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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32983/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento — con riferimento ai semestri composti dal periodo che va dall'8 luglio 2003 al 7 gennaio 2005 — dal reato di usura cui D'Amico, al tempo ristretto in carcere e, quindi, agli arresti donniciliari, ha concorso, sia pure attraverso un apporto realizzatosi in epoca successiva e che, per la notevole offensività che lo connota, evidenzia in modo incontrovertibile la mancata partecipazione del condannato al trattamento rieducativo; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente pone l'accento, per un verso, sulla collocazione del suo apporto criminoso in un lasso temporale diverso da quello per il quale gli è stata negata la liberazione anticipata, in tal modo trascurando che egli, attraverso le condotte personalmente poste in essere, ha mostrato di condividere e far proprio l'intero progetto criminoso — tanto che, come rilevato dal Tribunale di sorveglianza, egli è stato condannato per tutta l'attività criminosa oggetto di contestazione, estesa ai semestri de quibus agitur — ciò che dimostra, plasticamente, l'omessa, intima adesione, in quel contesto cronologico, all'offerta trattamentale e giustifica, al contempo, l'estensione del diniego ad un periodo diverso da quello in cui si innesta il suo concorso materiale; che il ricorrente contesta, per altro verso, l'attitudine della vicenda usuraria, per come accertata, a giustificare il parziale diniego della liberazione anticipata, così ponendosi su un piano di mera confutazione rispetto ad una motivazione che valorizza altresì la commissione, in epoca posteriore a quella cui si riferisce il diniego di liberazione anticipata, di ulteriori azioni criminose e, anche per questa ragione, incensurabile in sede di legittimità perché non manifestamente infondata né contraddittoria; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento — con riferimento ai semestri composti dal periodo che va dall'8 luglio 2003 al 7 gennaio 2005 — dal reato di usura cui D'Amico, al tempo ristretto in carcere e, quindi, agli arresti donniciliari, ha concorso, sia pure attraverso un apporto realizzatosi in epoca successiva e che, per la notevole offensività che lo connota, evidenzia in modo incontrovertibile la mancata partecipazione del condannato al trattamento rieducativo; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente pone l'accento, per un verso, sulla collocazione del suo apporto criminoso in un lasso temporale diverso da quello per il quale gli è stata negata la liberazione anticipata, in tal modo trascurando che egli, attraverso le condotte personalmente poste in essere, ha mostrato di condividere e far proprio l'intero progetto criminoso — tanto che, come rilevato dal Tribunale di sorveglianza, egli è stato condannato per tutta l'attività criminosa oggetto di contestazione, estesa ai semestri de quibus agitur — ciò che dimostra, plasticamente, l'omessa, intima adesione, in quel contesto cronologico, all'offerta trattamentale e giustifica, al contempo, l'estensione del diniego ad un periodo diverso da quello in cui si innesta il suo concorso materiale; che il ricorrente contesta, per altro verso, l'attitudine della vicenda usuraria, per come accertata, a giustificare il parziale diniego della liberazione anticipata, così ponendosi su un piano di mera confutazione rispetto ad una motivazione che valorizza altresì la commissione, in epoca posteriore a quella cui si riferisce il diniego di liberazione anticipata, di ulteriori azioni criminose e, anche per questa ragione, incensurabile in sede di legittimità perché non manifestamente infondata né contraddittoria; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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