Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14802/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22/06/2022, nei confronti della Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha escluso la propria competenza rispetto alla istanza ex art.671 cod. proc. pen. (proposta il giorno 9 ottobre 2019), originariamente presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello di Firenze, sollevando nel contempo conflitto di competenza avanti questa Corte.

Con la predetta istanza il condannato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con riferimento ai reati per i quali egli aveva riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Firenze in data 24 marzo 2014 (irrevocabile l' 11 luglio 2014), in parziale riforma (con esclusione della recidiva) della sentenza del Tribunale di Arezzo dell' 8 ottobre 2012; 2) sentenza della Corte di appello di Firenze in data 24 ottobre 2016 (irrevocabile il 18 aprile 2019), in parziale riforma (con esclusione dell'aggravante di cui al n.7 dell'art.625 cod. pen.) della sentenza del Tribunale di Firenze dell' 8 marzo 2013.

1.1. In precedenza, la Corte di appello di Firenze si era dichiarata incompetente osservando che era, invece, competente il Tribunale di Pistoia considerato che - al momento della presentazione della citata domanda - l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti del condannato era quella emessa dal Tribunale di Pistoia in data 6 aprile 2011 (divenuta irrevocabile il giorno 6 febbraio 2019).

1.2. Il Tribunale di Pistoia, a sua volta, si era dichiarato incompetente ed aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Firenze ritenuto competente poiché l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella emessa dal Tribunale di Firenze in data 8 marzo 2013 (irrevocabile il 18 aprile 2019).

1.3. Il Tribunale di Firenze, come visto, ha sollevato conflitto ai sensi degli artt.28 e ss. cod. proc. pen. ritenendo, invece, competente la Corte di appello di Firenze considerato che, con la sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte territoriale aveva riformato quella di primo grado mediante l' esclusione dell'aggravante di cui al n.7 dell'art.625 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto i tre giudici dell'esecuzione sopra indicati hanno tutti espressamente ricusato di procedere rispetto all'incidente di esecuzione promosso dal condannato e da ciò consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Firenze in funzione di giudice dell'esecuzione.

3. Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16127 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065 - 01).

Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza (9 ottobre 2019) l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il giorno 18 aprile 2019.

Inoltre, con tale sentenza la decisione di primo grado non era stata riformata soltanto rispetto all'entità della pena, essendo stata esclusa una aggravante, di talché la competenza come giudice dell'esecuzione appartiene alla Corte territoriale ai sensi del secondo comma dell'art.665 cod. proc. pen. 4.

Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza da parte della Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla quale pertanto devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Firenze cui dispone tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22/06/2022, nei confronti della Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha escluso la propria competenza rispetto alla istanza ex art.671 cod. proc. pen. (proposta il giorno 9 ottobre 2019), originariamente presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello di Firenze, sollevando nel contempo conflitto di competenza avanti questa Corte. Con la predetta istanza il condannato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con riferimento ai reati per i quali egli aveva riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Firenze in data 24 marzo 2014 (irrevocabile l' 11 luglio 2014), in parziale riforma (con esclusione della recidiva) della sentenza del Tribunale di Arezzo dell' 8 ottobre 2012; 2) sentenza della Corte di appello di Firenze in data 24 ottobre 2016 (irrevocabile il 18 aprile 2019), in parziale riforma (con esclusione dell'aggravante di cui al n.7 dell'art.625 cod. pen.) della sentenza del Tribunale di Firenze dell' 8 marzo 2013. 1.1. In precedenza, la Corte di appello di Firenze si era dichiarata incompetente osservando che era, invece, competente il Tribunale di Pistoia considerato che - al momento della presentazione della citata domanda - l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti del condannato era quella emessa dal Tribunale di Pistoia in data 6 aprile 2011 (divenuta irrevocabile il giorno 6 febbraio 2019). 1.2. Il Tribunale di Pistoia, a sua volta, si era dichiarato incompetente ed aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Firenze ritenuto competente poiché l'ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella emessa dal Tribunale di Firenze in data 8 marzo 2013 (irrevocabile il 18 aprile 2019). 1.3. Il Tribunale di Firenze, come visto, ha sollevato conflitto ai sensi degli artt.28 e ss. cod. proc. pen. ritenendo, invece, competente la Corte di appello di Firenze considerato che, con la sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte territoriale aveva riformato quella di primo grado mediante l' esclusione dell'aggravante di cui al n.7 dell'art.625 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto i tre giudici dell'esecuzione sopra indicati hanno tutti espressamente ricusato di procedere rispetto all'incidente di esecuzione promosso dal condannato e da ciò consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Firenze in funzione di giudice dell'esecuzione. 3. Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16127 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065 - 01). Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza (9 ottobre 2019) l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il giorno 18 aprile 2019. Inoltre, con tale sentenza la decisione di primo grado non era stata riformata soltanto rispetto all'entità della pena, essendo stata esclusa una aggravante, di talché la competenza come giudice dell'esecuzione appartiene alla Corte territoriale ai sensi del secondo comma dell'art.665 cod. proc. pen. 4. Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza da parte della Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla quale pertanto devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Firenze cui dispone tra
Sentenza Cassazione n. 14802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris