CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 27388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la carenza dell'elemento soggettivo non era stata espressamente devoluta all'esame del giudice di appello, in relazione alla condotta materiale, invece, la Corte di appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di resistenza realizzata mediante modalità pericolose della fuga; ritenuto che il motivo attinente al trattamento sanzionatorio è generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]