CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 34838/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 27 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Quanto alle condizioni di salute, le relazioni sanitarie, aggiornate all'aprile 2021, premesso che erano caratterizzate dalla paresi della parte sinistra del corpo, con difficoltà deambulatoria, avevano accertato che erano stabili e adeguatamente curate con cicli di fisioterapia e monitorate con esami strumentali e di laboratorio, visite neurologiche, e colloqui con psicologo. Significative, e ostative rispetto alla misura richiesta, erano "le esigenze di sicurezza e specialpreventive" in considerazione della gravità dei reati commessi e l'entità della pena da scontare (ergastolo). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., perché l'udienza si era tenuta nonostante l'assenza del condannato dovuta a assoluto impedimento in quanto si trovava in reparto divenuto "focolaio Covid" e non gli era stato consentito di raggiungere la postazione per partecipare, da remoto, all'udienza. La scelta di procedere nonostante l'assenza della parte non poteva essere compiuta dal difensore. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento sulle condizioni di salute, compiuto senza procedere a perizia e senza confrontarsi con quanto indicato dalla difesa in ordine ai ritardi nell'effettuazione degli esami necessari e all'assenza di un trattamento riabilitativo semintensivo. Inoltre, non era stato valutato il rischio covid, ancora elevato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità.1. Quanto all'osservanza della disciplina processuale dell'udienza, compiuto il controllo degli atti, consentito trattandosi di verificare la sussistenza dei presupposti di fatto di eccezione processuale, si deve rilevare che i difensori della parte aveva espressamente chiesto che l'udienza si tenesse nonostante l'impossibilità per il detenuto a parteciparvi. Infatti, nel verbale di udienza si legge: "... i difensori pur rilevando il legittimo impedimento chiedono che si proceda ugualmente. La difesa produce memoria in subordine chiede perizia ...". Si deve aggiungere che la giurisprudenza ha precisato che nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è necessaria e dunque il suo impedimento a comparire può rilevare solo se aveva chiesto di partecipare all'udienza (Sez. 1, n. 1913 del 23.10.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299), circostanza che la difesa non ha indicato. Il primo motivo risulta quindi manifestamente infondato. 2. Quanto all'accertamento sulle condizioni di salute, la censura motivazionale è manifestamente infondata atteso che il giudizio è stato formulato su recenti relazioni sanitarie e i rilievi critici proposti riguardavano il ritardo di alcuni esami strumentali, ritardo che non risulta avesse compromesso le condizioni di salute del detenuto. Si deve aggiungere che il motivo non propone alcuna censura in ordine al giudizio sulla pericolosità del detenuto, circostanza ostativa alla concessione della misura alternativa. Anche il secondo motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa