CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha ridotto a dieci mesi di reclusione e 2.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione di legge processuale e il difetto di validata manifestazione di volontà al concordato, nonché il vizio attinente alla determinazione della pena in quanto illegale. Rappresenta il difensore che, a seguito di notifica della sentenza impugnata dopo cinque anni dal deposito dalla motivazione, è emerso che il fascicolo processuale è stato ricostruito a seguito di smarrimento, ragion per cui esso non contiene gli atti fondamentali che comprovano la valida manifestazione dell'imputato al concordato in appello, il che sarebbe causa di nullità della sentenza. Sotto altro profilo, rileva il difensore che vi è una discrasia nella sentenza laddove, nella motivazione, si rappresenta che il difensore proponeva una concordato sulla pena nella misura di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa, laddove la pena inflitta è pari dieci mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, ed essendo errata, inoltre, la modalità con cui la pena è stata determinata, posto che la pena base viene individuata in un anno di reclusione e 3.000 euro di multa, ridotta di un terzo a dieci mesi di reclusione (anziché otto mesi) e 2.000 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si rammenta che, in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione 2di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3. Ciò posto, quanto all'asserita mancanza di una valida manifestazione dell'imputato al concordato in appello per essere stato il fascicolo ricostruito, si osserva che la sentenza impugnata dà atto espressamente (cfr. p. 2) che la richiesta è stata avanzata dal difensore munito di procura speciale, sicché, a fronte di tale accertamento compiuto dalla Corte di appello, non vi è motivo di dubitare che esso non corrisponda al vero. 4. Quanto, poi, alla rilevata discrasia nel procedimento di computo della pena, si osserva che la censura esula dai motivi deducibili nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., considerando, in primo luogo, che la pena inflitta corrisponde a quella concordata, dovendosi ribadire che, in tema di "patteggiamento in appello", è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 - 01) In secondo luogo, si osserva che, in ogni caso, la pena inflitta è inferiore (dieci mesi di reclusione) rispetto a quella indicata in motivazione (un anno di reclusione), sicché non si comprende la doglianza difensiva, posto che, semmai, l'imputato ha beneficiato di un trattamento punitivo meno severo. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M