CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 13043/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 31596-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C4)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] SRL; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con ricorso ex art. 98 L.F., [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti in epigrafe indicati proponevano opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., chiedendo, in riforma del decreto del G.D. del predetto fallimento che aveva accolto, in parte, la loro richiesta d'insinuazione al passivo (riducendo il credito e ammettendolo al chirografo), che gli fosse riconosciuto l'intero credito e il privilegio, ex art. 2775 bis c.c., secondo i diversi importi spettanti a ciascun opponente e meglio risultanti in atti. Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, ritenendo, ex art. 93 terzo comma n. 4) L.F., che l'indicazione del titolo di prelazione non fosse specifica, perché mancava la fonte normativa del privilegio e l'indicazione del suo carattere generale e/o speciale. Ricorrono per cassazione, avverso questo decreto, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri opponenti in epigrafe indicati , affidandosi a un motivo, illustrato da memoria, mentre l'intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituito. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione delle norme in materia di processo fallimentare e in tema di valutazione delle prove, in particolare degli artt. 2745 e 2746 c.c. e degli artt. 93 e 99 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato esposto in maniera specifica il titolo del privilegio del credito. Il motivo è fondato. Ric. 2020 n. 31596 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -2- Secondo la Giurisprudenza di questa Corte, 'In tema di forma.zione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descri_zione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, 4fall. (nel testo nove/lato a seguito del d.lgs. n. 3 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell'istana di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indica ioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati" (Cass. n. 33008/19, 25316/19, secondo Cass. n. 10990/21, l'assoluta incertezza sul titolo del privilegio, comporta la degradazione a chirografario del credito invocato). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, l'inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti, con cui gli stessi avevano ceduto le loro quote di proprietà del terreno su cui la fallita avrebbe realizzato due immobili che avrebbe dovuto, a sua volta, trasferire ai cedenti entro sei mesi, mentre ciò non era avvenuto. I ricorrenti hanno riportato il contenuto sia dell'istanza di insinuazione al passivo sia dell'opposizione allo stato passivo, dal quale è dato desumere l'esposizione della causa del credito e di conseguenza il privilegio richiesto, alla stregua delle complessive indicazioni contenute nelle due distinte domande, con riferimento ai contratti preliminari di vendita e con la specifica indicazione dell'inadempimento della fallita, per quanto di rilevanza ex art.2775 bis c.c.. In accoglimento del ricorso, il decreto del Tribunale di Roma va cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione collegiale, affinché alla luce del principio esposto, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alle spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 31596 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -3- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione collegiale, anche per la decisione sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.22. [OSCURATO:PERSONA] 121. CANCELLIE'[OSCURATO:PERSONA] n p osvyg() 1,1.4 C 1.T•.,1.(..f3.3..EI:ki