Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07733/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29211/2015 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell’avv.Di C ola A lessia, rappresentati e difesi dall'avv .

G iantomassi Renzo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] BERGAMO, elettivamente domiciliata in R oma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia n.2004/64/2015,depositata il 12/05/2015. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i depositata in cancelleria il 30 luglio 2020; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 29211/15 Cron.

Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite, avvisa ndole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29211/2015 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell’avv.Di C ola A lessia, rappresentati e difesi dall'avv . G iantomassi Renzo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] BERGAMO, elettivamente domiciliata in R oma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia n.2004/64/2015,depositata il 12/05/2015. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i depositata in cancelleria il 30 luglio 2020; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 29211/15 Cron. Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite, avvisa ndole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 1
Decreto Cassazione n. 07733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris