – Insussistenza – Responsabilità non sussistente
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, 41 e 47)
(v. punti 48‑54, 97‑100)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli – Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra – Facoltà della Commissione nell’ambito del controllo dell’applicazione di tale accordo – Violazione – Insussistenza – Responsabilità non sussistente
(v. punti 62‑74)
5.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito
(Art. 17 TUE; art. 258 TFUE)
(v. punti 78‑87, 101)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in seguito, da una parte, alla negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’Accordo monetario concluso il 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e, dall’altra, alla negligenza dimostrata dalla Commissione quanto al contenuto di tale Accordo.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], TB, Successors d’[OSCURATO:PERSONA], SA e [OSCURATO:PERSONA] 2 2003, SL, sono condannati alle spese.