Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 32405/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che entrambi i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non proposte con l'appello e, quindi, inedite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che entrambi i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non proposte con l'appello e, quindi, inedite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32405/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris