CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29342/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44/A (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M.A. Vaccaro, giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – Avviso accertamento maggiori ricavi impresa – Antieconomicità comportamento contribuente -avverso la sentenza n. 1225 / 24 / 20 20 emessa dalla CTR Campani a il 07/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva, sulla base di un accertamento analitico-induttivo, determinato maggiori ricavi dell’impresa, per l’anno 2012, alla luce di un giudizio di antieconomicità del comportamento del contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo, da un lato, che il lieve scarto di valore della resa oraria per addetto rispetto alla soglia rilevata in base agli studi del settore integrasse una presunzione sfornita di gravità, precisione e concordanza e, dall’altro, che non era stato instaurato previamente il contraddittorio con il contribuente. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo che lo scostamento tra la resa oraria per addetto (euro 33,15) e la soglia rilevata in base agli studi di settore (euro 34,37) non potesse ritenersi significativa, mentre per il 2012 i ricavi dichiarati erano superiori al dato minimo scaturente dal calcolo effettuato con gli studi di settore. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali lo “scostamento” rilevato in sede di controllo non potesse ritenersi significativo e, comunque, per cui la “non significatività” di tale scostamento fosse da sola sufficiente ad assorbire tutti gli altri elementi indicati dall’Ufficio. 1.1. Il motivo è infondato. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo -quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). In quest’ottica, si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 20921 del 05/08/2019 e Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Orbene, nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR veneta non è al di sotto del minimo costituzionale, atteso che la stessa, sia pure sinteticamente, ha evidenziato, da un lato, che lo scostamento tra la resa oraria per addetto (euro 33,15) e la soglia rilevata in base agli studi di settore (euro 34,37) non poteva ritenersi significativa e, dall’altro, che per il 2012 i ricavi dichiarati dall’impresa individuale erano superiori al dato minimo scaturente dal calcolo effettuato con gli studi di settore. A ben vedere, la doglianza formulata dall’Agenzia sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede di legittimità. Del resto, l’odierna ricorrente, mentre non ha controdedotto alcunché in ordine all’estremamente esiguo differenziale dello scostamento, non ha trascritto la documentazione dalla quale, secondo il suo assunto, si ricaverebbe che, a fronte di costi sostenuti per complessivi euro 442.556,00, l’impresa avrebbe conseguito ricavi per euro 458.478,00 e, quindi, avrebbe realizzato un reddito di entità talmente minima da far ritenere che la gestione fosse antieconomica. E’ vero che anche di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Sez. 5, Ordinanza n. 22185 del 14/10/2020). Ma è altrettanto vero che, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione che aveva contraddetto, senza addure argomentazioni utili a proprio sostegno, il quadro emergente contrassegnato da una persistente perdita del profitto negli anni di esercizio di riferimento, un reddito di esercizio negativo, un esorbitante costo del lavoro, un incremento progressivo del costo del lavoro in misura inversamente proporzionale al "trend" degli utili. Nella fattispecie in esame, invece, a tutto concedere, l’impresa ricaverebbe dalla sua attività un reddito esiguo. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi